Bad company Amt, Idonea rimosso |Il Tar Catania dà ragione al Comune - Live Sicilia

Bad company Amt, Idonea rimosso |Il Tar Catania dà ragione al Comune

L'ex commissario liquidatore dell'Amt aveva presentato ricorso contro il Comune che lo aveva rimosso dal suo incarico per delle presunte irregolarità nella gestione delle spese legali.

CATANIA – Giuseppe Idonea, l’ex liquidatore dell’azienda municipale dei Trasporti etnea, dovrà risarcire il Comune di Catania per spese legali pari a 2 mila euro. Così hanno stabilito i giudici della prima sezione staccata del Tar di Catania – presieduta da Pancrazio Maria Savasta – rigettando il ricorso avanzato dal geometra contro il Comune etneo che nel gennaio 2016 lo aveva rimosso dell’incarico di liquidatore dell’Amt. Nello specifico, l’amministrazione comunale aveva emanato il provvedimento di revoca nei confronti di Idonea, poiché nella sua veste di liquidatore dell’azienda avrebbe allora “elargito” compensi milionari ingiustificati a svariati professionisti e consulenti. Per l’ex sindaco Bianco sarebbe pertanto venuto meno “il rapporto fiduciario con l’amministratore” tanto da indurlo a prendere quel drastico provvedimento.

Secondo i giudici amministrativi, come si legge nella sentenza, “vi sono sufficienti elementi oggettivi adatti a sorreggere la decisione del sindaco di revocare l’amministratore a causa del venir meno del rapporto fiduciario”. In particolare, nel documento di revoca si faceva riferimento agli incarichi “affidati da Idonea ad alcuni professionisti con compensi per un milione e ottocentomila euro che sarebbero stati pagati addirittura in anticipo rispetto alla conclusione del contenzioso e non a risultato ottenuto”.

Idonea, che si è sempre difeso rivendicando la correttezza della sua azione amministrativa, ha argomentato nella sua memoria “che il pagamento integrale dei compensi era avvenuto legittimamente in quanto le prestazioni professionali erano state completate dai professionisti con l’instaurazione dei ricorsi davanti al tribunale di Catania ed alla commissione tributaria provinciale di Catania”.

Motivazioni che non hanno però affatto convinto i giudici del Tar che nel ravvisare elementi di fondatezza nel provvedimento hanno inoltre ritenuto “poco chiare le seguenti affermazioni, in quanto, come noto, la prestazione professionale non si esaurisce nella presentazione del ricorso, dovendo il legale assistere il cliente nel corso delle fasi istruttorie, di trattazione e di decisione, per le quali, non per caso, le tariffe professionali riconoscono distinte voci, le quali, pertanto, non possono certamente essere applicate anticipatamente. Ove, allora, il ricorrente – si legge ancora – abbia inteso dedurre che i compensi riconosciuti ai legali erano limitati/attinenti alla fase introduttiva del giudizio egli avrebbe dovuto specificare tali circostanze dapprima in sede di partecipazione al procedimento. Se a fronte di precise contestazioni del Comune il ricorrente, cioè Idonea, non ha addotto in maniera circostanziata elementi a sé favorevoli, non può ora dolersi della decisione assunta dall’Amm.ne allo stato degli atti”.

Quanto invece all’utilità e all’esborso eccessivo delle spese legali intraprese dall’ex liquidatore nei confronti dei consulenti e professionisti, non risulterebbero agli atti depositati – secondo i giudici – “nessuna produzione documentale utile a poter delibare le censure” proposte dal geometra Idonea. L’ex liquidatore, dinanzi ai giudici, aveva inoltre lamentato “l’incompetenza del sindaco all’emanazione del provvedimento”. Ricorso anche quest’ultimo ritenuto infondato in quanto il “Comune – scrivono i giudici – ha agito in occasione della revoca (come al momento della nomina) non come socio privato di una partecipata, bensì quale autorità pubblica preposta al controllo dell’azienda municipalizzata, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione delle relative controversie”.

 


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