Super green pass, scuola: obbligo vaccino, congedi FAQ - Live Sicilia

Super green pass, scuola: obbligo vaccino, congedi FAQ

Tutte le novità introdotte dal decreto governativo. Cosa c'è da sapere
SUPER GREEN PASS
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OBBLIGO VACCINO DOCENTI E ATA. CONGEDI, ASPETTATIVA, MALATTIA. EVENTUALI CONTESTAZIONI E RICORSI. FAQ predisposte dalla segreteria nazionale scuola della Confial di Gionata Ciappina:

Il governo ha approvato nuove misure volte a contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. Dal prossimo mese si apre alla terza dose per tutti gli over 18 e si introduce l’obbligo di immunizzazione per alcune categorie, fra cui il personale scolastico e le forze di polizia. LA TIMELINE 1 DICEMBRE – Dal 1° dicembre tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dosedi vaccino anti Covid, purché siano trascorsi cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. 6 DICEMBRE – Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli alberghi, gli spogliatoi per l’attività sportiva, i servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e i servizi di trasporto pubblico locale. 15 DICEMBRE – Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie) delle scuole non paritarie dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

L’obbligo vaccinale scatta nella stessa data anche per i militari, le forze di polizia e chi opera nel soccorso pubblico.

In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

Ecco alcune domande e risposte in merito all’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ricordiamo che si tratta di indicazioni sulla base delle ultime indicazioni ufficiali. Pertanto occorre considerarle come suscettibili di variazioni e rettifiche. FAQ NOTA BENE Le FAQ non sono ministeriali, scaturiscono dalla lettura e interpretazione del decreto, al quale rimandiamo per approfondimenti ad ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’istruzione e/0 della Salute, quindi alcune indicazioni potrebbero ancora essere chiarite meglio.

NEL DL SI PARLA DI DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO, MA LA DURATA DELLA SOSPENSIONE HA UN TERMINE? SARÀ FINO ALLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA? La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PER CHI È GUARITO DAL “COVID19” CON GREEN PASS IN SCADENZA A FINE FEBBRAIO VALGONO LE STESSE REGOLE A PARTIRE DAL 15 DICEMBRE? Si, la durata del super green pass per i guariti resta di sei mesi. Dopodiché se verrà effettuata la dose di richiamo varrà altri 9 mesi.

CHI È IN CONGEDO PARENTALE, ASPETTATIVA, MALATTIA PUÒ ESSERE SOSPESO? Come stabilito dal decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, alla quale il DL si richiama, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.” Pertanto, chi a decorrere dal 15 dicembre non è in servizio per qualsiasi tipologia di assenza, congedo parentale, aspettativa, malattia, non è soggetto a nessun obbligo. Fino al rientro in servizio non potrà ricevere nessun invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito.

CHI HA CONTRATTO IL VIRUS “COVID19” È ESONERATO DAL VACCINARSI? È esonerato se con green pass valido che in Italia ha durata di validità di 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Alla scadenza sarà necessario vaccinarsi per essere in regola con l’obbligo introdotto dal DL.

L’ASPETTATIVA SI DEVE CHIEDERE PRIMA DEL 15 DICEMBRE? Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili), di norma con 15 gg. di anticipo, motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell’assenza. L’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.

AL FINE DI PROCRASTINARE QUANTO PIÙ POSSIBILE SI PUÒ PRENOTARE LA VACCINAZIONE E QUINDI AVERE ALTRI 20 GIORNI? Se non si vuole provvedere entro il 15 dicembre, è assolutamente legittimo attendere l’invito da parte del dirigente scolastico a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito.

DAL 15 DICEMBRE CHE DOBBIAMO FARE? PRESENTARCI COMUNQUE A SCUOLA CON IL TAMPONE? IL RICORSO AVRÀ RISPOSTE ENTRO QUELLA DATA? Consapevoli dell’obbligo vaccinale, a partire dalla data del 15 dicembre, bisogna inviare la richiesta predisposta (scrivi a ricorso@insiemescuola.eu) di collocamento in lavoro agile rispetto anche alle sanzioni previste per l’espletamento dell’attività senza la vaccinazione, di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 2 del DL, in attesa di ricevere dal dirigente scolastico adeguata risposta o invito a produrre entro i 5 giorni indicati dal DL la documentazione richiesta, certificato vaccinale, esonero o prenotazione entro i venti giorni. In merito al ricorso predisposto dal nostro Ufficio legale, sarà depositato al TAR Lazio con richieste di misure monocratiche urgenti di sospensione degli atti amministrativi – di cui si attende ancora l’emanazione – entro il 15 dicembre ovvero la data di entrata in vigore del provvedimento.

IL DS PUÒ MANDARE LETTERA PER REGOLARIZZARSI COL VACCINO PRIMA DEL 15 DICEMBRE? Assolutamente no, dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 del dl, la verifica dell’obbligo da parte del dirigente scolastico deve avvenire immediatamente il 15 dicembre. In tal caso, è possibile richiedere l’intervento del sindacato per l’annullamento dell’eventuale circolare.

QUALE STRATEGIA CONSIGLIAMO? Oltre all’azione giudiziaria e la contestazione delle quali verrà data comunicazione, non vi è altra scelta tra l’adesione all’obbligo vaccinale o la sospensione. Altre soluzioni non risolvono, possono solo allungano i tempi della scelta.

