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LiveSicilia.it / hp-colonna-sinistra / “La Serit non era in regola” Illegittime centinaia di cartelle

“La Serit non era in regola”
Illegittime centinaia di cartelle

L'avvocato tributarista Alessandro Dagnino

Un ricorso contro una cartella da 471 mila euro (che il giudice ha annullato) fa emergere il paradosso: dal 2011 le società di riscossione avrebbero dovuto essere completamente pubbliche. In Sicilia non è avvenuto fino al settembre 2012. In quella "finestra temporale" la Serit non era legittimata a riscuotere.

Il ricorso
di Accursio Sabella
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PALERMO – Le cartelle esattoriali emesse tra il gennaio del 2010 e il settembre del 2012 non sono legittime. In quel periodo, infatti, la Serit non aveva le “carte in regola” per operare la riscossione dei tributo. E mettere nero su bianco questo incredibile paradosso, che ha coinvolto centinaia di siciliani, è la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che non è andata per il sottile. Secondo il giudice, in quel periodo, la Serit non avrebbe avuto la “qualifica di agente della riscossione”.

La sentenza deriva da un ricorso presentato da una grossa società palermitana, difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino. Un ricorso col quale il legale della società ha eccepito proprio lo “status” della Serit nel momento in cui ha emesso una cartella esattoriale, nei confronti della società, di oltre 471 mila euro. Una cartella esattoriale che il giudice ha deciso di annullare.

“E di procedimenti del genere – annuncia l’avvocato Dagnino – io ne sto seguendo diversi”. Insomma, il “danno” a carico del pubblico potrebbe essere di milioni di euro. Una cifra difficile, oggi, da quantificare. “Il termine per la presentazione dei ricorsi contro queste cartelle – spiega Dagnino – è di 60 giorni. Ma se la Commissione tributaria, oltre all’annullabilità della cartella, sulla base delle nostre eccezioni, sancisse l’inesistenza di quelle cartelle, allora ogni cittadino che s’è vista recapitare la cartella stessa, potrebbe presentare ricorso in qualsiasi momento”.

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Ma perché la Serit non avrebbe posseduto il diritto di “esigere” quei tributi? La spiegazione è complessa e riguarda la natura stessa della società di riscossione. La norma nazionale, infatti, dispone che dal 2006 le società di riscossione debbano essere completamente pubbliche. Fino ad allora, però, in molte realtà, a operare la riscossione erano società private. Nel caso della Sicilia, era la società Montepaschi Serit, che faceva capo alla banca Monte dei Paschi di Siena. La normativa nazionale, però, nel prevedere il passaggio dal “privato” al “pubblico” ha introdotto una norma che garantisse la continuità della riscossione. Insomma, con l’arrivo del 2006 nasce “Serit Sicilia”, una società a partecipazione maggioritaria indiretta della Regione, nella quale la banca Monte dei paschi di Siena manteneva una quota di minoranza.

La norma, però, stabilisce un periodo di transizione di cinque anni durante il quale, in pratica, banca poteva restare nel capitale della società di riscossione. Fino, appunto, alla conclusione del periodo di transizione. Che si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre del 2010. A quella data, la banca Monte dei Paschi, avrebbe dovuto lasciare la compagine della società di riscossione che a quel punto sarebbe diventata interamente pubblica. Ma lì succede “il guaio”. Nel giudizio, la società di riscossione non ha provato, secondo i giudici tributari, di avere rispettato i passaggi previsti dalla normativa transitoria. e questa condizione, appunto, secondo i giudici rimane tale fino al primo settembre del 2012, data in cui la Serit Sicilia spa ha acquistato l’attuale denominazione di Riscossione Sicilia spa. “La struttura societaria – scrive il giudice – pertanto appare conforme ai dettami normativi che regolano la composizione delle società di riscossione e la partecipazione pubblica nelle stesse a partire dal 1 settembre 2012, data successiva a quella di notifica (10 maggio 2012) della cartella esattoriale impugnata”. Per questo, la cartella è stata annullata. “La Serit Sicilia, – prosegue il giudice – nelle sue controdeduzioni si riservava di ‘produrre la documentazione attestante l’integrale partecipazione pubblica della società di riscossione alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento impugnata’, documentazione mai prodotta”. La Serit non è stata in grado di provare, quindi, di avere assolto alla norma, divenendo completamente pubblica dal primo gennaio 2011. Da allora la Serit non aveva le carte in regola. Almeno fino al settembre del 2012. Le cartelle emesse all’interno di quella finestra temporale, insomma, potrebbero essere in pericolo.

