Economia

Cartelle esattoriali, sanzioni alle stelle: tabella aggiornata

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05 Dicembre 2021, 09:44

4 min di lettura

PALERMO – Cartelle esattoriali, dopo la sospensione delle notifiche, che sta per scadere, imprenditori e partite iva temono la doccia fredda di sanzioni e interessi. La data da tenere d’occhio è il 31 dicembre, ma già adesso, nel “cassetto fiscale” stanno emergendo i ruoli con interessi e sanzioni applicati e maggiorati. Un vero e proprio tsunami economico, che può portare un importo dovuto a raddoppiare in pochi anni. LEGGI: CARTELLE ESATTORIALI ATTENZIONE ULTIMA DATA SALDO E STRALCIO

E ancora, a essere temute sono le “sanzioni” che ammontano al 30% e scattano anche in caso di ritardato versamento. Che fine faranno gli interessi maturati negli ultimi anni e le relative sanzioni? Non c’è alcuna certezza, al momento, di una rottamazione quater, il mondo politico è diviso

Cos’è la cartella

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini

Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’aggio è la remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione.

Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti  per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione,  con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

Infatti, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato.

In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio significativo per il debitore, che ammonta a due punti percentuali (aggio 8% – oneri di riscossione 6%).

LE SANZIONI

Nel caso di tardivo/incompleto/omesso versamento del diritto annuale dovranno essere corrisposti gli interessi oltre alla sanzione.

  • Interessi – sono calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato e fino al giorno in cui viene contestata la violazione.
  • Sanzione:
    • per gli anni 2001/2002 la sanzione è stabilita nella misura del 10% del diritto dovuto.
    • per gli anni successivi la sanzione è stabilita nella misura del:
      • 10% del diritto dovuto nel caso di tardivo versamento non superiore a gg. 30 dalla data di scadenza con omessa maggiorazione dello 0,40%;
      • 30% del diritto dovuto nel caso di omesso o incompleto versamento, oltre al versamento effettuato con un ritardo superiore a gg. 30 dalla data di scadenza.

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata nel documento occorre innanzitutto aggiornare l’importo e ricalcolare la somma esatta da pagare. Di conseguenza va aggiornato anche l’importo riportato sul bollettino Rav o sul modulo pagoPA allegato all’atto da pagare. All’importo originariamente dovuto si aggiungeranno anche gli interessi di mora (ed eventuali somme aggiuntive per crediti di natura previdenziale calcolati sul solo tributo) previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:

Pagamento della cartellaOneri di riscossione
per i carichi affidati dal 1/01/2016
Aggio
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica6% a carico del debitore8% a carico del debitore9% a carico del debitore

Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.

La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

TassoDecorrenzaProvvedimento
4,2% semestrale01/01/1999Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000%01/01/2000Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358%01/10/2009Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567%01/10/2010Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243%01/10/2011Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504%01/10/2012Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233%01/05/2013Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400%01/05/2014Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800%15/05/2015Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300%15/05/2016Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,50%15/05/2017Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017
3,01%15/05/2018Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018
2,68%01/07/2019Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019

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05 Dicembre 2021, 09:44

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