SE SI PRENDONO I GIORNI DI MATERNITÀ PER FIGLIO, SENZA PAGAMENTO, IL DS PUÓ MANDARE LETTERA LO STESSO IN QUEL PERIODO DI PERMESSO O ANCHE NELLA SOSPENSIONE DI NATALE? No, per il periodo di congedo parentale come sopra detto, invece per le vacanze di natale se non copro quel periodo con assenza, sono in servizio e quindi soggetto ad obbligo vaccinale.

SE SI PRENOTA IL VACCINO OLTRE I 20 GIORNI PERCHÉ NON C’È POSTO, COSA SUCCEDE? NEL PERIODO IN CUI UNO È SCOPERTO DALLA VACCINAZIONE MA HA PRENOTATO IL VACCINO, IL DS LO PUÒ SOSPENDERE? Bisognerà farsi lasciare certificazione dall’ASL di competenza o centro vaccinale che attesti quella data come l’unica prima possibile. No, presentata la documentazione richiesta, in attesa della vaccinazione il dirigente non può applicare la sospensione.

SE VADO A FARE PRIMA DOSE VACCINO, NEI 15 GG NECESSARI PER AVERE L’ATTIVAZIONE DEL GREEN PASS, POSSO ACCEDERE A SCUOLA? O DEVO FARE TAMPONE? Si, si può accedere a scuola ma con il tampone

QUALI INDICAZIONI PER CHI NON VUOL FARE LA TERZA DOSE? Possono permanere in servizio fino allo scadere dei 9 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario, cioè dalla seconda dose. Su eventuali azioni in tal senso verrà data comunicazione.

QUALI INDICAZIONI PER I GUARITI DA COVID19 CHE NON INTENDONO ADEMPIERE ALL’OBBLIGO VACCINALE? Possono permanere in servizio fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

SARANNO ATTIVATI RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO? I ricorsi al giudice del lavoro potranno essere attivati entro 5 anni dall’avvenuta sospensione e non prevedono una procedura che permetta in pochi giorni dalla loro presentazione l’adozione di provvedimenti cautelari avverso le sospensioni disposte, a differenza del ricorso da presentare entro 60 giorni al Tar Lazio avverso i provvedimenti attuativi del DL che potrebbero essere sospesi già con decreto cautelare all’entrata in vigore degli stessi. Ad ogni modo, l’ufficio legale sta predisponendo dei ricorsi pilota al giudice del lavoro da estendere a tutti, in caso di esito positivo, estenderli, evitando così possibili pesanti condanne alle spese.

PER PARTECIPARE SUBITO AL RICORSO AL TAR O SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTUALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO BISOGNA INVIARE LA DIFFIDA PREDISPOSTA? Si ed è da richiedere a ricorso@insiemescuola.eu.

NEL CASO IN CUI SIA DISPOSTA DAL DS LA DAD O IL LAVORO AGILE, VALE L’OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE PER IL PERSONALE? No, nella misura in cui l’obbligo riguarda l’esercizio in presenza della propria attività lavorativa.

COSA ACCADE DAL 15 DICEMBRE? Dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) scatta l’obbligo vaccinale.

COSA DEVE FARE CHI NON HA ANCORA AVVIATO IL PERCORSO VACCINALE PRIMARIO? Le possibilità date dal decreto del 24 novembre 2021 sono tre avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose   attendere l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussitenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).  non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa

DOCENTE PRENOTA PRIMA DOSE VACCINO CON APPUNTAMENTO DOPO IL 15 DICEMBRE. POTRÀ LAVORARE? Sì, con tampone da effettuare ogni 48 ore come attualmente in vigore ma per un periodo limitato nel tempo ossia max venti giorni dall’invito del Dirigente Scolastico a presentare la documentazione. La documentazione dell’avvenuta vaccinazione dovrà essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione.

SE NON MI VACCINO COSA ACCADE? In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto? La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro max sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.

COSA ACCADE DOPO I 6 MESI? Considerato che dal 15 dicembre i 6 mesi scadono il 15 giugno, il Governo non ha dato indicazioni successive e appare plausibile che le norme saranno oggetto di ulteriore approfondimento in seguito, in base all’andamento epidemiologico.

CHI È TENUTO A MOSTRARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI?  Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021: apre una nuova finestra).
 L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)  Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici (Decreto-legge n.122/2021: apre una nuova finestra)

SONO ESENTI:  i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;  i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra, sono esenti dalla campagna vaccinale.

IL PERSONALE SCOLASTICO CHE NON HA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PUR AVENDONE I REQUISITI, PUÒ ACCEDERE AI LOCALI CON ALTRO CERTIFICATO? Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all’interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO AL GREEN PASS MA NE ATTENDONO IL RILASCIO O L’AGGIORNAMENTO COME POSSONO DIMOSTRARE DI POTER ACCEDERE AL LUOGO DI LAVORO? Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

LE PERSONE CHE HANNO GIÀ AVUTO IL COVID POSSONO ESSERE VACCINATE? Sì, è possibile la somministrazione di una sola dose, da effettuare entro un anno. In caso non sia possibile ricevere la vaccinazione in questo intervallo di tempo, il ciclo vaccinale prevede due dosi (tranne in caso di somministrazione di Johnson&Johnson).

HO CONTRATTO IL COVID DOPO AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO (PRIMA E SECONDA DOSE). POSSO EFFETTUARE LA TERZA DOSE? Sì, ma devi attendere almeno 3 mesi dalla guarigione e almeno 6 mesi dalla seconda dose.

IL DIPENDENTE CHE NON È IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AL MOMENTO DELL’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E NE ENTRA IN POSSESSO SUCCESSIVAMENTE, PUÒ RIENTRARE AL LAVORO? Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.


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