Santino Catalano non era candidabile| Confermata la sentenza del Tribunale - Live Sicilia

Santino Catalano non era candidabile| Confermata la sentenza del Tribunale

il pronunciamento della corte d'appello
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L’onorevole Santino Catalano era ineleggibile. Lo aveva stabilito il Tribunale civile e lo ha confermato la Corte d’appello di Palermo. Per quel che serve, visto che la politica ha già fatto carta straccia del giudizio di primo grado, contro cui il deputato ha fatto appello senza successo. L’Ars lo aveva già salvato. E via con baci e abbracci in Aula.

I giudici d’appello oggi hanno ribadito quanto sostenuto dai collegi del tribunale il 17 giugno scorso. Santino Catalano non era eleggibile. Al suo posto sarebbe dovuto entrare Marcello Bartolotta. Niente di tutto questo è avvenuto. L’onorevole del Pid è rimasto al suo posto. Inelleggibile? Di più, non candidabile, Catalano lo era per via di una condanna patteggiata un decennio fa a Messina. Un anno e undici mesi con la sospensione condizionale.

Una situazione messa in luce da un consulente autorevole, il penalista Enrico Sanseverino, allora presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo. L’accusa era abusivismo edilizio e abuso d’ufficio in concorso con un assessore e un vigile urbano del Comune di Milazzo. Gli era andata peggio due anni prima in Tribunale. In primo grado l’onorevole era stato condannato a tre anni e sei mesi e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La vicenda ruotava attorno ad un fabbricato di due piani che Catalano ha costruito in località Capo, una zona sottoposta a vincolo ambientale. L’edificio non era sfuggito all’occhio vigile dei volontari del Wwf che segnalarono l’abuso ai vigili urbani. Secondo l’accusa, l’assessore all’Urbanistica di allora, Giuseppe Imbesi, il vigile Giuseppe Di Salvo (l’unico poi assolto), e Catalano, all’epoca consigliere comunale, si erano messi d’accordo per evitare un controllo immediato. Un ritardo studiato a tavolino per consentire a Catalano di ultimare i lavori della casa e renderla “suscettibile di sanatoria tramite l’attestazione di ultima strutture essenziali entro il termine del condono edilizio”.


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