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Catania, il memoriale di Impallomeni: ‘Nessuna irregolarità con Virlinzi’

Nomi e cognomi, retroscena. Ecco gli atti depositati dall'ex giudice tributario Filippo Impallomeni
DIRITTO DI REPLICA
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21 min di lettura

CATANIA – Processo Tax Free, il giudice tributario Filippo Impallomeni rende dichiarazioni spontanee e deposita un lungo memoriale. Lo pubblichiamo integralmente, per garantire, come richiesto dal giudice Impallomeni, il diritto di replica.

FILIPPO IMPALLOMENI, IL MEMORIALE

“Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente che mi ha concesso la possibilità di rendere queste mie spontanee dichiarazioni per meassai utili, al fine ristabilire la verità dei fatti, anche in considerazione della circostanza che l’assenza del mio avvocato di fiducia, impegnato in altro processo, non mi ha consentito di essere sottoposto all’esame già previsto presso questo Collegio. Preliminarmente voglio evidenziare che il sottoscritto fu nominato giudice tributario circa vent’anni fa, con decreto dall’allora Presidente del Tribunale di Catania, dr. Benito Vergari, che poi successivamente alla mia nomina a vice Presidente, mi volle al suo fianco nella sezione da lui presieduta.

Nel corso degli anni ed esattamente fino al febbraio 2016 hanno fatto parte delle sezioni della Commissione Tributaria da me presiedute (sez.1° e successivamente sez. 8°) figure fra le più rappresentative del mondo giudiziario penale quali la dott.ssa Grazia Caserta, il dr.Antonino Giurato, il dott. Gaetano Siscaro ed il dr.Francesco Virardi,della magistratura amministrativa quali la dott.ssa Gabriella Guzzardi, Presidente di sezione del T.A.R. Sezionestaccata di Catania ed il dr. Michele Corradino, consigliere di Stato e componente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ,nonché dei magistrati civili quali il dr.Salvatore Barberi, il dr.Giuseppe Colavecchio ,il dr. Giuseppe Fichera e la dott.ssa Gaetana Bernabo’ Distefano.

Addirittura la dott.ssa Caserta chiese ed ottenne di transitare anch’essapresso la sezione 8°, in occasione del mio trasferimento dalla sezione 1°, intervenendo presso il Presidente Capo dr.Tinebra.

Ciò a riprova della massima stima e considerazione di cui il sottoscritto godeva da parte di tutti i magistrati componenti della sezione da me presieduta.

A tali magistrati di così elevata statura non sarebbe mai sfuggita, per la loro grande esperienza e preparazione, alcun atteggiamento di favoritismo o benevolenza nei confronti di chicchessia e tantomeno di personaggi noti quale il Virlinzi.

Pertanto le sezioni della Commissione Tributaria Provinciale da me presiedute hanno sempre rappresentato proprio per la presenza fra i componenti di tali prestigiose ed eminenti figuredella magistratura penale ,civile ed amministrativa, compreso un componentedell’Autorità Nazionale Anticorruzione, un baluardo insormontabilenella legittimità nelle decisioni sempre collegialmente assunte e nello stretto rispetto delle procedure quale l’immediata trascrizione del dispositivo nel verbale d’udienza,rendendo impossibile qualsiasi cambiamento della decisione collegialmente assunta, consentendo soltanto un eventuale rafforzamento delle motivazioni, prima che avvenisse il formale deposito e la registrazione della sentenza.

Illuminanti a tal proposito appaiono le dichiarazioni rese nell’udienza del 26.3.2021 dal dr. Francesco Virardi, emerito Presidente della Corte di Assise di Catania nei maxi processi “ Orsa maggiore “ contro “Cosa nostra” e “ Ficodindia” contro i LAUDANI, nonchè componente della I° sezione della Commissione Tributaria da me presieduta, il quale ha sottolineato la massima correttezza,trasparenza e regolarità in tutte le fasi processuali dei lavori della sezione che si concludevano con la stesura del verbale contenente il dispositivo sempre collegialmente assunto, alla fine della camera di consiglio.

Inoltre ha espressamente dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna pressione o sollecitazione da parte del Presidente.

