Fisco, cosa è stato fatto| e cosa andrebbe fatto ancora - Live Sicilia

Fisco, cosa è stato fatto| e cosa andrebbe fatto ancora

Coronavirus. Concessi slittamenti troppo brevi, nessuna norma sui tributi locali.

Sono più di cinquant’anni che svolgo attività pubblica nel settore fiscale, ma è la prima volta che mi vedo costretto ad affrontare questioni nelle quali nulla è veramente programmabile, dovendo invece navigare a vista, cercando di risolvere i numerosissimi, e spesso drammatici,problemi di questo momento, facendosi guidare dalle risorse di cui si dispone e dal buon senso. Devo dire che, nei quindici anni di ininterrotta attività di Garante del Contribuente, sono stato sempre molto critico verso il Legislatore, ritenuto da me troppo superficiale e assolutamente inadeguato a sollecitare la compliance.

Salvatore Forastieri

Questa volta, però, qualunque polemica va evitata. Occorre, invece, collaborare, ciascuno con i mezzi di cui dispone, al fine di creare un clima idoneo a rendere possibili decisioni che, seppure con le incertezze legate proprio alla tipologia di nemico, diano sicurezza ai cittadini, non solo sul piano sanitario, ma anche sul piano economico.

Volendo quindi parlare della gestione fiscale legata all’emergenza del COVID 19, le voci più ricorrenti sono negative sull’operato del Governo. Credo che quello che si stia facendo sia comunque meritevole di apprezzamento, seppure accompagnato da una ferma spinta verso soluzioni sempre più efficaci e condivise.

Sappiamo, per esempio, che il recente Decreto Legge 18 del 17 marzo scorso, pubblicato in una Gazzetta Ufficiale “straordinaria” nella notte tra il 17 e 18 dello stesso mese, contiene numerose zone d’ombra.

Sicuramente, però, così come annunciato dal Governo, il decreto del 17 marzo è solo una prima tappa, essendo già previsto un altro Decreto in aprile. Si tratta, comunque, di un provvedimento, quello di qualche giorno fa, che non concede agevolazioni fiscali in maniera indiscriminata, puntando non solo ad agevolare i settori più interessati dalla crisi, ma anche ad evitare una drastica mancanza di liquidità per l’Erario che, in questo periodo, è chiamato a tener conto delle particolarissime esigenze del momento.

Con specifico riguardo alle questioni di natura tributaria, è stato notato che è arrivato dopo che la scadenza di molti tributi, tra cui l’IVA, era già passata. La proroga del versamento di questi tributi, poi, è stata troppo breve, solo quattro giorni, visto che i pagamenti che andavano fatti il 16 marzo(come l’IVA, le ritenute d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, i contributi INPS ed INAIL) si son dovuti fare entro lo scorso 20 marzo.

Qualche proroga di maggior respiro, seppure di non molto, è stata concessa.

– Ai contribuenti che lavorano nei settori particolarmente colpiti dalla crisi, come le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, palestre, discoteche, teatri e cinema, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza, ecc., i pagamenti in scadenza nel periodo che va dal 17 marzo al 30 aprile, per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, vanno effettuati, senza sanzioni ed interessi, il 31 maggio 2020, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.Essendo il 31 maggio domenica, la cennata scadenza slitta al giorno successivo, ossia al 1^ giugno 2020.

– A i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi fino a 2 milioni di Euro, è stata concessa una sospensione che ha per oggetto l’IVA e le imposte dovute in autoliquodazione che scadono nel periodo che va dall’8 al 31 marzo. Anche in questo caso il termine di pagamento, in unica soluzione o in cinque rate,slitta al 31 maggio 2020.

– Per i contribuenti, senza personale dipendente, con ricavi o compensi fino a 400.000 Euro, il Decreto prevede la non applicazione, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute d’acconto sulle somme percepite tra il 17 ed il 31 marzo. Il tributo non pagato in conseguenza della sospensione dovrà essere versatodirettamente dallo stesso contribuente, il “sostituito” in unica soluzione entro il 31 maggio oppure in cinque rate mensili.

