"Fuori dall'albo? Non esisteva..." | Ciapi, riammessi sei anni dopo - Live Sicilia

“Fuori dall’albo? Non esisteva…” | Ciapi, riammessi sei anni dopo

Il Cga ha dato ragione a tre lavoratori idonei a partecipare al progetto Spartacus.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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PALERMO – I tre lavoratori del settore della formazione avevano diritto ad accedere al progetto Spartacus. Ma a riconoscere il diritto è stata una sentenza del Cga, il giudice amministrativo di secondo grado, dopo sei anni dall’indizione del bando indetto dal Ciapi di Priolo. Questo è l’esito di una causa che ruota attorno a un unico tema: l’ambiguità di un bando e di una normativa basata sulla distinzione fra “elenco” ed albo”. È l’esito di un caso che racconta uno spaccato di quel labirinto che è stato il settore della formazione professionale fra accordi, revoche, sentenze e adeguamenti.

Nel 2013 i tre formatori, che nel processo sono stati difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, sono stati dichiarati non idonei a partecipare al progetto di sei mesi per le politiche attive del lavoro, dal centro per l’impiego di Agrigento. I tre lavoratori non erano stati ritenuti idonei perché non iscritti all’albo dei lavoratori del settore per quanto fossero iscritti all’elenco in esaurimento.

Il ricorso alle carte bollate è stato inevitabile. Secondo la difesa dei due avvocati, infatti, l’iscrizione all’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana era stata erroneamente ritenuta dall’amministrazione come requisito di partecipazione alla selezione che non poteva mancare mentre rivestiva la natura di titolo ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio (in questo caso di 10 punti) in graduatoria. Inoltre secondo gli avvocati, anche se ci fosse stato un tale requisito, l’esclusione sarebbe stata comunque illegittima perché ancora l’albo non era stato istituito.

Come notano infatti i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa l’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana è stato istituito nel 2016 e così trova “conferma quanto affermato dalla ricorrente sull’inesistenza di un albo regionale al momento della indizione della selezione, nel 2013”. Come potevano essere esclusi i lavoratori, perché non facenti parte di un albo che non esisteva?

Poi i giudici del Cga, spiegano dove ha sbagliato il collegio del Tar che si è occupato della questione. I magistrati del primo grado, “pur riconoscendo l’ambiguità delle indicazioni contenute nell’avviso di selezione”, infatti avrebbero, sbagliando, applicato una norma approvata dall’Ars nel 2014, dopo che però il processo si era aperto. A nulla sarebbe comunque valsa quella previsione di legge che fissava il compito di assumere solo i lavoratori all’albo regionale, un albo che comunque non esisteva ancora, appunto.

L’unico premio che si poteva riconoscere, spiega il Cga, era quello dell’iscrizione all’elenco, proprio l’elenco a cui i lavoratori erano iscritti. Ormai è tardi, e adesso che le sentenze hanno dato ragione agli ex formatori l’unica strada che rimane è quella della richiesta del risarcimento del danno.


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