Bocciata la nomina della Caffo |"Procedura illegittima" - Live Sicilia

Bocciata la nomina della Caffo |”Procedura illegittima”

Sentenza storica del Tribunale di Messina sul sistema di scelta dei dirigenti dei Beni Culturali. Il caso era stato sollevato dal dirigente Salvatore Scuto. Livesicilia ha tentato, senza successo, di contattare Sergio Gelardi per la replica.

CATANIA- Il Tribunale del Lavoro di Messina ha sospeso la nomina, effettuata da Sergio Gelardi, direttore generale dei Beni Culturali, di Fulvia Caffo a sovrintendente di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso di Salvatore Scuto, ex sovrintendente di Messina che aveva chiesto di essere trasferito a Catania e che invece è stato spostato ad Enna e, dopo aver rifiutato l’incarico, è finito a fare il collaboratore del museo di Palazzolo Acreide.

I giudici hanno condannato severamente l’operato della Regione, che sarebbe colpevole di non aver tenuto conto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione nella valutazione dei curricula e nel mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio di Scuto.

Un vero e proprio terremoto nei piani altissimi del potere, quello provocato dalla sezione Lavoro presieduta dal giudice Giuseppa D’Uva. La condanna dei vertici dei Beni Culturali della Regione arriva come un macigno a pochi mesi dalle chiacchieratissime nomine che hanno svuotato la soprintendenza di Catania, con l’azzeramento del gruppo che aveva creato il Piano paesaggistico, strumento in grado di frenare la cementificazione alle falde dell’Etna, e il conseguente spostamento di noti geologi addirittura nella biblioteca regionale di Ragusa.

Il tribunale di Messina ritiene che a carico della Regione si configuri un “inadempimento contrattuale” e che la nomina della Caffo sia “illegittima”, essendo state violate le procedure stabilite dalle leggi vigenti.

Andiamo con ordine, sentenza alla mano.

Salvatore Scuto, dipendente dell’assessorato regionale dei Beni Culturali dal 1983, ha assunto la qualifica di dirigente di seconda fascia nel 2001. Nell’aprile del 2013 ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di sovrintendente dei Beni Culturali di Catania e di Messina. Ma il dirigente generale Gelardi lo ha nominato sovrintendente di Enna. Incarico non accettato da Scuto che da quel momento ha iniziato la lunga battaglia giudiziaria. Scuto ha richiesto copia degli organigrammi degli incarichi “al fine di verificare -si legge nella sentenza- i requisiti dei candidati assegnati alle sedi prescelte. La Regione aveva infatti nominato Rocco Scimone sovrintendente di Messina e Fulvia Caffo sovrintendente di Catania.

Di contro Salvatore Scuto ha contestato la mancanza di valutazione comparativa dei curricula, il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, e “la mancata considerazione della specializzazione in Beni Culturali e ambientali e il maggior numero di incarichi apicali”.

L’assessorato ai Beni Culturali si è costituito in giudizio evidenziando che il dirigente generale “sulla base delle risultanze delle comparazioni curriculari”, poteva proporre il dirigente “a incarichi diversI da quelli indicati”; su queste basi Scuto, che non aveva accettato l’incarico di sovrintendente di Enna, era stato spostato alla casa Museo Uccello di Palazzolo Acreide, con un incarico di collaborazione.

Elemento importante è che la Regione ha sostenuto la natura “discrezionale” dell’attribuzione dell’incarico dirigenziale, senza che fossero configurabili “posizioni di diritto soggettivo”.

In primo grado Salvatore Scuto viene condannato al pagamento delle spese di lite. Ma non si arrende.

Grazie all’accesso agli atti scopre che “nel decreto di nomina dell’architetto Caffo alla direzione della Soprintendenza di Catania non vi era alcun riferimento alla comparazione dei curricula, né venivano esplicitate le ragioni che avevano indotto il direttore generale a preferire la Caffo a Scuto”.

Il tribunale di seconda istanza ha richiamato le sentenze della Corte di Cassazione che parlano del lavoro “privatizzato” alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: deve essere basato sempre sul rispetto delle regole di correttezza e buona fede e improntato ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Analizzando le leggi vigenti, il collegio giudicante ha sottolineato che “a parità di titoli e requisiti hanno priorità i dirigenti di maggiore anzianità di servizio”.

La procedura che deve portare alla nomina dei dirigenti secondo i giudici è chiara e dettata da leggi precise. Deve essere preceduta da una fase di pubblicità che consenta a tutti i dirigenti di tutti i rami dell’amministrazione di fare “apposita istanza” corredata da curriculum. Il dirigente generale deve assicurare la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti; i dirigenti possono candidarsi a più incarichi e possono essere assegnati a incarichi diversi “ove possibile compatibilmente con la residenza dell’interessato”.

Secondo il Tribunale, l’assessorato ai Beni Culturali avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’amministrazione “non ha omesso la valutazione comparativa dei curricula”; da questi documenti emerge che sia Scuto che la Caffo, entrambi dirigenti di seconda fascia, “hanno conseguito un giudizio alto” in relazione alle attitudini e capacità professionali, alle posizioni organizzative ricoperte, ai titoli di studio e ai risultati conseguiti”.

In particolare Scuto ha conseguito un punteggio maggiore nel 2010 e nel 2011, la Caffo nel 2009: Scuto, in pratica, aveva più punti.

Il dirigente dei Beni Culturali “avrebbe dovuto esplicitare i criteri posti a fondamento della scelta della Caffo”. Durissime le conclusioni del Tribunale su questo punto, tanto da ipotizzare, a carico del dirigente generale, “inadempimento contrattuale”. “Inoltre -aggiungono i giudici- avrebbe dovuto fare espresso riferimento alle risultanze delle comparazioni curriculari nel provvedimento con cui ha proposto al ricorrente un incarico diverso da quello prescelto (Soprintendenza di Enna)”.

E ancora, “l’amministrazione ha certamente violato il criterio generale secondo cui a parità di titoli e requisiti, hanno priorità i dirigenti di maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale”.

Scuto ha due anni di anzianità in più della Caffo.

Fatte queste premesse il Tribunale ritiene “accertata l’illegittimità della nomina” della Caffo, ma sottolinea che non può sostituirsi al “datore di lavoro” nella scelta del sovrintendente di Catania.

Per questo ha annullato il decreto del direttore generale di nomina della Caffo come dirigente della soprintendenza di Catania e ha ordinato al nuovo direttore generale “di rinnovare la procedura di conferimento del predetto incarico, facendo corretta applicazione dei parametri normativi e dei criteri di massima predeterminati, sia nella valutazione dei titoli e dell’anzianità di servizio, nella qualifia dirigenziale degli aspiranti, sia nell’indicazione dei motivi posti a fondamento della scelta”.

 

 

 

 


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