– C’è poi un più generico rinvio di tutti gli altri adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle ritenute, che hanno scadenza nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Rinviata anche la dichiarazione annuale IVA, ma non la dichiarazione dei redditi “precompilata”. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati, evidentemente senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Con riguardo all’attività degli uffici fiscali, il Decreto prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di interpello e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Con la stessa norma, sono stati prorogati di due anni i termini di prescrizione e di decadenza, a favore dell’Amministrazione Finanziaria, relativi all’annualità 2015. Per tale annualità, pertanto, l’accertamento potrà essere notificato al contribuente non più entro il 31 dicembre 2020, ma entro il 31 dicembre 2022.

– Per le somme affidate all’Agente della Riscossione, sono sospesi i termini di versamento delle somme che scaturiscono da cartelle di pagamento o da atti “impoesattivi” dell’Agenzia delle Entrate, oppure degli avvisi di addebito degli enti previdenziali, che scadono nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020. La sospensione riguarda pure le ingiunzioni notificate dagli Enti territoriali. Le somme sospese devono essere versate, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020. Prorogata al 31 maggio la scadenza del 28 febbraio 2020 relativo alle somme dovute in base alla “rottamazione ter”, e quella del 31 marzo prevista dalle norme sul “saldo e stralcio”.

– Una sospensione di più ampio respiro, fino al 31 maggio, riguarda i contribuenti residenti nella così detta “zona rossa”, ossia nei comuni individuati con il DPCM del 1^ marzo 2010.

In materia di contenzioso tributario è previsto il rinvio delle udienze (pubbliche ed in camera di Consiglio) e di tutti i termini processuali (termini per il ricorso ed altri atti processuali, compreso il deposito dei provvedimenti dei Giudici) dal 9 Marzo al 15 Aprile.

Come dicevo prima, le norme finora emanate sono da considerare provvisorie. Così come sono, infatti, non appaiono idonee a combattere la gravità della situazione.

Sempre con specifico riguardo all’aspetto tributario del problema, a prescindere dalle numerose lacune e zone d’ombra esistenti nel decreto, emergono pure tanti problemi che rischiano di penalizzare ulteriormente i contribuenti già pesantemente colpiti dalla drammatica situazione del momento.

Non dimentichiamo che, seppure con l’eccezionalità e tutte le difficoltà del momento, lo Statuto dei Diritti dei Contribuenti deve essere sempre tenuto presente.

Si pensi, per esempio, all’ingorgo fiscale del prossimo mese di giugno.

Oppure alla mancanza di disposizioni unitarie in materia di fiscalità locale. Si apprende che il Sindaco di Palermo ha recentemente differito di un mese il versamento dell’acconto TARI in scadenza da Aprile.

Suona male, poi, pur senza sottovalutare l’esigenza di recupero dell’evasione del 2015, la proroga “unilaterale” dei termini di decadenza e di prescrizione a favore degli atti dell’Amministrazione Finanziaria.

Comunque, nella confusione del momento, è apprezzabilissima l’attività dell’Agenzia delle Entrate la quale ha già fornito opportuni chiarimenti, prima con la risoluzione n. 12 del 18 marzo e poi con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020.

Con la risoluzione n.12 l’Agenzia ha fornito i codici ATECO riferibili alle attività economiche che beneficiano della sospensione più lunga.

Con la circolare 5, invece, ha chiarito numerosi dubbi che erano emersi dalla lettura della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Con quest’ultima circolare, l’Agenzia ha fornito importanti interpretazioni.

Ha precisato, innanzitutto, che il termine per ricorrere contro gli atti notificati ai contribuenti (accertamenti “impoesattivi”) pendenti alla data del 9 marzo, con un meccanismo simile alla “sospensione feriale”, è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Tale rinvio vale anche per il pagamento delle somme dovute nella fase di definizione o della procedura contenziosa dell’accertamento, come nel caso di acquiescenza e contemporanea rinuncia al ricorso (beneficiando della riduzione ad un terzo della sanzione), oppure nel caso di pagamento(un terzo del tributo richiesto) in pendenza di giudizio.

