Parcheggiatori, Vendemmia: |"Legge inadeguata" - Live Sicilia

Parcheggiatori, Vendemmia: |”Legge inadeguata”

Secondo il segretario provinciale del Siap, Sindacato degli appartemnenti alla Polizia, lo strumento normativo attuale sarebbe peggiorativo e poco incisivo. Ma non solo: "Sicuramente - afferma - c’è un bisogno di partecipazione dei cittadini per debellare il fenomeno".

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CATANIA – Il parcheggiatore abusivo è senz’altro alimentato dal malcostume dei privati cittadini che per tante ragioni preferiscono pagare, con offerte libere, taluni soggetti che si appropriano della paternità di essere guardiamacchine. Il fenomeno nasce e si estende, soprattutto nel meridione e trova la presenza assidua e organizzata presso le città di Catania e Napoli oltre alla regione dell’Abruzzo. Un fenomeno che ha assunto una proporzione elevata che non tutti naturalmente gradiscono. I Cittadini, infastiditi dalla presenza di questi individui, spesso offrono un compenso per toglierseli di torno o per timore di danni al veicolo ma anche per la facilità di parcheggio in aria di sosta vietata con l’ipotetica certezza di farla franca.

Un malcostume che serve ai furbi che ne lamentano allo stesso tempo quando il posteggiatore pretende il compenso. Chiaro che nel caso di minaccia o altro si configurano reati del codice penale che solo se denunciati alle Forze dell’ordine, hanno riscontro giuridico ben preciso, ma queste ipotesi sono molto rare. Sicuramente c’è un bisogno di partecipazione dei cittadini per debellare il fenomeno, ed è altrettanto certo che le istituzioni non possono lasciare che la soluzione la trovino gli stessi utenti con denunce o segnalazioni. C’è da sottolineare che i tagli alla sicurezza e lo sviluppo territoriale non favorirebbero le centinaia di segnalazioni che ne scaturirebbero. Ma analizzando l’aspetto tecnico giuridico, da parte dell’operatore di polizia, c’è da sottolineare che lo strumento normativo attuale è peggiorativo e poco incisivo. Infatti, prima del 2001 l’art 121 del T.U.L.P.S. e il codice penale, prevedevano le sanzioni dell’arresto e ammenda, ma soprattutto la pena prevedeva nel caso di mancato pagamento dell’ammenda la conversione in misura di sicurezza, provvedimento emesso l’A.G., con prescrizioni che impedivano al soggetto non solo l’esercizio abusivo in generale ma precisi divieti che qualora non osservati producevano ulteriori sanzioni anche restrittive.

Nel 2001 appunto, veniva abrogato l’art 121 tulps che lasciava un vuoto normativo fino alla istituzione del comma 15bis dell’art 7 del Codice della strada. Questa nuova norma riduce la sanzione ad una semplice contestazione amministrativa al pari della guida senza casco, che naturalmente, una volta commutata, non impedisce al tizio di continuare a svolgere l’esercizio abusivo. Questo strumento normativo non è adeguato e soprattutto non risolve il problema, ma sicuramente distoglie le F.F.OO. da compiti più seri e alimenta nel cittadino il senso di insicurezza e impunità che si traduce in sfiducia verso e istituzioni. Sarebbe auspicabile quindi l’intervento del legislatore che potrebbe rispolverare l’art 121 tulps con le opportune modifiche che permetterebbe una incisività maggiore. Ma attualmente cosa si potrebbe fare?

Innanzi tutto, l’azione di contrasto dovrebbe essere coordinata tra tutte le forze di Polizia nel territorio con la presenza di operatori che potrebbero compiere quotidianamente e in tutte le ore del giorno i controlli. Naturalmente, ogni singola FF.OO. non può sorreggere il peso dell’operazione quindi si potrebbe pianificare un intervento giornaliero a rotazione per ogni FF.OO. presente nel territorio (esempio: lunedì Polizia di Stato, martedì Carabinieri, mercoledì G.d.F., giovedì Polizia locale, venerdì Polizia Provinciale ecc), ciò servirebbe sia al contrasto dei parcheggiatori ma anche dei lavavetri e delle prostitute, senza distogliere dai compiti primari Polizia, Carabinieri ecc. Questi interventi continuativi e senza soste impedirebbero il reiterarsi degli illegali.

Ulteriore proposta, potrebbe essere l’applicazione dell’art 134 TUPS poiché, nella maggior parte dei casi, i soggetti svolgono abitudinariamente la loro attività nelle stesse zone e in maniera organizzata, lo stesso infatti dispone che: “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari………. “ se poi queste attività sono svolte in strade o piazze pubbliche si configurerebbe l’occupazione del suolo pubblico.

 

 


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