IN MERITO AI SINGOLI FATTI CONTESTATI SIA RELATIVI ALLE SENTENZE EMESSE CHE ALL’ “ACCELLERAZIONE” NELLA TRATTAZIONE DEI RICORSI:

RICORSO DELLA GOLDEN CAR IN LIQUIDAZIONE

L’accoglimento del ricorso da parte della sezione da me presieduta è stata preceduta da un esame in via cautelare disposto dal collegio della sezione 8°, presieduto dal dr.Emanuele Geraci,magistrato ordinario ,che,ritendo sussistente nella fattispecie la congiunta presenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”,accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 19.5.2015.Il sottoscritto subentrava alla guida della sezione 8° dal 10 marzo 2015,per effetto del decreto n° 37 emesso in pari data dal Presidente capo della Commissione Tributaria Provinciale, trattando nel merito, nella data già prefissata nel provvedimento cautelare ,il ricorso in questione, disponendone l’accoglimento alla luce di una copiosa ed articolata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che con sentenze n°8072 del 3.4.2013 (“le spese catalogate come spese di natura professionali sono sempre deducibili. Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare la loro non inerenza all’attività d’impresa”), n°6599 del 9.5.2002 ( “ Sono deducibili come costi dal reddito complessivo i compensi come amministratori nella società di persone”) n° 28595 del2.12.2008 ( “ il fisco non puo’ disconoscere fra i costi dell’impresa i costi degli amministratori, solo perché superiori ai valori normali ,salvo a provare una simulazione”), n° 2230 del 21.9.2013 (“ diritto alla detrazione dei costi relativi a prestazione della società controllata pur ritenuti di mera antieconomicità “), n°24957 del 12.10.2010 ( “ Non è consentita all’Amministrazione finanziaria alcun sindacato di congruità sul compenso erogato all’amministratore di società di capitale”),n°22132 del 27.9.2013 (“irrilevanza in materia di IVA del prezzo di una prestazione”). Copie integrali delle suddette sentenze della Suprema Corte sono state prodotte in giudizio fra le prove documentali

Inoltre è opportuno sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, quale controparte che ha emesso l’avviso di accertamento oggetto della impugnazione, non ha inteso appellare la sentenza emessa, ritendola,alla luce delle motivazioni addotte ,giusta ed equa e rendendola esecutiva,come documentato dalla certificazione rilasciata della Commissione Tributaria Provinciale e prodotta al punto 8 delle prove documentali.

Del tutto infondate appaiono le contestazioni temporali relative ai tempi di trattazione del ricorso, atteso che, a prescindere dall’art.30 del Decreto Legislativo n° 546\92 che regola i gravami prodotti dalle società dotate di personalità giuridica, lo stesso decreto legisl. all’art.47,comma 6 prevede espressamente che nel caso di accoglimento della sospensione cautelare il giudizio di merito deve essere fissato entro novanta giorni. Così come aveva stabilito il Collegio precedente che aveva emesso l’ordinanza di sospensione.

SENTENZE N° 47.1.2012 E 994.1.2012 RELATIVE AI BENEFICI PREVISTI PER IL “ SISMA 90”

Risulta del tutto assurda ed infondata l’accusa di favoritismo per la trattazione e decisione di tali controversie, atteso che l’urgenza nell’esame di tali ricorsi è insita nello “ status “ di persona giuridica sia della società Virauto S.P.A. , che della C.T.A. AUTO (poi incorporata dalla Virauto S.P.A.) , status che prevede per la trattazione dei ricorsi un canale preferenziale di urgenza sancito dall’art. 30 del Decreto Legislativo 546\92.

Nel merito delle controversie esiste un univoco filone giurisprudenziale favorevole all’accoglimento di tale tipologia di gravami recepito in diverse migliaia di decisioni favorevoli ai contribuenti emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Catania, Siracusa e Ragusa e confermate in appello sia dalla Commissione Tributaria Regionale che dalla Cassazione. Pertanto le citate sentenze si inseriscono nell’ambito di un massiccio e conforme contesto giurisprudenziale di merito e di legittimità, risultando pienamente conformi a tale quadro giurisprudenziale incontrovertibilmente favorevole ai contribuenti, di cui hanno beneficiato anche alcuni giudici ordinari componenti,quali presidenti di sezione della Commissioni Tributarie di Catania (vedesi i fratelli Gustavo ed Antonino Cardaci ed il Presidente della Commissione Tributaria Regionale dr. Umberto Puglisi ).

La costante ed univoca giurisprudenza di merito ha consentito che a fronte della staticità delle motivazione dei ricorsi relativi ai rimorsi del “ sisma 90” si è adottato, nell’ambito di tutte le sezioni delle Commissioni Tributarie, il sistema del “ copia ed incolla” per la stesura delle molteplici sentenze di accoglimento.

