Cartelle esattoriali, attenzione agli interessi: scatta il pignoramento -

Cartelle esattoriali, attenzione agli interessi: scatta il pignoramento

Attraverso sanzioni e interessi, l'importo può lievitare in pochi mesi. Ecco i particolari

PALERMO – Un ritardo nel versamento di una rata Iva può lievitare anche del 40% in pochi mesi, a causa delle sanzioni e degli interessi. Essendo un titolo esecutivo può comportare anche il pignoramento di beni mobili e immobili.

Ecco cosa dice l’agenzia delle entrate

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini

Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’aggio è la remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.

Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti  per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione,  con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.

In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche l’importo riportato sul bollettino Rav o sul modulo pagoPA allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:

Pagamento della cartellaOneri di riscossione
per i carichi affidati dal 1/01/2016
Aggio
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica6% a carico del debitore8% a carico del debitore9% a carico del debitore

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.

La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

TassoDecorrenzaProvvedimento
4,2% semestrale01/01/1999Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%01/01/2000Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%01/10/2009Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%01/10/2010Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%01/10/2011Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%01/10/2012Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233%01/05/2013Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%01/05/2014Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%15/05/2015Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%15/05/2016Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,50%15/05/2017Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017
3,01%15/05/2018Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018
2,68%01/07/2019Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI