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La rettifica all’articolo| dell’avvocato difensore

Pubblichiamo integralmente la replica dell'avv. Anna Maria Canfarotta qualità di difensore del Hamidi Davud.

la lettera
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Con riferimento all’articolo Investì e uccise un ragazzo. Condannato a 4 anni e mezzo’ l’avv. Anna Maria Canfarotta in qualità di difensore del Hamidi Davud precisa quanto segue.

Sulla dinamica del sinistro

E’ stato accertato che il sig. DAVUD HAMIDI, in data 25.11.202, alle ore 4.15 circa, percorreva a bordo dell’autovettura BMW 320 targata DX 262 XY, la via Saitta 3 Longhi, in Palermo, quando all’improvviso urtava il ciclomotore Piaggio, condotto da Leonardo Giovanni, mentre quest’ultimo stava effettuando una incauta manovra di inversione di marcia a stretto raggio in prossimità della curva (violazione art. 154, 6° comma, C.d.S.) facendolo rovinare in terra e causandone il decesso.

E’ da evidenziare tuttavia che a causa della presenza dei muri di recinzione, viene limitata, a chi come l’Hamidi percorre la Via Saitta Longhi, la percezione di chi si immette sulla via dagli accessi laterali. Al momento dei fatti inoltre la visibilità scarsa poiché, nonostante la presenza dei pali della pubblica illuminazione, questi non erano sufficienti a garantire un’adeguata illuminazione, come accertato dagli agenti della polizia municipale.

Pertanto il C.T.U. del P.M. ha formulato le seguenti conclusioni: “…in considerazione della circostanza che il Sig. LEONARDO a bordo del ciclomotore PIAGGIO stava effettuando una inversione di marcia ed al momento della collisione si trovava al centro della carreggiata è presumibile che per effettuare tale manovra si sia dapprima allargato a destra nello slargo di accesso della Cabina Primaria dell’ENEL per poi effettuare l’inversione di marcia. In tale frangente non risultava visibile ai veicoli che percorrevano la via Saitta Longhi dalla via Paruta verso Monreale. Pertanto, considerata la velocità di percorrenza della BMW (circa 80 km/h) e la circostanza che il Sig. LEONARDO Giovanni nella fase iniziale della manovra non risultava visibile ai veicoli provenienti dalla via Paruta, è possibile affermare che HAMIDI DAVUD, nulla poteva per evitare la collisione contro il ciclomotore”.

Con riferimento alla vittima va precisato che nel verbale di identificazione e ispezione cadaverica a cura del medico legale dott. Sortino, è dato leggere “Si effettua il prelievo ematico al fine di provvedere ai successivi esami tossicologici”.

Tuttavia nel coacervo di materiale probatorio in atti non è dato rinvenire il referto degli esami tossicologici fatti sulla vittima che avrebbe permesso di aggiungere un ulteriore tassello nella ricostruzione dell’evento, fugando ogni dubbio sulla capacità della vittima di rendersi conto del pericolo che avrebbe corso e fatto correre agli altri utenti della strada ponendo in essere quella manovra, e della capacità dello stesso di percepire i segnali dell’autovettura in avvicinamento (rumore del motore e le luci dei fari). Tenendo conto della circostanza che la percezione dell’autovettura in arrivo è stata manifestata dal testimone il quale ha dichiarato: “Appena io mi ero girato per andare verso casa sentivo il rumore di una automobile e vedevo che procedeva ad elevata velocità percorrendo via Saitta Longhi in direzione Monreale” (pag. 1 e 2 S.I.T. Greco Giuseppe del 25.11.2012).

Il suddetto teste infatti non ha visto il sinistro nella sua dinamica in quanto ha dichiarato “il ciclomotore era coperto dalla sagoma dell’autovettura”.

Sull’alcol test

Con riferimento alla errata affermazione che l’imputato al momento del sinistro era “ubriaco” occorre precisare che lo stesso è stato sottoposto ad accertamento per uso di sostanze alcoliche, a mezzo di precursore qualitativo Alcoblow, alle ore 05:15, ossia all’incirca dopo un’ora dal sinistro, da parte degli agenti della P.M.

