22 Ottobre 2021, 15:34
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Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Definizione agevolata UE”, ha fissato al 30 novembre il termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021.
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Definizione agevolata UE”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 30 novembre.
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Definizione agevolata UE”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28/02/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020, devi utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso.
Anche per il pagamento delle rate del 2021, devi utilizzare i bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Se hai smarrito i bollettini di pagamento, puoi scaricarli dal portale entrando nella tua area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
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Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
I soggetti decaduti dalla “Definizione agevolata UE” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.
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22 Ottobre 2021, 15:34