06 Novembre 2021, 11:24
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PALERMO – Cartelle esattoriali, sono state aggiornate le scadenze. Ecco le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti più diffusi. Come evitare pignoramenti rispettando la legge.
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Rate non pagate
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.
Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.
Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”.
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 (*), in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
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06 Novembre 2021, 11:24