Tribunale, effetto contagi: ecco le nuove disposizioni per potere accedere

Tribunale, effetto contagi: ecco le nuove disposizioni per potere accedere

Il documento firmato dal Presidente della Corte d’Appello, Filippo Pennisi, e dal Procuratore Generale, Roberto Saieva.

CATANIA. I contagi di queste ultime settimane ridisegnano anche le modalità d’ingresso al Palazzo di Giustizia.
Nel documento firmato dal Presidente della Corte d’Appello, Filippo Pennisi, e dal Procuratore Generale, Roberto Saieva, viene disposto quanto segue:

“Con effetto immediato e fino al 31 marzo 2022, il personale addetto alla custodia degli uffici giudiziari di questo capoluogo di distretto e degli uffici del giudice di pace del circondario di Catania, nonché, negli uffici nei quali non è presente personale addetto alla custodia, i dipendenti giudiziari, provvederanno al momento dell’accesso, a campione, al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia. 

Su disposizione dei Capi degli uffici, il personale giudiziario sopra specificato potrà anche procedere a controlli a campione nei confronti dei soggetti indicati nel comma 4 dell’art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021, dopo il loro accesso agli uffici medesimi. 

Le verifiche saranno effettuate richiedendo, in formato digitale o cartaceo, la certificazione verde COVID-19, e procedendo quindi al controllo del QR Code con dispositivo mobile (smartphone), sul quale sia stata previamente scaricata l’App VerificaCl9, che mostrerà all’operatore l’effettiva validità della certificazione e le generalità dell’intestatario della stessa. 

Nell’ipotesi di ritardo nell’aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti controllati potranno comunque avvalersi, ed esibirli ai dipendenti preposti al controllo, dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 [a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.], in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma lO del medesimo articolo. 

Il personale addetto alla custodia utilizzerà per le verifiche dispositivi mobili forniti dalla società da cui dipende. 
Ai soggetti di cui al comma 4 dell’art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021 che al momento del controllo risultino sprovvisti della certificazione verde COVID-19, ovvero ne rifiutino l’esibizione, ovvero risultino privi di valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute sarà inibito l’accesso agli uffici”.


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