L’accertamento dava esito negativo, nello specifico: “il Led di riferimento, dava il colore “ambra” come esito dell’operazione, indicante un tasso alcolemico compreso tra 0,30 e 0,50” (pag. 2 relazione di servizio dei Comm. Di P.M. Glaviano e Simonetta): lo scontrino della misurazione non è stato tuttavia inserito tra il materiale probatorio in atti.

Gli agenti comunque, decidono di procedere ad una nuova misurazione attraverso apparecchiatura modello “Lion Intoxylizer 8000”: il test alle ore 06:45 dava il risultato di 0.75 gr/lt, ed alle ore 07:00 di 0,73gr/lt.

Evidenziando che nonostante risulti insolito la sottoposizione a due differenti misurazioni, quando il primo apparecchio utilizzato non mostra segni di inattendibilità, tuttavia, in presenza di discrasia tra i risultati ottenuti, non si può non rilevare che nessun elemento può deporre per la veridicità dell’uno e far propendere per l’inattendibilità dell’altro, gli agenti avrebbero dovuto, stante la gravità dell’accaduto chiedere che l’imputato si sottoponesse a prelievo ematico per determinarne l’esatto tasso alcoolemico.

Comunque, il dato inconfutabile è che il tasso alcolemico evidenziato, con la seconda misurazione, non era tale da produrre alcuna alterazione nello stato psicofisico dell’imputato tale da offuscarne la capacità di guida, gli stessi agenti hanno ritenuto di dover contestare la violazione dell’art. 186 c. 2 lett. a) C.d.S, essendo la condotta suscettibile della sola sanzione amministrativa.

Sulla velocità

Nella ricostruzione della dinamica del sinistro si rimprovera all’Hamidi di avere tenuto una velocità eccessiva, non idonea, nello specifico, di avere superato di oltre 40 km/h il limite consentito, con violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Tuttavia considerato che l’Hamidi stava percorrendo la via Saitta Longhi da via Filippo Paruta in direzione Monreale, e che come constatato nella informativa redatta dal Corpo Polizia Municipale di Palermo in quel tratto di strada non è rilevata la presenza di alcuna segnaletica né orizzontale né verticale, il limite di percorrenza di 30 km/h, vige esclusivamente sul lato opposto della carreggiata (da Monreale verso via Paruta).

E’ quindi evidente che nel senso di percorrenza dell’autovettura condotta dall’imputato che andava in direzione Monreale non vi era alcun limite di velocità, se non quello prevista per tutte le strade urbane.

Ed inoltre, la segnaletica verticale, nello specifico il cartello con il limite di velocità di 30 km/h, ha validità solo ed esclusivamente nella direzione di marcia in cui è ubicato, la prescrizione è valida solo per gli utenti ai quali è resa nota, e, quindi solo agli automobilisti che provenienti da Monreale percorrono la via in direzione via Paruta come prevede l’art. 38 comma 2, C.d.S.

Pertanto, il limite di velocità per chi percorre la via Saitta Longhi, trattandosi di strada urbana, è di 50 km/h, ne deriva che contrariamente a quanto evidenziato l’Hamidi avrebbe, sulla base della velocità calcolata dal consulente, superato di soli 20 km/h e non di 40 km/h il limite consentito.

Tenendo conto che il calcolo della velocità è stato rilevato dal consulente in modo teorico, semiempirico, sperimentale, statistico. Nello specifico, attraverso un bilanciamento energetico della massa della BMW con le altre forze intervenute nel sinistro ha calcolato che il valore della velocità di arrivo dell’autovettura è risultato compreso nel range tra 65 e 95 km/h.

Il valore della velocità individuato, pari a 78,39 km/h, è il risultato di una media ponderata dei valori ricavati attraverso i metodi de quibus applicati, per cui si può facilmente affermare, che l’andatura della macchina fosse vicina ai 65km/h, e quindi al limite di velocità consentito.

(Avv. Anna Canfarotta)


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