Inoltre non appare superfluo evidenziare come la stessa Virauto S.P.A. (quale incorporante della Qui SPA) aveva già ottenuto da altra sezione della stessa commissione presieduta dal dr. Muscarà ( sez. 8°) in data 19.7.2011 una sentenza favorevole sempre in materia di “ sisma 90” su ricorso prodotto in data 9.3.2011 e discusso velocemente in virtù sia dello status di persona giuridica della società che dell’importo del gravame. Altra sentenza sempre favorevole alla VIRAUTO,quale incorporante della RB SPA,e’ stata emessa in data 16.5.2014 in materia di sisma 90 dalla 7° sezione della Commissione Tributaria presieduta dal dal dr.Marino Giuseppe.

RICORSI PRODOTTI DALLA EDILTOP S.R.L,DA VIRCO S.P.A,DALLA COMPAGNIA GENERALE IMMOBILIARE S.P.A.,DA NUOVE INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. E DALLA BESTI COMPANY S.P.A

In merito alla trattazione del ricorso presentato dalla EDILTOP S.R.L. ,si contesta l’assoluta insussistenza di qualsiasi ragione di “prudente convenienza” per l’astensione del sottoscritto dal giudizio in relazione all’acquisto di due fabbricati da parte dei miei due figli,atteso che il primo dei due, Impallomeni Raffaello ,acquistò un appartamento presso la suddetta società in data 26.3.2007 mediante un oneroso mutuo bancario con la Banca Nazionale del Lavoro ed un consistente aiuto da parte della suocera(come accertato dalla Guardia di Finanza),non esistendo a quella data alcun contenzioso pendente da parte della ditta venditrice presso la Commissione Tributaria , atteso che il ricorso della Ediltop fu presentato il 16.12.2010 e discusso e deciso solo quattro anni dopo e precisamente il 9.5.2011.

Analogamente l’appartamento acquistato da mia figlia Impallomeni Patrizia è avvenuto il 14.12.2012 ,diciotto mesi dopo la suddetta sentenza, mediante accollo bancario diretto con l’Istituto San Paolo di parte del mutuo di cui godeva la ditta costruttrice e con i pagamenti tracciabili di assegni firmati dal sottoscritto e da mia moglie Solarino Marisa.

A tal proposito la Guardia di Finanza, dopo gli accertamenti di rito,ha riconosciuto pienamente congruo il prezzo pagato per i due appartamenti; infatti lo stesso testimone dell’accusa, il capitano Bombaci della Guardia di Finanza, nella pubblica udienza del 12.4.2019,dichiarava esplicitamente che alla conclusione degli accertamenti bancari il prezzo dell’acquisto degli appartamenti presso la Ediltop è stato ritenuto congruo.

In relazione ai tempi brevi contestati sia per l’esame del presente ricorso che di tutti quelli riconducibili,almeno in parte, al sig. Virlinzi Giuseppe,si fa rilevare che il tempo medio per la trattazione dei ricorsi in genere non trova applicazione alcuna nella trattazione dei gravami prodotti da società dotata di personalità giuridica ovvero quelli riguardanti importi superiori ad € 51.645,69(elementi entrambi ricorrenti in tutti i ricorsi contestati),atteso che tali controversie godono di una corsia privilegiata, prevedendo espressamente l’art.30 del Decreto Legislativo n°546\92 l’obbligo per il Presidente di sezione di trattare almeno in una udienza in ogni mese tali particolari ricorsi.

Questo obbligo di legge che non è stato tenuto in alcun conto nel corso delle indagini da parte della Pubblica accusa, viene espressamente richiamato in tutte le risoluzioni indirizzata annualmente ai Presidenti di sezione della Commissione Tributaria da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Copie di tali risoluzioni sono state incluse nella produzione documentale prodotta in giudizio.

Tale disposizione è stata pienamente confermata anch’essa proprio da un testimone della pubblica accusa ,il dr. Angelo Borzì, già direttore amministrativo della Commissione Tributaria Provinciale di Catania,il quale nell’udienza del 14.6.2019 ebbe a dichiarare l’esistenza di una specifica previsione di legge (Decreto legisl.n°546\92 ) che obbliga il Presidente di sezione a destinare almeno un udienza per ogni mese ai ricorsi presentati da società dotate di personalità giuridica ovvero per importi superiori ad € 51.645,69.

