Il Tar del Lazio annulla le nomine | "Bufardeci e Nuara lascino il Cga" - Live Sicilia

Il Tar del Lazio annulla le nomine | “Bufardeci e Nuara lascino il Cga”

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Salvatore Zappalà che era stato escluso dalla sezione consultiva del Consiglio per fare spazio all'ex deputato di Grande sud e all'ex vicesindaco di Gela. Le motivazioni alla base delle designazioni volute dal governatore, secondo i magistrati, sono quantomeno discutibili.

La pronuncia
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PALERMO – Anche queste nomine si sono rivelate un flop. Titti Bufardeci ed Elisa Nuara, scelti da Rosario Crocetta per ricoprire il ruolo di membri laici della sezione consultiva del Cga, dovranno lasciare quella poltrona. Lo ha stabilito oggi il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso di Salvatore Zappalà, che da quell’organismo era stato escluso sulla base di una presunta mancanza di requisiti e sostituito appunto dall’ex deputato regionale di Grande Sud e dall’ex vicesindaco a Gela dell’attuale governatore.

Tecnicamente, ad essere stato impugnato da Zappalà, è la deliberazione del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso giugno, che ha estromesso il ricorrente dal Cga e i provvedimenti del Presidente della repubblica che hanno invece disposto le nuove nomine di Bufardeci e Nuara. Ma è la Regione siciliana a soccombere, insieme alle istituzioni statali, perché quelle nomine sono il frutto dell’indicazione da parte del presidente della Regione, come dispone la norma.

È infatti il 19 marzo del 2013 quando il presidente della Regione Crocetta revoca la designazione di Zappalà come componente laico del Cga. Un mese dopo, ecco le nomine di Bufardeci e Nuara. Il primo, poche settimane prima aveva abbandonato il movimento politico “Grande Sud” di Gianfranco Micciché per sposare, insieme ad altri big di ciò che fu il centrodestra siciliano come Michele Cimino, la causa del governatore gelese. Mentre Elisa Nuara, come detto, a Gela ha anche ricoperto il ruolo di vicesindaco. Scelte sulle quali il Tar del Lazio si esprime, con questa sentenza, sollevando dubbi ed evidenziando contraddizioni.

Ma innanzitutto, i giudici amministrativi “smontano” le motivazioni alla base della revoca della nomina di Zappalà che starebbero “nell’assenza di un rimarchevole percorso di studi giuridico amministrativi e dello svolgimento di attività scientifica”. Requisiti, però, che “la normativa di riferimento – precisa il Tar – non richiede”. I requisiti richiesti, infatti, sono senz’altro “lo svolgimento da almeno 15 anni dell’attività professionale e l’iscrizione negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.

Non solo, quindi, Zappalà possedeva i requisiti minimi per svolgere quell’incarico, ma anche la valutazione compiuta per le nomine di Bufardeci e Nuara, basate appunto su quella “attività scientifica” che il ricorrente non sarebbe stato in grado di esibire, solleva più di un dubbio. “Va rilevato – scrivono infatti i giudici – che i controinteressati Bufardeci e Nuara sono stati giudicati idonei alla nomina, per come leggesi nel verbale della seduta del 7 febbraio 2014, per avere gli stessi svolto ‘un’ampia attività giuridico-amministrativa – sia in elevate sedi istituzionali, sia in occasione di eventi giuridico-culturali (attività convegnistica)’, desumendo il possesso dei requisiti attraverso il riferimento alla circostanza che il Bufardeci ha ‘ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Sicilia e di Sindaco di Siracusa”, mentre la Nuara, ‘oltre che esponente politico, ha svolto il ruolo di Vicesindaco di Gela’. Senza entrare nel merito di dette valutazioni – che ineriscono all’ambito di indagine introdotto dai motivi aggiunti – non può tuttavia il Collegio – prosegue la sentenza – non osservare come gli elementi sulla cui base è stato positivamente riscontrato il possesso dei prescritti requisiti in capo a tali soggetti non sembrano testimoniare lo svolgimento di attività scientifica o di esperienze professionali in ambito universitario, che sono state invece richieste in capo al ricorrente, non essendo rinvenibile alcuna sicura corrispondenza od equipollenza tra tali attività ed esperienza e lo svolgimento di cariche politiche – di Vicesindaco, di Sindaco e di Vicepresidente regionale – o la partecipazione ad eventi giuridico culturali, connaturale a tali incarichi, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alla tipologia degli interventi svolti ed al carattere dell’evento. Dovendo ulteriormente rilevarsi, al riguardo, che per come evidenziato dal ricorrente nella memoria da ultimo depositata, mentre questi svolge regolare attività professionale innanzi alle giurisdizioni amministrative, i controinteressati avrebbero interrotto lo svolgimento di tale attività da tempo (nel 1997 la Nuara e nel 2000 il Bufardeci)”.

Per farla breve, nella designazione di Bufardeci e Nuara sono state considerate “attività scientificamente rilevanti” persino gli incarichi politici di sindaco di Siracusa e di vicesindaco di Gela, mentre lo svolgimento dell’attività di avvocato, per questi ultimi, sarebbe stata interrotta da moltissimi anni. “È una battaglia – ha commentato Zappalà – che dura da quasi tre anni. Finalmente ho ottenuto il riconoscimento dell’attività professionale, che invece costituisce un presupposto indefettibile. La Regione ha voluto ostacolare il mio percorso, violando le regole procedimentali, e di garanzia costituzionale”. Ma anche queste nomine si sono rivelate un flop del governo Crocetta.


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