Praticamente, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per un accertamento notificato, ad esempio, il 10 febbraio (quindi pendente al 9 marzo) il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo fino al 15 aprile, per riprendere poi a decorrere dal 16 aprile e per scadere poi il 18 maggio.

In caso di notifica durante il cennato periodo di sospensione, il termine per il ricorso (sessanta giorni) e quello del versamento è differito fino al 16 aprile, data a partire dalla quale riprendono poi a decorre tutti normali termini per il ricorso e per il pagamento. Quindi, sempre volendo fare un esempio, per un atto notificato il 10 marzo il termine ordinario di sessanta giorni comincia a decorrere dal 16 aprile.

Secondo l’Agenzia, la sospensione dei termini prevista per gli accertamenti, così come prima delineata, è cosa diversa da quella, più lunga, prevista per le somme affidate agli Agenti della Riscossione. In questo caso, infatti, i termini in scadenza a partire dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito o dai sopra citati accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate (a condizione che questi ultimi siano stati già affidati all’Agente della Riscossione per il loro recupero),sono sospesi, ed il pagamento, in unica soluzione, va fatto entro il 30 giugno dello stesso anno.

Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito chiarimenti. Attraverso delle slides pubblicate nel sito istituzionale, in data 19 marzo ha risposto ad alcune FAQ (FrequentlyAskedQuestions), e, fornendo la soluzione a problematiche già emerse, ha precisato, per esempio, che nessuna cartella di pagamento sarà notificata nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020; che le rate di dilazione, in scadenza nel periodo di sospensione, possono essere pagate entro il 30 giugno 2020; che in presenza di una cartella scaduta prima dell’8 marzo nessuna procedura cautelare o esecutiva può essere attivata.

Molto probabilmente questi chiarimenti saranno fatti propri dal nostro Agente della Riscossione, Riscossione Sicilia spa.

Lodevolissima l’iniziativa del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Stellacci, il quale ha invitato tutti gli uffici dipendenti non solo a privilegiare l’uso del telefono e delle apparecchiature informatiche per rendere ai cittadini i servizi dovuti ed per la trattazione, a distanza, delle pratiche, ma anche a ”smaltire il magazzino” delle pratiche in arretrato, dedicandosi principalmente ad attività che possono essere di aiuto all’economia del Paese, in questo caso dei Siciliani, come la lavorazione delle pratiche di rimborso IVA.

Nonostante le disposizioni già emanate ed i chiarimenti forniti, però, non sembra che tutti i diritti dei cittadini siano adeguatamente tutelati. Nessuna sospensione, per esempio, risulta dal decreto n.12 per quel che concerne gli avvisi bonari (controlli automatici e controlli formali) dell’Agenzia delle Entrate.

Non ci sono nome che regolano in maniera uniforme le scadenze in materia di tributi locali.

Lo slittamento degli adempimenti e dei versamenti è troppo breve.

Sicuramente arriveranno a breve ulteriori chiarimenti.

Intanto, si accoglie con grande favore la notizia che l’Unione Europea, con Direttiva 2020/285 del 18 febbraio scorso, ha elevato il limite (in Italia attualmente pari a 65.000 Euro) entro il quale ogni Stato appartenente all’Unione può concedere “esenzioni” con applicazione dei tributi (IVA e Imposte sui redditi) in misura forfettaria.

Sono anni che il Garante del Contribuente porta avanti la necessità di allargare la fascia dei contribuenti “forfettari”, unico vero modo di far uscire dal sommerso molti contribuenti di minime dimensioni, incapaci di sopportare una tassazione non solo onerosa ma anche molto complicata.

Ora, però, grazie alle nuove disposizione dell’Unione Europea ed in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, sociale ed economica, sarebbe opportuno che il vecchio limite venisse rivisto, magari chiedendo all’Europa di anticipare l’entrata in vigore della citata direttiva attualmente fissata al 1^ gennaio 2025, ed inserendo ulteriori elementi di semplificazione per i contribuenti che vogliono ricominciare a lavorare dopo la drammatica esperienza della pandemia.

Intanto, restiamo a casa.

L’autore è stato Garante del Contribuente per la Sicilia

 


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