Tags: bollette · riscossione · serit

Pubblicato il 1 Luglio 2013, 06:00
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Commenti
  1. Peter 8 anni fa

    Penso che si dovrebbe fare una class action nei confronti della serit così gli arroganti diverranno agnellini.
    Grande Dagnino

    Rispondi
  2. Mare libero 8 anni fa

    Sempre notizie eclatanti….. Ma poi hanno un seguito!!! In appello resistono??? Avete letto la sentenza??

    Rispondi
  3. Roba da matti 8 anni fa

    Classe dirigente incapace di far fronte ai bisogni primari di un paese quale quello della riscossione delle tasse

    I Borboni in confronto erano dei giganti in efficienza

    Rispondi
  4. ulderigo 8 anni fa

    Complimenti Avvocato .Dal 2010 allo 09/2012 sono stati presentati migliaglia di ricorsi alle CTP – nessun legale si era accorto di nulla ?; o l’Avvocato Dagnino è troppo bravo o i suoi colleghi sono troppo scarsi .

    Rispondi
  5. Totò 8 anni fa

    E per coloro che in questa finestra si son visti recapitare la tarsu (riscossa dalla serit) e l’hanno già pagata?

    Rispondi
  6. paolo 8 anni fa

    c’è qualcuno che può chiarire se chi non ha pagato ancora quelle cartelle , può opporsi oggi e farle annullare? Magari Lei Avv. Dagnino potrebbe dircelo dato che avrà studiato il tutto in maniera approfondita e comunque conoscerà bene la sentenza.

    Rispondi
  7. Giovanni 8 anni fa

    Salve a tutti,con la presente,desidero che qualcuno addentrato nel campo mi dia qualche ragguaglio certo. Il 24.07.2008,nel percorrere la s.s.114 Messina sud/nord,all’altezza del comune di Letoianni,sono stato fotografato dall’autovelox,perche’ superavo i 20 km orari.Fin qui tutto ok,qualora io ne fossi stato a conoscenza.In data 28.06.2013,cioe’ quasi allo scadere dei 5 anni,mi viene notificato quest’atto.So’ per certo che i verbali devono essere notificati entro i 180 giorni e non oltre,cosa che non e’ mai stata fatta.Vado al comune di Letoianni presso l’ufficio verbali,per chiedere spiegazioni in merito.Un Ispettore preposto, mi dice: Probabilmente lei sarebbe dovuto andare ad accertare al comune di Messina all’albo pretorio, a questo punto gli chiedo se ho la faccia del Mago Merlino! Come facevo a sapere che era stato redatto un verbale di contravvenzione nei miei riguardi, se non mi e’ mai stato notificato? Quest’ultimo mi rilascia due fotocopie di tentata notifica ad un indirizzo dove io sono stato residente circa 20 anni fa’. Certamente si puo’ dedurre che non e’ mai stato fatto nessun tipo di accertamento a tal riguardo presso la mia residenza,ne all’anagrafe,ne tantomeno presso l’A.C.I.
    Successivamente mi viene consigliato di fare ricorso al Giudice di Pace,pensando di poterlo fare entro 60 gg.,leggendo meglio mi accorsi che i termini di ricorso erano scaduti,in quanto erano di 30 gg.
    Considerate che questo verbale, quando e’ stato fatto, aveva un importo di 342.00, oggi e’ di 1.398,00.Con tutta sincerita’ mi brucia moltissimo doverlo pagare. Qualcuno preparato in tale materia, puo’ aiutarmi?

    Rispondi
  8. Giulio Cesare 8 anni fa

    La notizia è davvero singolare, specialmente per chi conosce le vicende Serit.
    A fine dicembre 2010 Montepaschi è definitivamente uscita dalla Serit, trasferendo le proprie azioni a Riscossione Sicilia, società interamente in mano pubblica partecipata da Regione e Equitalia.
    Quali norme non sono state rispettate?
    Sarà bene leggere per intero la sentenza e la sua motivazione (mancata produzione di documenti? o che altro?) prima di ingenerare speranze prive di fondamento.

