La scheda tecnica del provvedimento - Live Sicilia

La scheda tecnica del provvedimento

Piano casa
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La legge sul piano casa, approvata oggi dall’Assemblea regionale siciliana, disciplina gli ampliamenti degli edifici esistenti consentendo nuovi volumi. Sono ampliabili solo gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009 e aventi una volumetria non superiore a 1000 metri cubi. Occorre che si tratti di edifici legittimamente costruiti, con esclusione, quindi, di immobili che hanno usufruito di condono edilizio, ed in regola con il titolo abitativo e con il pagamento delle tasse sugli immobili.

Al fine di favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e’ possibile demolire e ricostruire edifici residenziali, ultimati entro il 31 dicembre 2009, anch’essi in regola con il titolo abitativo e con il pagamento delle tasse sugli immobili. Gli interventi sono praticabili attraverso aumenti fino al 25 per cento del volume esistente, utilizzando tecniche costruttive di bioedilizia. Il limite e’ incrementato del 10 per cento fino ad un massimo del 35 per cento qualora siano adottate tecniche costruttive che utilizzano fonti di energie rinnovabili. E’ inoltre possibile ricostruire il medesimo edificio su di un’ area diversa, sempre all’interno della stessa area di proprieta’, purche’ la superficie originariamente occupata dal primo fabbricato demolito sia destinata a verde privato o a parcheggi a servizio dell’immobile. E’ inoltre consentita la costruzione di uno o piu’ piani interrati destinati a parcheggio, a condizione pero’ della cessione gratuita al Comune di superfici destinate a verde pubblico anche attrezzato. Negli edifici diversi dall’abitazione sono consentiti interventi di ampliamento entro il limite del 15 per cento della superficie coperta, comunque non superiore a 400 metri quadri.

In tali fattispecie sono altresi’ consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 25 per cento della superficie coperta. Il limite del 25 e’ incrementabile del 10 per cento qualora siano utilizzate fonti di energia rinnovabile che consentano l’autonomia energetica dell’edificio. Da tale tipologia di interventi sono esclusi gli edifici alberghieri, turistico – ricettivi e commerciali, ed in ogni caso dovranno ricadere in aree classificate dagli strumenti urbanistici generali come zone industriali.


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