25 Ottobre 2024, 10:55
2 min di lettura
PALERMO – L’alluvione del 15 luglio 2020 a Palermo è stato un evento imprevedibile ed eccezionale e dunque Comune e la società partecipata Amap non hanno alcuna responsabilità su quanto successo.
L’ha stabilito il giudice Cinzia Ferreri, della quinta sezione del tribunale di Palermo, che ha ribaltato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria di una donna.
La sentenza spiega che dalla documentazione emerge che i pluviometri hanno registrato in due ore tra i 120 e i 134 mm di pioggia, coinvolgendo un’area localizzata di circa 12-15 Km quadrati.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nella propria relazione tecnica ha evidenziato che i mesi estivi sono generalmente caratterizzati da medie ben al di sotto dei 30 mm, con massimi mensili nel mese di luglio non superiori ai 40-50 mm e che nelle 3 ore del nubifragio di Palermo sono caduti quantitativi di pioggia paragonabili a quelli che in media si verificano in un intero mese del periodo invernale.
Il servizio di Protezione civile, ha classificato il fenomeno come evento “con tempo di ritorno di quasi 120 anni e ha evidenziato che l’evento meteorico particolarmente raro ha determinato l’esondazione del canale Luparello e del canale Celona. Anche se l’infrastruttura stradale fosse stata progettata in modo più attento dal punto di vista idraulico, non avrebbe potuto reggere all’impatto di un evento di tale portata. A ciò si aggiunga che è mancata la diramazione dell’allerta meteorologica della Protezione civile.
Nella relazione il consulente tecnico ha individuato le cause degli allagamenti che si sono verificati nella eccezionalità dell’evento meteorico e nella coesistenza nella rete fognaria di acque reflue, anche allacciate abusivamente, di acqua bianche di prima pioggia, aumentate a causa dell’eccessiva urbanizzazione che ha diminuito la permeabilità dei luoghi e di corsi d’acqua naturali provenienti dalle zone a monte, canale Passo di Rigano e affluenti, che arrivano nei canali di maltempo e quindi nella rete fognaria comunale; quest’ultima non originariamente progettata e non in grado di gestire le queste quantità d’acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici.
Il tecnico ha evidenziato che si è trattato di piogge eccezionali, statisticamente associabili a “tempi di ritorno” da 100 a 200 anni, con bassissima probabilità di accadimento. Questo ha portato il giudice a ribaltare la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la richiesta risarcitoria di una donna.
Pubblicato il
25 Ottobre 2024, 10:55