    Rispondi
  9. loredana novelli 8 anni fa

    Mi spiace leggere solo oggi queste parole, quando personalmente da tempo denunciamo le stesse identiche cose, ma è chiaro che l’Avv. Dagnino è un Tributarista ben consolidato e la Sig.ra Novelli solo una normalissima persona che studia ciò da anni senza laurea e senza nome.
    Scusate la mia rabbia ma ho appena finito di scrivere una lettera aperta su una seconda querela pervenuta all’associazione che rappresento La Nuova Tutela del Cittadino inviata anche a LiveSicilia ( sottolineo che la prima querela è stata archiviata) la rabbia è perchè anche un normale cittadino può avere le dovute notizie e a volte andrebbe anche attenzionato .
    Cordialmente

    Rispondi
  10. fofò 8 anni fa

    caro giovanni per la stessa multa non può pagare 4 volte bensì una sola volta

    Rispondi
  11. Giusy 8 anni fa

    Ma è possibile impugnare le cartelle di quel periodo ed essere sicuri di poterle vincere?

    Rispondi
  12. bacco 8 anni fa

    Sinceramente io mi rivolgerei all’avv. Dagnino, tanto perso per perso i 1.398,00 euro li do a lui e non al comune di Letoianni!
    Mi sa che con questa sentenza per la Serit sono cominciati seriamente le tanto agognate e legittime “vendette” della gente per bene che ha dovuto subirne le angherie!!! E che caz..o!

    Rispondi
  13. bacco 8 anni fa

    Cara Loredana, purtroppo il possesso del titolo fa la differenza, giuridicamente parlando!
    In Italia si possono dire le stesse cose del migliore dei giudici ma se lo dice un giudice titolato assumono altra valenza!

    Rispondi
  14. giovanni 8 anni fa

    Ma perché la magistratura non incomincia ad indagare sul perché la le cartelle vengono mandate poco prima della loro prescrizione? Forse perché così possono essere aumentate al loro massimo? Basta fare una semplice analisi su quando vengono commesse le infrazioni e quando vengono notificate, se quello di notificare il più tardi possibile si configura come un “sistema”, allora se ne dovrebbe occupare la magistratura. Livesicilia che è abituata a fare le pulci “agli altri” mai si è occupata di cose del genere eppure si parla di centinaia di milioni di euro, perché anziché fare i “giudici” degli sprechi non parlano anche di questo? Il danno economico che si produce ai siciliani è altissimo.

    Rispondi
  15. Giusy 8 anni fa

    Interessa anche a me
    Ne avrei un paio

    Rispondi
  16. Maria 8 anni fa

    Che giganti!!!!

    Rispondi
  17. Roberto 8 anni fa

    Bravo Giovanni, condivido in pieno ciò che dici! E’ probabilmente un modo per fare rendere al massimo i pagamenti, emettendoli pochi giorni prima della scadenza della prescrizione! E lo sanno bene, altro se lo sanno! Come il giochino di non notificarle affatto, oppure di notificarle ad altri precedenti indirizzi ma non in quello giusto. Oppure ancora, mi è capitato personalmente anni fa, di trovare nella copia della “avvenuta” notifica una specie di scarabocchio, un geroglifico che chissà chi lo aveva messo li(a pensare male certe volte si indovina )!

    Rispondi
  18. niki 8 anni fa

    infatti, questa sentenza sarà riformata con condanna alle spese. Chi vivrà vedrà

    Rispondi
  19. L'acronimo 8 anni fa

    S…ocieta’
    E…sperta
    R…apinatrice
    I…n
    T…asse

    Rispondi
  20. Bidibodibu 8 anni fa

    O forse glielo ha suggerito qualcuno ben informao….ricordiamoci che e’ socio dello studio Schifani….

    Rispondi
  21. Scettica 8 anni fa

    La questione non è nuova ed è già stata proposte, con poca fortuna, in una pletora di giudizi. Allo stato, si tratta di una pronuncia isolata, comunque non vincolante in altri giudizi. Com’è noto, infatti, nell’ordinamento italiano non vige lo “stare decisis”, ossia il principio del precedente giudiziario vincolante. Resta da vedere, dunque, se le altre sezioni della Commissione Tributaria ed il Giudice Ordinario confermeranno questo orientamento.

