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Impugnata la norma | Stop alla stabilizzazione

Il commissario dello Stato sui precari
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Se Raffaele Lombardo si aspettava un regalo di Natale prezioso, in riferimento alla legge sui precari regionali, ha avuto un amaro risveglio. Niente doni e balocchi, solo carbone. E a mandarglielo è direttamente il Commissario di Stato, che ha impugnato la norma tanto cara al governatore sulla proroga dei contratti a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, dei precari regionali.

È stato notificato nel pomeriggio, infatti, il provvedimento alla Presidenza della Regione, firmato dal vice commissario dello Stato Demetrio Missineo, che contiene l’impugnativa alla Corte Costituzionale del disegno di legge n. 645 dal titolo “Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato dall’Assemblea regionale il 14 dicembre 2010.

Dunque stop al processo di stabilizzazione che si era tentato di avviare perché, secondo l’impugnativa del Commissario “la legge nulla dispone quanto alla copertura finanziaria degli oneri di spesa quantificati in 314.100 migliaia di euro annui per gli esercizi successivi al 2012”.

Tra le motivazioni, si legge che sono state censurate parti degli articoli 1 e 6 “in quanto prevedono direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l’accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”. L’impugnativa si sofferma particolarmente sull’aspetto legato al concorso pubblico proprio perché  “è innanzitutto condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini”. La procedura concorsuale, come prevede la Costituzione “consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti”.

Secondo il commissario dello Stato inoltre “l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’ amministrazione regionale non può essere considerato, in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti”. La stabilizzazione “appare piuttosto costituire un privilegio a favore di una vasta categoria di persone che riduce indebitamente la possibilità di accesso dall’esterno, violando il carattere pubblico del concorso e conseguentemente i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione”.

Dunque stop alla stabilizzazione, ma anche alla proroga, in quanto ritenuta “uno strumento surrettizio per consentire l’immissione definitiva in ruolo dei dipendenti in questione indipendentemente da qualsiasi forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale degli enti e dalla conseguente programmazione delle assunzioni”.

La nota prosegue esaminando gli articoli 10 e 13 ritenuti in contrasto, tra le altre norme, anche del 4 comma dell’articolo 81 della Costituzione, che sancisce che oltre i bilanci e i rendiconti consuntivi, “ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

Un motivo analogo porta il commissario dello Stato a censurare anche l’articolo 15 perchè, come si legge nell’impugnativa, è ritenuto “in contrasto con gli artt.81, 4° comma e 97 della Costituzione in quanto, quasi a conclusione dell’esercizio finanziario, introduce nell’elenco delle spese obbligatorie, allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno. Gli impegni assunti e assumibili su tali capitoli – secondo l’impugnativa – sono attinenti al trasferimento di finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione e la dotazione annuale degli stessi viene determinata in considerazione delle disponibilità delle risorse e in funzione dell’equilibro tra entrate ed uscite del documento finanziario. Il considerare come obbligatorie le spese imputabili sui menzionati capitoli comporterebbe per l’amministrazione regionale l’obbligo del pagamento a piè di lista degli oneri assunti dagli enti in questione, senza possibilità di intervenire sul controllo degli stessi, di quantificarne preventivamente l’ammontare nonché di individuare la copertura finanziaria necessaria”.

L’articolo 2, 1 comma, secondo periodo è infine censurato “nella parte in cui prevede che al personale dell’Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell’Ente Autonomo Fiera di Messina si applica per un anno “la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.” – si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione” per gli stessi motivi precedentemente indicati dalla norma.


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