Tale procedura agevolativa per la tipologia dei ricorsi individuata dall’art.30 del sopracitatata decreto legislativo viene pienamente confermata dalla testimonianza resa nell’udienza del 23.4.2021 dall’attuale Presidente Capo della Commissione Tributaria Provinciale di Catania,dr. Silvio Raffiotta,che,accompagnandosi con una gestualità molto esplicativa, dichiarava espressamente l’esistenza legale di una corsia preferenziale per la trattazione dei gravami di importo superiore ai cento milioni delle vecchie lire (ora € 51.645,69 ) ovvero prodotti da società dotate da personalità giridica.

Lo stesso testimone ha soggiunto che tale procedura, espressamente prevista da tutte le risoluzioni emanate annualmente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,viene attuata riservando,almeno una udienza al mese all’esame di tale tipologia di ricorsi e precisando,infine,che al termine di ogni udienza viene deciso e formulato il dispositivo che viene contestualmente trascritto nel verbale della seduta ,rimandando ad una fase successiva il deposito della sentenza munita delle dovute motivazioni.

A tal proposito non si può non osservare come una indagine così delicata e complessa nell’ambito del contenzioso tributario non possa prescindere da una piena competenza e conoscenza dei principi e delle norme regolanti il processo tributario, conoscenza che non può essere supplita da pareri, dichiarazioni e raffronti acquisiti a mezzo dell’attuale Direttore amministrativo della Commissione Tributaria Provinciale, che, oltre ad essere di recente nomina, quale semplice impiegato proveniente dall’Università di Enna e poi transitato presso la Commissione Tributaria di Enna e, quindi, di Catania, non può avere piena conoscenza della normativa che regola i processi tributari, non svolgendo funzioni giurisdizionali.

Sarebbe stato quanto meno opportuno che in merito alle contestazioni oggetto dell’indagine fosse stato sentito sin dallora il Presidente Capo della Commissione Tributaria, quale massimo organo giurisdizionale in materia di contenzioso tributario, ovvero avvalersi dell’esperienza e della professionalità dei magistrati, anche della Procura, che egregiamente svolgono il proprio ruolo anche come giudici tributari.

IL “ PREZZO” PAGATO DAL VIRLINZI PER LA PRESUNTA CORRUZIONE.

In relazione alle utilità che il sottoscritto avrebbe ricevuto dal Virlinzi per compiere atti illeciti, in dispregio del proprio ruolo, faccio rilevare che le due autovetture fornite dalla Virauto in comodato d’uso al Ministero del Tesoro, Direzione Provinciale del Tesoro di Catania e, precisamente, una ford mondeo e successivamente una volvo, sono avvenute oltre 15 anni fa, a titolo di sponsorizzazione, ad uso esclusivo d’ufficio e di rappresentanza ,su esplicita ed espressa richiesta formale da me avanzata nella qualità di Direttore della Direzione Provinciale del Tesoro, allorquando l’amministrazione centrale del Ministero del Tesoro, in occasione dello “ spending review “ privò gli uffici periferici delle auto precedentemente assegnate.

In tale occasione l’organo centrale di detto dicastero invitò tutti gli uffici periferici ad attivarsi presso i concessionari d’auto locali per ricevere in comodato qualche mezzo per l’espletamento dei servizi d’istituto ,alla stessa stregua di quanto fece lo stesso ministero nei confronti della CONSIP.

A tal proposito occorre precisare :

  1. I mezzi concessi in comodato dalla Virauto ,preceduti da una infruttuosa richiesta avanzata alla MERID (come da documentazione prodotta agli atti ) venivano usati soltanto ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi d’istituto e di rappresentanza ed ,alla fine della giornata, venivano custoditi nel garage dell’ufficio sito in via Ingegnere (come dichiarato dal testimone del P.M. sig. Toscano Maurizio nell’udienza del 12.4.2019) ;
  2. Tali auto venivano guidate da un autista dell’ufficio dotato di specifica qualifica e non sono mai stati guidate od utilizzate ,neanche occasionalmente, dal sottoscritto .
  3. La concessione in comodato d’uso delle due suddette auto, risalente ad oltre quindici anni fa, rispondeva alla duplice esigenza di coniugare l’assolvimento dei compiti istituzionali del Dipartimento provinciale del Ministero del Tesoro con la pubblicità della concessionaria auto, attraverso l’abbinamento del proprio “logo” con il contrassegno del “Servizio di Stato” con un positivo riscontro di immagine. La natura di utilizzo in comodato di tali vetture dimostrative viene descritta nei verbali di consegna (17.5.2008) e di restituzione (8.7.2010) dei veicoli prodotti fra le prove documentali