    Rispondi
  22. Scettica 8 anni fa

    La questione è semplice: Lei potrà attendere la cartella esattoriale a proporre opposizione avanti al Giudice di Pace (nei termini previsti per l’impugnazione) opponendo la cartella e l’atto presupposto, ossia il verbale di accertamento mai notificatoLe. Presti attenzione alla scelta del rito: è sempre meglio farsi assistere da un professionista che abbia un minimo di esperienza. Se è vero quanto afferma, non vi è dubbio che la cartella verrà annullata. Saluti

    Rispondi
  23. Scettica 8 anni fa

    È possibile, ma è un rischio. Si tratta di un’eccezione respinta in tantissimi giudizi.

    Rispondi
  24. Scettica 8 anni fa

    Il maggior danno è per il creditore: la mancata esazione costituisce un grave danno economico. Nessuno impedisce al debitore (purchè sia a conoscenza dell’atto presupposto!) di estinguere il debito in qualsiasi momento….

    Rispondi
  25. Scettica 8 anni fa

    Non è ammessa la ripetizione di somme pagate se l’importo richiesto era effettivamente dovuto all’ente impositore. L’eccezione proposta dall’avv. Dagnino ( e da altri tributaristi) attiene alla carenza di legittimazione attiva a riscuotere le somme, non al merito della pretesa creditoria.

    Rispondi
  26. Scettica 8 anni fa

    La questione è stata proposta in tantissimi giudizi ed è stata respinta. È necessario leggere la parte motiva della sentenza prima di esprimere pareri, tanto più che si tratta di una pronuncia di primo grado.

    Rispondi
  27. andrea p. 8 anni fa

    UN’OSSERVAZIONE: noi paghiamo decine, centinaia di milioni di euro per piccoli inadempimenti .. nel mio caso aver pagato le tasse (dico pagato) con qualche “giorno” di ritardo .. circa 10.000 in 4 anni … poi vedo il bilancio della SERIT ed è in rosso per circa 30 milioni di euro .. a chi sono serviti i soldi che ho versato .. a finaziare politici che del tutto incompetenti hanno avuto incarichi nel CdA… VERGOGNA

    tra l’altro molto ingiustamente .. (se avessi pagato con un “mese” di ritardo ed un codice nell’F24avrei pagato solo 2500 euro)

    Rispondi
  28. Domenico 8 anni fa

    c’è qualcuno che può chiarire se chi non ha pagato ancora quelle cartelle , può opporsi oggi e farle annullare? Magari Lei Avv. Dagnino potrebbe dircelo dato che avrà studiato il tutto in maniera approfondita e comunque conoscerà bene la sentenza. Grazie

    Rispondi
  29. Domenico 8 anni fa

    Ero il presidente di una cooperativa agricola, che negli anni 80 la prefettura di messina ci ha cancellato come il tribunale di messina ( non abbiamo presentato più i bilanci, di fatto non esiste più). La CCIAA di Messina ogni tanto ci invia tramite l’ente di riscossione le cartelle esattoriali per il pagamento della tassa camerale, ma se noi non esistiamo più. cosa fare ? ed inoltre è dovuta la tassa camerale comprende sanzioni ed interessi esosi.
    Grazie

    Rispondi
  30. loren 8 anni fa

    Avv. Dagnino, sindaco di Palermo subito.

    Rispondi
  31. FELIXLEO 8 anni fa

    Entro i canonici 60 giorni prima lo contesti di persona alla camera di commercio, i contributi camerali si prescrivono entro dieci anni. Se non vogliono annullarlo con manleva faccia ricorso alla commissione tributaria llegando chiusura della coop e quant’altro possa servire a dimostrare che la ditta non esiste e vedrà che per non fare emettere la sentenza in sede di giudizio rinunceranno a quanto preteso, adducendo che non si erano accorti che la ditta è cessata da oltre dieci anni, in quanto se venisse fuori una sentenza a suo favore farebbe testo legalmente in futuro per altri utenti. saluti

    Rispondi
  32. vomitai 8 anni fa

    Non capisco perchè in calce ai consigli dell’utente scettica, (che peraltro li da gratuitamente, oltre ad essere esemplari per chiarezza e regolarità dei contenuti) c’è sempre un “bed” nei commenti. Che almeno uscisse allo scoperto e spiegasse le sue perplessità? O è qualche impiegatuccio della SERIT che per partito preso profonde giudizi negativi nei confronti della simpatica utente?

