Appalto rifiuti, la Dusty |replica all'avvocatura comunale - Live Sicilia

Appalto rifiuti, la Dusty |replica all’avvocatura comunale

Prosegue il botta e risposta in relazione alla gara per l'assegnazione dell'appalto settennale.

 

CATANIA – “Facciamo riferimento alle criticità segnalate dalla scrivente impresa in merito alla procedura selettiva indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dell’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO CITTA’ DI CATANIA CIG 6729442F33. Leggiamo le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dall’Assessore D’Agata del Comune di Catania che si sintetizzano di seguito:

1) il bando non favorisce le ditte del Nord ma “mira ad alzare, finalmente, la qualità del servizio”; 2) sia l’ANAC che l’UREGA non hanno mosso alcun rilievo in merito ai requisiti fissati dall’Amministrazione; 3) le Imprese siciliane possono, comunque, concorrere alla selezione indetta dal Comune di Catania a mezzo dell’istituto dell’ <<avvalimento>>. A nostro parere nessuna delle superiori tre argomentazioni utilizzate dal Comune per difendere le proprie scelte risulta convincente per i motivi di seguito dettagliati.

I. In merito al primo rilievo pare opportuno segnalare che standard qualitativi più elevati possano essere garantiti -non tanto con l’individuazione di requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e gravosi- quanto piuttosto con previsioni precise e cogenti relative alla fase esecutiva. Invero, gli Enti appaltanti –per stare alla previsione della lex specialis di gara relativa alla raccolta differenziata- ove vogliano assicurare il raggiungimento di una certa percentuale di R.D., devono inserire nel Capitolato e nello Schema di Contratto a base di gara delle prescrizioni che siano a ciò finalizzate. Si dovranno, del pari, indirizzare gli operatori economici –prevedendosi dei sistemi premiali- ad elaborare e presentare una proposta tecnica nella quale attribuire particolare rilevanza a tale aspetto. Viceversa, la semplice scelta di imporre ai soggetti che vogliano concorrere alla gara l’avere storicamente raggiunto in altri servizi una percentuale pari al 39% di R.D. (percentuale, quest’ultima, che non si comprende da quale fonte normativa sia stata ricavata) non è di per sé idonea a garantire quell’obiettivo che oggi il Comune afferma di aver voluto perseguire allorché la strumentazione di gara e le specifiche previsioni contrattuali non siano conformate in modo da assicurare l’attingimento del risultato di cui trattasi.

Anche un’Impresa che non possiede il riferito requisito può essere in grado di ottenere degli standard qualitativi elevati in base all’offerta tecnica dalla stessa formulata ed in conformità alle previsioni del C.S.A. Non può che concludersi, dunque, che rispetto all’obiettivo concretamente perseguito dalla Stazione appaltante il requisito imposto risulta incongruente, inadeguato e sproporzionato.

II. In ordine alla seconda obiezione mossa dal Comune, si precisa che il fatto che sia l’ANAC che l’UREGA non abbiano opposto alcun rilievo ai requisiti individuati dall’Amministrazione catanese non significa che gli stessi non siano di fatto tali da escludere dal novero dei concorrenti alla relativa selezione le Imprese siciliane. Va chiarito, infatti, che sia l’ANAC che l’UREGA operano un mero controllo di legalità formale della disciplina di gara senza scendere nel merito delle scelte operate dalla Stazione appaltante che –lo si ribadisce ancora una volta- si è orientata guardando al di fuori del territorio siciliano. Viceversa, una valutazione in termini di sproporzione/inadeguatezza dei requisiti di ammissione non può che provenire dagli organi di Giustizia Amministrativa, ovvero gli Organi specificamente deputati e competenti a poter esprimere un giudizio di questo genere.

III. Infine, per quanto riguarda l’idea di rinvenire nella possibilità di ricorso all’ “avvalimento” la panacea di ogni problematica, consentendosi ai soggetti sprovvisti dei requisiti previsti di ovviare a tali carenze facendo riferimento al patrimonio di requisiti di Imprese terze, è agevole evidenziare che si tratta di un discorso assai semplicistico.

Questo infatti, da un lato, esporrebbe l’appalto al rischio (tipico di ogni operazione di avvalimento, ma qui enfatizzato dall’elevatissimo imposto di gara) di rendere meramente cartolari e non effettivi in capo all’appaltatore i requisiti previsti, e, dall’altro, condurrebbe ad innescare veri e propri fenomeni speculativi, posto che è del tutto agevole prevedere che lo scarsissimo numero delle Imprese titolari dei relativi requisiti indurrà queste ultime a concedere (ove non ritengano di concorrere in proprio) l’avvalimento, di fatto, a chi sarà in grado di offrire di più in termini economici”.


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