Caso Diciotti, intervengono |gli avvocati dei diritti umani - Live Sicilia

Caso Diciotti, intervengono |gli avvocati dei diritti umani

L'intervento del presidente Giorgio Bisagna.

la nota dell'adduma
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CATANIA – Il caso della nave Diciotti e dell’inchiesta della procura di Agrigento ha aperto un ampio dibattito giuridico. E si sono sollevati degli interrogativi anche sulla competenza territoriale visto che la nave della Guardia Costiera è sbarcata al porto di Catania. Su questo punto è intervenuta l’associazione Adduma, avvocati dei diritti Umani. “La cosa certa è che il sequestro si perfeziona da quando viene impedito ai profughi di scendere dalla nave – afferma l’avvocato Giorgio Bisagna, presidente dell’associazione ed esperto di diritto dell’immigrazione – E’ importante capire dunque quando la disposizione è stata comunicata, quando cioè per la prima volta i migranti sono stati privati della libertà personale”. Bisagna, che si chiede poi perché il porto sicuro sia stato individuato a Catania, quando Porto Empedocle era decisamente più vicino al primo attracco, pone anche un altro problema: “C’è un evidente danno erariale perché la Diciotti è stata per giorni ferma in porto e ‘distolta’ dalla sua missione che è quella di soccorso”, aggiunge. “Fermo restando che già a Lampedusa erano sbarcati i primi migranti dalla Diciotti”, conclude l’avvocato.

Nella nota l’Adduma, inoltre, ricorda quanto stabilisce La Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimi («la Convenzione SAR») (1979, modificata nel 2004). Il punto 3.1.9 della Convenzione SAR dispone – si legge  – che “Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall’Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate – si legge ancora nel comunicato – devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile”.


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