    Rispondi
  33. Leone 8 anni fa

    Faccia ricorso alla commissione tributaria di Messina allegando tutti i possibili documenti di chiusura e vedrà che tutto sarà annullato; si affidi meglio ad un tributarista, anche perchè dopo dieci anni i contributi della camera di commercio sono prescritti e loro lo sanno ma ci provano sempre.

    Rispondi
  34. avvocato supporter 8 anni fa

    Un plauso al collega D’Agnino a cui manifesto tutta la mia stima per la difesa del diritto. Onde dare un mio contributo alla libera disussione comunico però che, per mia esperienza, se in commissione tributaria è stata data la dovuta e corretta attenzione al caso in esame, in sede di tribunale ordinario ciò non è ancora avvenuto. Infatti ad oggi i giudici di palermo sembrano non voler affrontare in modo definitivo il problema della eccepita illegittimità delle cartelle di pagamento (almeno per il periodo in questione), pur sollevata da altri avvocati ed anche dal sottoscritto in un procedimento ancora pendente, evitando di esaminare la chiara ed inequivocabile documentazione sottoposta alla loro attenzione che comprova la carenza di qualifica di concessionaria di riscossione in capo a Serit Sicilia spa. Confido comunque nella dovuta corretta applicazione delle norme di diritto e pertanto di vederne eccertata e dichiarata, anche in sede di giudizio ordinario di merito, la violazione da parte di Serit sicilia spa.

    Rispondi
  35. Il Giustiziere 8 anni fa

    Ho appena letto le motivazioni della sentenza e mi sono reso conto che il Giudice non ha accertato alcuna illegittimità nelle operazioni afferenti la definizione della procedura di passaggio delle azioni Serit dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a Riscossione Sicilia.

    Piuttosto, dopo aver precisato che “la struttura societaria appare conforme ai dettati normativi che regolano la composizione delle società di riscossione e la partecipazione pubblica nelle stesse”, ha ritenuto di accogliere il ricorso poichè l’Avvocato della Serit Sicilia, dopo essersi riservato di “produrre la documentazione attestante l’integrale partecipazione pubblica della società di riscossione alla data in cui è stata notificata la cartella di pagamento impugnata” non ha mai prodotto tale documentazione.

    Pertanto, non c’è alcuna violazione delle norme, bensì un macroscopico errore dell’Avvocato di Serit.

    Mi sembra si tratti dell’ennesimo polverone sollevato a seguito di una sentenza, come quella del GdP di Palermo che, se non ricordo male, aveva accolto per motivi simili un ricorso dello stesso Avv. Dagnino; sentenza poi riformata in appello con condanna alle spese del ricorrente.

    Secondo mil mio parere, non credo che convenga riproporre tale eccezione.

    Di contro i “furbetti”, che possono permettersi di pagare lauti compensi professionali, si augurano che la Serit Sicilia contiunui a (non) difendersi in questo modo!!!

    A noi poveri ONESTI contribuenti non resta che sperare che Cocetta sistemi la difesa legale delle società partecipate: non abbiamo dimenticato le notizie scandalo (vedi livesicilia, Repubblica, ecc. ecc.) di poche settimane addietro sull’affidamento degli incarichi di difesa legale delle Società regionali (Serit Sicilia in primis).

    Rispondi
  36. davide 8 anni fa

    ” E’ vero che è capitato di di trovare nella copia della “avvenuta” notifica una specie di scarabocchio, o di pagare magari due volte …Adesso tutti quei pagamenti fatti , non dovevi pagare e che tra l’altro non hai potuto ricorrere, perchè il ricorso ti costava di più della cartella di pagamento…e come se non bastasse te lo dovevi far fare da un avvocato…altrimenti cera il rischio di sbagliare. Chi restituirà i soldi pagati ingiustamente, perchè magari non notificati oppure ormai pescritti…”

    Rispondi
  37. Diego 8 anni fa

    … e quelli che hanno già pagato, potranno chiedere il rimborso anche in parte?

