Condanna per la Sac, Mancini: |”Adeguati alla decisione del Tar”

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21 Aprile 2014, 16:30

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CATANIA – A monte ci sarebbe stato solo un mero errore d’interpretazione, poi riconosciuto e risarcito dalla SAC. Ma Giuseppe Speranza e Graziella Amerida Speranza, titolari della SI.BA. (società dedita alla plastificazione bagagli nell’ambito aeroportuale) nelle accuse mosse attraverso il ricorso accolto dal Collegio, erano inflessibili. “ La resistente SAC – si legge nel ricorso – quando sono in ballo la Si.Ba. e la Truestar è sempre disposta a negare l’evidenza. (Come dire che di fronte alla Truestar non ci vede dagli occhi)” .

Il ricorso fa riferimento all’aggiudicazione del bando di gara concernente la gestione di servizi per la plastificazione bagagli. La SI.BA, ritenendo illegittimo l’esito per una non corretta valutazione dell’offerta ha contestato il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’impresa vincitrice, ovvero la Truestar Group S.p.A, quale altra società specializzata nell’imballaggio di bagagli. La Società Aeroporto di Catania a seguito del ricorso si è costituita in giudizio sostenendo che qualora i giudici avessero ritenuto fondata l’impugnativa si sarebbe prontamente adeguata, così come poi è stato.

Ma andiamo all’epoca dei fatti. Nell’aprile 2013 la SAC indiceva un bando di gara per l’affidamento delle sub-concessioni di spazi destinati allo svolgimento di varie attività commerciali. Il lotto 24 prevedeva, appunto, un’ulteriore postazione per la plastificazione bagagli. Tale inclusione, a detta della SI. BA, già gestore di una postazione all’interno dell’aeroporto, era da considerarsi superflua e azzardata. “ (…) Non si registra un aumento – si legge nel ricorso – del traffico passeggeri che possa giustificare la seconda postazione voluta dalla SAC per l’aeroporto – caso unico in tutta Italia – bensì una progressiva diminuzione anno per anno. Sicché la ricorrente rischia di fallire”.

E ad aggiudicarsi il bando è la Truestar Group S.p.A, mentre la Si.Ba – nonostante proponesse un’offerta economicamente più vantaggiosa – si classificò seconda in graduatoria, perdendo di fatto la gara. La procedura di partecipazione da parte delle imprese avveniva attraverso “il sistema dell’offerta in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta”. Vale a dire che ogni impresa partecipante proponeva un rilancio che andava poi a sommarsi al corrispettivo minimo garantito posto a base d’asta di 100mila euro. La Truestar proponeva un aumento di 245mila euro sul corrispettivo annuo di 100mila: l’offerta complessiva di quest’ultima, dunque, era pari a euro 345mila. La seconda impresa partecipante, classificatasi terza, proponeva un totale di euro 253mila. La SI.BA., invece, “Presenta la seguente offerta economica – si legge – in termini di importo in rialzo rispetto al corrispettivo minimo garantito: euro 305mila”. Il totale complessivo dell’offerta di essa era perciò di euro 405mila. Un importo totale più alto e, dunque, certamente più vantaggioso per la SAC.

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I motivi del ricorso sono “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento dall’interesse pubblico”. Secondo la SI.BA, infatti, la Sac avrebbe interpretato arbitrariamente la proposta economica, facendo conseguire una riduzione del valore complessivo dell’offerta con l’unico intento di agevolare la vittoria della Truestar. In poche parole, per la Sac è come se la Si.Ba avesse presentato un rilancio di soli euro 205mila per un totale di euro 305mila. Tale valutazione, da parte della commissione, sarebbe conseguita da una formulazione, a suo dire, incompleta perché mancante di alcuni elementi, quali importo di euro 100mila posto a base d’asta più il valore complessivo dell’offerta, disattendendo, dunque, le precise prescrizioni del bando.

E secondo quanto dichiarato dalla Truestar, infatti, mediante ricorso incidentale datato dicembre 2013, la Si.Ba sarebbe stata esclusa perché nella formulazione in questione omettendo alcune cifre avrebbe commesso una “macroscopica violazione della lex specialis”. Ma secondo i giudici amministrativi della sezione distaccata di Catania, che hanno dato ragione alla Si.Ba, il valore economico dell’offerta formulata era inequivocabilmente manifesto e non ci sarebbe stata nessuna violazione. “ Contrariamente alle tesi espresse – si legge nella sentenza del 24 gennaio 2014 – dall’amministrazione intimata e dalla società controinteressata, il Collegio non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio circa il valore dell’offerta economica presentata dalla ditta in questione, pari ad euro 405mila (…)”. Il TAR, infatti, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Truestar Group S.p.A.

Ma un caso analogo, si sarebbe già verificato in passato.  La SI.BA., infatti, come già specificato è già sub- concessionaria a Fontanarossa per l’attività d’imballaggio e plastificazione dei bagagli. Ma quest’ultima convenzione (la cui scadenza è fissata per il 2015) era stata stipulata a seguito di un lungo contenzioso risalente al 2007-08, poi risoltosi con sentenza del Consiglio di GA del 12 maggio 2010 e tramite l’insediamento di un commissario ad acta, che avrebbe diffidato la Truestar Group, la quale, secondo quanto riportato nel ricorso, contravvenendo alle disposizioni della sentenza avrebbe continuato a svolgere il servizio. “ Adesso per la seconda volta – si legge ancora nel ricorso – ha ripetuto lo stesso comportamento, e con una gravità non minore stante l’assoluta evidenza della distorsione che ha operato nell’interpretare l’offerta della ricorrente”, cioè la Si.BA”.

La replica dell’amministratore delegato di SAC, Gaetano Mancini. “E’ una vicenda ampiamente superata – dichiara Mancini a LiveSicilia – , che nasce da una interpretazione del bando da parte della commissione di gara. La Sac si è peraltro costituita in giudizio dichiarando di volersi rimettere all’interpretazione del bando di gara da parte dei giudici del TAR, cosa che ha fatto. All’ordinanza conseguente – prosegue l’AD – la SAC ha infatti prestato totale acquiescenza non ricorrendo neppure in appello. Questi i fatti relativi alla specifica vicenda. È opportuna tuttavia una considerazione: nello svolgimento delle proprie attività alla SAC può capitare, come è ben comprensibile, di vedere impugnate innanzi alla giustizia amministrativa le proprie decisioni. Nella stragrande maggioranza dei casi negli ultimi anni TAR e CGA hanno dato ragione alla SAC e di ciò LiveSicilia non si è mai occupata. L’augurio è quindi che in futuro – conclude – si occupi anche dei casi in cui i giudici amministrativi danno ragione a SAC.”

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21 Aprile 2014, 16:30

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