L’uso degli stessi mezzi per funzioni di rappresentanza viene a trovare conferma nella deposizione resa dalla dott.ssa Strano Santa, attuale Direttore del Tesoro, nell’udienza del 12.4.2019,nel corso della quale ha affermato di essersene servita anch’essa in occasione dei suoi spostamenti su Messina prima di assumere la direzione del locale Ufficio del Tesoro e che su tali mezzi ha anche viaggiato il Direttore Generale del Tesoro in occasione della sua visita a Catania.

  1. Non esiste parallelismo alcuno fra il periodo di affidamento di tali mezzi in comodato da parte della Virauto ,conclusosi con la restituzione in data 8.7.2010 in occasione del mio collocamento a riposo avvenuto il 1 luglio 2010, e la discussione ed emissione delle sentenze contestate avvenute tutte in periodi di gran lunga successivi. ( Virauto S.P.A in data 9.1.2012 ,Virauto S.P.A. ,quale incorporante della CT AUTO S.P.A.,in data 5.11.2012, VIRCO S.P.A. in data 7.11.2013,COMPAGNIA GENERALE IMMOBILIARE in data 28.11.2011,COMPAGNIA GENERALE IMMOBILIARE in data 3.4.2012 ,EDILTOP S.P.A in data 9.5.2011,NUOVE INIZIATIVE IMMOBILIAR IN LIQUIDAZIONE S.R.L. in data 26.3.2012, BEST COMPANY S.P.A. in data 23.4.2013.

Discorso diverso va fatto per le auto concesse in prova dalla VIRAUTO con possibilità di acquisto nei periodi successivi; l’ultimo di tali mezzi fu acquistato (FORD B MAX) in data 23.12.2015 per l’importo di € 13.300,00,comprensivo del prezzo di locazione del periodo di prova dell’auto (copia dell’assegno prodotta agli atti),almeno quaranta giorni prima che la bufera giudiziaria si abbattesse sul sottoscritto (8.2.2016).

E’ quanto mai opportuno evidenziare che l’uso delle tre auto è avvenuto per brevi e discontinui periodi, frammentari ed occasionali e venivano date in prova, per l’eventuale acquisto alla luce delle esigenze di mia moglie,sempre utilitarie aziendali usate e vecchie di almeno tre anni, mezzi che si trovavano già in giacenza presso il concessionario il quale non ha sostenuto in tali occasioni alcun onere, nè tantomeno alcuna perdita per tale prestito, atteso che era contrattualmente obbligato dalla casa madre a detenere per l’anno in corso e non oltre, tale tipologia di mezzi; fra l’altro l’organo inquirente non ha approfondito in alcuna maniera la durata del periodo di concessione in prova delle suddette auto, tale da offrire una necessaria valutazione dei tempi e dei valori della concessione, limitandosi ad affermare apoditticamente nei capi di accusa che il sottoscritto “ riceveva indebitamente la piena disponibilità di almeno cinque autovetture di proprietà o comunque in uso alla VIRAUTO S.P.A. “.

A tal proposito il sig Giacomo Patanè ,responsabile del settore auto della Virauto e testimone dell’imputato Virlinzi ,ha dichiarato nell’udienza del 26.3.2021, che è prassi normale dell’azienda consegnare ,per motivi commerciali di pubblicizzazione del prodotto ,i mezzi in vendita ,già immatricolati ed assicurati, a diverse personalità,al fine di far notare in giro il prodotto e farlo provare su strada per periodi brevi o lunghi.

Inoltre ha soggiunto che nessuna consegna è stata seguita o sollecitata dal sig. Virlinzi, che non ha mai chiesto alcun trattamento particolare per il sottoscritto .Infine ha precisato che l’acquisto dell’ultima auto ricevuta in prova e ,precisamente, la FORD B MAX, è avvenuto da parte del dr. Impallomeni con assegno tracciabile che conteneva anche un canone di locazione per i periodi dell’avvenuto utilizzo. Lo stesso testimone ha concluso sostenendo che queste bellissime forme di pubblicità ,obbligate anche dalla casa madre,sono state riservate anche ad altre personalità,quali il prof. Motta ed il dr. Russo.

