L'inchiesta sull'Asi di Agrigento |Due assolti nel giudizio contabile - Live Sicilia

L’inchiesta sull’Asi di Agrigento |Due assolti nel giudizio contabile

L'avvocato Massimiliano Mangano, che difende Francesca Marcenò

Cassata una delle contestazioni. Escono dal giudizio Francesca Marcenò e Giuseppe Sorce. Per l'altra accusa si riapre l'istruttoria.

La sentenza
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PALERMO – L’inchiesta della Corte dei conti sulle presunte “promozioni facili” all’Asi di Agrigento si conclude con la cancellazione di una contestazione e con il rinvio a un nuovo giudizio sull’altra. Così, per due delle persone coinvolte, Francesca Marcenò e Giuseppe Sorce, l’inchiesta si chiude con il rimborso delle spese legali, che dovranno essere versate dall’Irsap.
La vicenda è quella, intricatissima, che riguarda la nomina a direttore generale di Antonino Casesa e i compensi riconosciuti al presidente e ai membri del Consiglio direttivo. Una storia finita anche al centro di un procedimento penale ancora in corso. Ebbene, per la Corte dei conti la nomina di Casesa non comporta danno erariale, mentre per l’altra questione – che riguarda Stefano Catuara, lo stesso Casesa, Rosario Gibilaro, Maurizio Bonomo, Eugenio Esposto, Salvatore Gangi e Filippo Siracusa – sarà necessario un supplemento di istruttoria.

 

LA PRECISAZIONE DELL’IRSAP
In primo luogo, non risponde al vero il fatto che la Corte dei Conti “… ha ritenuto legittima sotto il profilo contabile la procedura di promozione ed ha assolto gli ex amministratori” per quanto concerne la promozione di Antonino Casesa da dirigente di terza fascia a dirigente di prima fascia dell’ex Consorzio ASI di Agrigento.
In realtà, nessuna legittimità risulta essere stata riconosciuta dalla Corte dei Conti per quanto riguarda la nomina in questione, essendosi limitata la medesima corte a ritenere insussistente il danno erariale paventato soltanto perché, nel periodo interessato, il Casesa ha ricoperto la qualifica di dirigente generale del Consorzio attraverso il contratto individuale di lavoro con il medesimo stipulato dall’ex Presidente del Consorzio ASI, Catuara.
Pertanto, il riconoscimento della mancanza di danno erariale non attiene alla legittimità di tale promozione per la quale anzi, la stessa Corte dei Conti ha avuto modi di rilevare non soltanto che è rimasto fermo “… l’inquadramento giuridico del Casesa nella terza fascia dirigenziale”, ma a conferma dei rilievi di illiceità che hanno condotto la Procura della Repubblica di Agrigento a ritenere tale procedura viziata sotto l’aspetto penale, richiedendo il conseguente rinvio a giudizio dei responsabili, ha avuto modo di sottolineare come “… a completamento delle riportate considerazioni, va osservato che invece potrebbe presentare profili di illegittimità il transito nella prima fascia dirigenziale operato per mezzo della determina n. 171/2011 a firma del dirigente Gibilaro (in esecuzione di quanto disposto dal Comitato direttivo il 3.12.2011 con delibera n. 25 sulla “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2011/2013”. Tuttavia… la valutazione della menzionata determina resta al di fuori dell’esame di questo giudice”.
Varrà la pena ricordare in proposito che la Corte dei Conti richiama in questo modo e per questa fattispecie atti sottoscritti dal Gibilaro, dirigente dell’ex Consorzio ASI di Agrigento, già condannato per danno erariale in danno di tale ente dalla Corte dei Conti con sentenza n. 713/2014 del 5.6.2014 .
Solo per i motivi rappresentati la corte dei conti ha ritenuto l’insussistenza del presunto danno erariale, confermando le proprie perplessità  sulla promozione effettuata dal Comitato direttivo in favore del Casesa, la cui valutazione  resta rimessa  al’esame del GUP del Tribunale di Agrigento, unitamente ad una serie di gravi contestazioni a carico di dirigenti ed ex amministratori del consorzio AI di Agrigento.
Peraltro, deve essere correttamente specificato che la Procura Regionale della Corte dei Conti, qualora lo ritenesse, potrebbe presentare appello avverso tale sentenza che non ha carattere di definitività.

LA NOTA DEL LEGALE DEL RAG. GIUSEPPE SORCE

Con la sentenza n. 1025/2014 la Corte dei Conti di Palermo ha assolto con formula ampiamente liberatoria il Rag. Giuseppe Sorce, noto imprenditore edile già componente del Comitato Direttivo del Consorzio ASI della Provincia di Agrigento.

Accogliendo le tesi difensive del suo legale di fiducia, Avv. Francesco Buscaglia, la Corte dei Conti ha escluso l’addebito di responsabilità promosso dalla Procura regionale di Palermo nei confronti dello stesso imprenditore per il presunto danno erariale asseritamente causato alle casse del Consorzio ASI per un ammontare complessivo di € 185.903,74.

Secondo le tesi dell’accusa lo stesso si sarebbe reso responsabile del danno derivante dalla deliberazione del Comitato Direttivo n.16/2008, alla cui adozione lo stesso partecipava, avente ad oggetto la nomina del Direttore Generale del Consorzio ASI per un periodo di due anni.

La Corte dei Conti, ritenendo infondate le tesi accusatorie, ha invece affermato la piena innocenza dell’imprenditore favarese e la piena legittimità della delibera di nomina del Direttore, disposta dal Comitato direttivo nella scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché l’assoluta insussistenza di danno alle casse del Consorzio: “la delibera del comitato direttivo n. 16 del 16/5/2008 appare conforme al dettato regolamentare ed esaustiva nel suo compendio motivazionale”.

Soddisfatto l’imprenditore edile che ha così commentato: “la sentenza della Corte dei Conti non soltanto ripaga me ed i miei collaboratori della fiducia che da sempre ripongo nelle Istituzioni e nella Magistratura, ma altresì gratifica l’intera categoria che ho avuto l’onore di rappresentare in qualità di Presidente dell’ANCE Agrigento e nelle diverse iniziative intraprese a tutela della legalità”.

Rivendica inoltre Peppe Sorce:“auspico che la sentenza possa costituire un esempio a beneficio dell’imprenditoria agrigentina sempre più in vessata nei rapporti con la P.A. da condotte immotivate e da pesantissimi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti oramai divenuti intollerabili”.

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