    Rispondi
  38. Massimo 8 anni fa

    L”Avvocato Dagnino ha vinto la causa per sol perché l’avv. dii Riscossione Sicilia non ha depositato la documentazione prescritta nei termini assegnati ed ha colto l’occasione per farsi pubblicità. Come hanno rilevato Scettica ed altri la pronuncia della commissione tributaria non contiene un pronunciamento sulla legittimaziome della Serit a riscuotere (sancita in tanti giudizi in cui lo stesso Dagnino è stato sempre soccombente), ma sanziona l’inerzia difensiva della società. L’avv. Dagnino sa benissimo che con ogni probabilità sarà soccombente nel giudizio di impugnazione poiché è pacifico che la parte pubblica possa produrre documenti nuovi in appello (quelli non esibiti in primo grado) ancorché ne fosse in possesso anteriormente alla proposizione dell’appello. L’Avv. Dagnino avrebbe dovuto precisare i limiti della pronuncia ottenuta (che non sancisce alcun pincipio di diritto sulla legittimazione della Riscossione Sicilia) evitando di ingenerare fra i lettori false aspettative. Spiace soltanto che si utilizzi la stampa per propalare il convincimento che l’eccezione descritta consentirà di cassare migliaia di cartelle esattoriali. Purtroppo (e sottolineo purtroppo) non è così. Voi amici di Live Sicilia dovreste garantire il contraddittorio prima di pubblicare notizie che facciano gridare al miracolo, ma che rischiano di risolversi in onerose opposizioni (a vantaggio dei soli avvocati incaricati) con il concreto rischio di una condanna alle spese. L’eccezione in questione, è giusto dirlo, è stata sistematicamente respinta dai giudici ordinari e tributari in numerosissimi giudizi. Resta il fatto che l’avv. Dagnino da oggi avrà sicuramente qualche cliente in più. A lui l’onere e l’augurio, dunque, di non deludere i lettori che confidano di cestinare le cartelle ricevute (e non pagate) prima del settembre 2012. Auguri!

    Rispondi
  39. Massimo 8 anni fa

    No

    Rispondi
  40. Franco 8 anni fa

    se le notifiche sono state recapitate in un indirizzo sbagliato e non corrispondente a quello che risulta al pra o alla motorizzazione ti conviene ricorrere al giudice di pace che al 99,9999% annullerà la cartella perché la notifica è stata effettuate presso un domicilio errato. Ti conviene tentare questa carta.

    Rispondi
  41. Scettica 8 anni fa

    I diritti si prescrivono, ma va verificato se sono stati notificati atti interruttivi. Verifichi, inoltre, se le cartelle sono state ritualmente notificate (dove, a chi e con quali formalità). Lei può opporre le cartelle nei termini, ovvero attendere ulteriori atti esecutivi ed opporli eccependo di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali e/o l’atto presupposto. Da ultimo, potrebbe recarsi presso la Società di riscossione, chiedere un estratto di ruolo e proporre impugnazione nei termini (60gg dal giorno in cui avrà tratto l’estratto di ruolo) eccependo di non aver ricevuto le cartelle esattoriali. È ovvio che i presupposti per l’impugnazione vadano valutati: si consulti con un legale ovvero con un commercialista che si occupi di contenzioso tributario. Saluti

    Rispondi
  42. Capan 8 anni fa

    No, ho notato che queste pratiche seguite dall’avv. Dagnino godono di una certa pubblicità, ma alla fine praticamente non reggono mai. Il caso citato nell’articolo, è già stato superato da una vita… semplicemente IN QUEL DETERMINATO processo non è stata depositata la documentazione. Era già successo presso il Giudice di Pace.

    Rispondi
  43. Capan 8 anni fa

    Certo che l’avv. Dagnino visto che è un politico del PDL e amico di Schifani, potrebbe cercare di far cambiare la legge che regola la riscossione delle imposte, piuttosto che presentare ricorsi che fanno molto rumore ma poi finiscono con un nulla di fatto, creando tra l’altro il danno di illudere molta gente.

    Rispondi

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