L’altro testimone dello stesso Virlinzi, il sig. Cristiano Elia Marchese ,direttore vendite della VIRAUTO, anch’esso nell’udienza del 26.3.2021,ha asserito che nessun intervento è stato mai operato a favore del sottoscritto per un favorevole trattamento privilegiato , nè ha mai visto discutere od incontrarsi i due all’interno della concessionaria.

Pertanto la concessione in prova per brevi periodi da parte della Virauto di auto aziendali, ripeto, utilitarie, usate e vecchie da almeno tre anni, non può essere considerato strumento di corruzione, in quanto suonerebbe assurdo, oltre che offensivo per la mia funzione, comprare un giudice tributario, già dirigente dello Stato, prestandogli una auto usata da parte di detiene un impero economico ;ma piuttosto come una prassi riservata nei confronti di un “importante” cliente che ha già acquistato presso l’AUTOMAX ,concessionaria TOYOTA , facente capo allo stesso Virlinzi, una auto RAV 4 nel nov.2013,avvalendosi di un prestito da parte di una finanziaria con addebito diretto della rata mensile sul conto corrente personale. Tale circostanza risulta documentata da copia dell’atto d’acquisto di detta auto, già consegnata agli organi di polizia al momento della perquisizione domiciliare, ma che risulta del tutto ignorato negli atti di indagine.

Non è superfluo evidenziare che se il sottoscritto avesse asservito la propria funzione agli interessi del Virlinzi, non si sarebbe posto alcuno scrupolo a farsi consegnare l’auto RAV a titolo del tutto gratuito, anziché sottoporsi al pagamento di una onerosa rata mensile di € 600,00,oltre di un congruo anticipo ed un saldo finale di € 10.000,00.

Si precisa, inoltre, che nessun servizio gratuito è stato mai erogato dalle concessionarie facenti capo allo stesso Virlinzi,in quanto i tagliandi e le manutenzioni della RAV 4,unica auto in proprietà del sottoscritto, sono stati regolarmente pagati, mediante rilascio delle relative fatture, con bancomat di € 205,00 in data 27,11,204,tratto sol proprio conto corrente bancario 80177 della Credem,con carta di credito American Express per l’importo di € 49,70 in data 23.4.2015 e di € 302,00 in data14.1.2026. (come documentato da copia degli estratti bancari prodotti nelle prove documentali)

L’ attenzione riservatami dal sig. Manno Francesco, capo vendita della Toyota, in relazione alla rimozione di alcuni graffi dallo sportello della mia auto, per il cui lavoro non ha ritenuto di riscuotere alcun compenso, come viene rilevato in una intercettazione telefonica, è da ascriversi esclusivamente alla riconoscenza dello stesso nei miei confronti per l’interessamento presso l’INPS riguardo alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ,in vista del suo prossimo collocamento a riposo.

Tale circostanza emerge da altre intercettazioni telefoniche non prodotte dalla pubblica accusa.

Inoltre non si può non rilevare come nella fattispecie non si manifesti in alcuna maniera la figura del “ corruttore” ,attesa la completa estraneità a tutta la vicenda del sig. Virlinzi Giuseppe, con il quale non ho mai avuto contatto alcuno né in materia di auto, né tantomeno in materia di contenzioso fiscale, al di fuori di una fugace visione in cui mi è stato indicato da lontano da un venditore della Toyota in occasione del ritiro presso quella concessionaria della auto RAV 4 da me regolarmente acquistata; d’altronde dalle numerose e prolungate intercettazioni telefoniche ed ambientali cui siamo stati entrambi sottoposti, non emerge alcun tipo di contatto neanche occasionale e saltuario fra noi due. A tal uopo uno stesso testimone della pubblica accusa, il collaboratore di giustizia Eugenio Sturiale, chiamato in causa dal P.M. nell’udienza del 21.2.2020,dopo due defezioni ingiustificate, ha asserito di essere stato presente nel mio ufficio mentre ricevevo numerose telefonate da parte di imprenditori, industriali ovvero magistrati e rappresentanti delle istituzioni, mantenendo sempre un comportamento di grande educazione, ma sempre nell’ambito di assoluta liceità, ma non essere in grado di fare alcun nome su chi si trovasse all’altro capo del telefono. L’unico della famiglia Virlinzi che io conoscevo era il cav. Ennio Virlinzi che incontravo spesso in Prefettura nelle manifestazioni ufficiali, il quale mi telefonava a volte in ufficio in quanto, quale Direttore Provinciale del Tesoro, gestivo il pagamento del fitto dei locali dell’Agenzia delle Entrate, di cui era proprietario, per segnalare e sollecitare il puntuale adempimento del pagamento del canone. Infatti solo lui viene da me espressamente menzionato nell’intercettazione telefonica intercorsa in data 19.5.2015 con il dr. Santi Zappalà( Ennio….Ennio) risultando ,in ogni caso quest’ultimo,completamente estraneo ai fatti oggetto di contestazione.

