Cosa c'è da sapere| sulla legge Severino - Live Sicilia

Cosa c’è da sapere| sulla legge Severino

La legge Severino prevede per gli eletti alle assemblee regionali, per i sindaci e per i vertici della pubbliche amministrazioni una disciplina ulteriore rispetto a quella riservata agli eletti al Parlamento Nazionale o Europeo.

Della legge Severino ormai parlano tutti gli italiani. Sappiamo che proprio questa legge costringerà, comunque, Silvio Berlusconi a lasciare la scena parlamentare per continuare con altre modalità l’impegno politico. Una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni comporta l’incandidabilità e, di conseguenza, la decadenza dalla carica parlamentare. Ma la legge Severino non è solo questo. È molto di più e rischia di provocare effetti devastanti nel rapporto tra le istituzioni rappresentative democraticamente elette e la magistratura.

Il punto è questo. La legge Severino prevede per gli eletti alle assemblee regionali, per i sindaci e per i vertici della pubbliche amministrazioni una disciplina ulteriore rispetto a quella riservata agli eletti al Parlamento Nazionale o al Parlamento Europeo. Mentre per essere incandidabili o per decadere da quei Parlamenti è necessaria una CONDANNA DEFINITIVA ad una pena detentiva superiore a due anni di reclusione per le cariche elettive regionali e per le cariche elettive negli enti locali, è previsto, in aggiunta , un istituto assolutamente discutibile. Negli articoli otto e undici della legge Severino è previsto che ” sono sospesi di diritto dalla carica coloro che hanno riportato una CONDANNA NON DEFINITIVA” per una serie di delitti indicati dall’articolo dieci della stessa legge. La sospensione è destinata a durare almeno diciotto mesi in attesa degli sviluppi processuali. Senza entrare in un eccessivo tecnicismo bisogna dire che alcuni dei delitti previsti sono certamente gravi ma altri destano un minore allarme sociale, come per esempio l’abuso di ufficio. Ma il punto nodale è un altro: anche in Sicilia a produrre la SOSPENSIONE OBBLIGATORIA sarà una sentenza di primo grado. Basterà che un eletto venga condannato in PRIMO GRADO, anche a pochi giorni di reclusione, per prodursi una grave lesione nella vita di un ente rappresentativo della volontà popolare. Si pensi, per esempio ai sindaci direttamente eletti dai cittadini o ai parlamentari siciliani.

Per la prima volta l’ordinamento riconosce un effetto così dirompente ad una sentenza di primo grado. Ed ancora una volta si assegna ad un provvedimento giudiziario, quello di primo grado per definizione transitorio e modificabile, un valore etico-politico che non può appartenergli. Se di una sentenza definitiva la ” politica” deve prendere atto e rispettarla e altresì vero che la volontà popolare che si esprime nella scelta degli eletti non può essere sostanzialmente azzerata da una sentenza di primo grado. La politica si occupi ora di questi aspetti della legge Severino prima che qualche caso concreto ne dimostri l’assoluta incongruenza.


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