Meno tasse sui ricorsi |La rivoluzione del Tar di Catania - Live Sicilia

Meno tasse sui ricorsi |La rivoluzione del Tar di Catania

L'avvocato Massimiliano Mangano

Finora le aziende dovevano pagare una tassa per ogni atto depositato. Da adesso, invece, il pagamento scatta una sola volta.

Giustizia amministrativa
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PALERMO – Una sentenza del Tar di Catania provoca una piccola rivoluzione nel sistema dei ricorsi amministrativi. Con risparmi per le aziende che possono arrivare fino a dodicimila euro per ciascun ricorso. I giudici amministrativi etnei, pronunciandosi su una vicenda che riguarda gli asili nido a Siracusa, hanno stabilito infatti che quando un’impresa agisce in giudizio deve pagare una sola volta il cosiddetto “contributo unificato”, una sorta di “caparra” in funzione dell’importo dell’appalto che si va a bloccare. Finora, invece, il contributo andava versato per il ricorso iniziale e per ciascuno di quelli aggiuntivi formulati nel corso del procedimento: “Prima di questa sentenza – spiega infatti Massimiliano Mangano, che ha sostenuto questa tesi per conto della società cooperativa sociale Amanthea in compagnia di Giovanni Barraja – accadeva frequentemente che, dopo il pagamento del primo contributo, l’impresa ingiustamente esclusa dovesse pagarne un secondo e addirittura un terzo per impugnare atti necessari a non decadere dal giudizio, arrivando quindi a dover sborsare sino a 18.000 euro, senza contare l’onorario dell’avvocato”.
La vicenda riguarda i nidi di Siracusa. La coop Amanthea, associata con la Viva Senectus e con la Societate, ha partecipato a uno dei lotti messi a gara dal Comune aretuseo, aggiucandoselo. Dopo la gara, però, la commissione ha chiesto integrazioni su integrazioni alla ricorrente, fino a escluderla dall’appalto per un “abbattimento inaccettabile” dei costi del personale in alcuni casi specifici, cioè se le assenze nei nidi fossero inferiori alla media. Così non è secondo la coop e secondo il Tar: il ricorso si fonda infatti sulla constatazione che la norma che riduce gli sgravi fiscali, rendendo “inaccettabile” l’abbattimento dei costi, è arrivata dopo il bando. “Ai fini dell’individuazione della anomalia di un’offerta – scrive il collegio composto presieduto da Giancarlo Pennetti e composto da Pancrazio Maria Savasta, che è anche estensore, e Dauno Trebastoni – ciò che più rileva è che l’offerta sia non anomala non solo al momento della sua presentazione, ma anche in quello della sua giustificazione”. Insomma: la coop non poteva prevedere i cambiamenti in peggio.
La questione centrale diventa però marginale. La sentenza (numero 2840/2015 del 12 novembre), infatti, stabilisce che “spetta al giudice accertare se gli oggetti dei ricorsi ‘non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente’, e, nel caso, di ‘dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi’”. Insomma: secondo la quarta sezione del Tar di Catania se il ricorso aggiuntivo riguarda la stessa questione non c’è bisogno di chiedere altri soldi all’azienda che presenta il ricorso. Una piccola rivoluzione nel rapporto fra gli italiani e la giustizia.

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