Parimenti del tutto estraneo hai fatti contestati è il sig. Antonino Toscano ,mio vecchio amico e collaboratore dall’epoca in cui dirigevo il Dipartimento Provinciale di Catania del Ministero del Tesoro, il quale è stato solo latore di un messaggio indirizzato al segretario della mia sezione in merito all’avvenuta o meno registrazione di una sentenza lasciata sul suo tavolo e della quale chiedevo la restituzione solo per migliorarne ed integrarne le motivazioni, appalesandosi l’assoluta impossibilità di cambiarne il dispositivo già collegialmente ed unanimemente assunto in camera di consiglio ed immediatamente trascritto alla fine dell’udienza, nel relativo verbale, firmato, oltre che dal presidente, dal segretario e contenente anche le trascrizioni rese dalle parti in causa.

La piena legittimità di tale procedura e delle azioni poste in essere è attestata dalle dichiarazioni rese nell’udienza del 14.6.2019 proprio da un testimone del P.M., il dr. Angelo Borzì.già direttore amministrativo della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, il quale ,rispondendo ad una domanda dell’avv. Giongrande ,difensore di Antonino Toscano, affermava che prima della pubblicazione della sentenza il giudice estensore aveva la possibilità di apportare modifiche delle motivazione della stessa, atteso che sino a quando non avviene il deposito ,il documento è di scarso valore ed è ancora nella disponibilità del Presidente del Collegio oltre che del relatore estensore.

Inoltre lo stesso testimone dell’accusa ha precisato che già alla conclusione di ogni udienza, in camera di consiglio, veniva redatto il verbale d’udienza sul quale veniva annotato il P.Q.M., sottoscritto dal relatore e dal Presidente del Collegio; tale dispositivo restava acquisito agli atti.

Tale dichiarazione ricalca la procedura espressamente prevista dalla risoluzione n° 6 del 29.10.2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Invece confusa e contraddittoria si appalesano le dichiarazioni rese dal testimone Santo Grasso,che nell’udienza del 20.3.2021 dichiara di ricordare che la sentenza oggetto di conversazione con il sig.Toscano riguardava i benefici del “ sisma 90”,mentre invero le decisioni di tali tipologie di ricorsi sono state definite diversi anni prima del suddetto colloquio e, precisamente,in data 13.1.2012 la sentenza n° 48.1.2012 a favore della Virauto SPA ed in data 7.11.2012 la sentenza 994.1.2012 a favore della Virauto SPA (quale incorporante della CT AUTO SPA).

Presumibilmente il ricorso in questione riguardava la società GOLDEN CAR,che nella fretta da parte del sottoscritto di redigerne le motivazioni a causa della richiesta di rilascio della copia da parte della polizia giudiziaria,presentava delle inesattezze nei riferimenti giurisprudenziali. In ogni caso lo stesso testimone ha affermato l’assoluta impossibilità di cambiare il dispositivo della sentenza,atteso che lo stesso viene deciso e formulato in camera di consiglio alla fine di ogni udienza ed immediatamente trascritto nel verbale di udienza firmato dal segretario e dal presidente.

Per i suddetti motivi si appalesa chiaramente che non sussiste alcuna fattispecie di corruzione, atteso che ,oltre a non delinearsi la figura alcuna del “ corruttore”, il sottoscritto non è stato mai un corrotto. Infatti ,se fossi stato tale, considerato che ogni settimana venivano discussi e decisi presso la sezione da presieduta, circa trenta ricorsi, alcuni dei quali di importi pari a centinaia di migliaia di euro od addirittura milioni di euro, sarei diventato un uomo molto ricco, mentre invece vivo con il reddito della mia pensione derivante dalla mia passata attività di dirigente dello Stato”.


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