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Catania, il Tribunale: “Diritto alla difesa gode di immunità giudiziaria”

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20 Dicembre 2024, 09:23

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CATANIA – Le affermazioni di una parte, anche se astrattamente offensive, non sono sanzionabili, in virtù di una speciale causa di non punibilità. Quella che spetta all’avvocato, se le sue parole, in ipotesi offensive, «concernono l’oggetto della causa», come recita l’articolo 598 del codice penale.

Lo ha ribadito la Terza sezione civile del Tribunale di Catania che ha condannato al pagamento delle spese legali, fissate in 80mila euro, il figlio di un ricco signore deceduto che si era ritenuto diffamato da un atto difensivo e aveva citato in giudizio il legale e tre suoi assistiti chiedendo la loro condanna a 200mila euro.

“Diritto alla difesa”

Il procedimento era stato spostato in sede civile dopo che il gip, rigettando un’opposizione del querelante, aveva chiuso quello penale accogliendo la richiesta di archiviazione del fascicolo per diffamazione avanzata dalla Procura e sostenuta dai legali degli indagati, rilevando che “le espressioni censurate appaiono senza alcun dubbio funzionali alle difese degli indagati”.

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A questo punto il denunciante si è rivolto al giudice civile, chiedendo la condanna a 200 mila euro sia dell’avvocato sia dei suoi tre clienti, i quali si sono rivolti allo studio Seminara&associati, venendo difesi rispettivamente dagli avvocati Marco Leo, Vincenzo Sanfilippo, Giuseppe Maresca e Salvatore Di Nora.

Il Tribunale ha ribadito la giurisprudenza consolidata anche nell’orientamento della Cassazione sulla cosiddetta “immunità giudiziale” prevista dalla legge “in considerazione della vivacità dei dibattiti giudiziari e dell’opportunità di consentire la ‘libertas convicii'”.

Sentenza in giudicato

Dunque, per il giudice, è emersa “l’insussistenza dell’illiceità e del contenuto diffamatorio delle frasi contenute nella comparsa conclusionale e dunque l’insussistenza del fatto illecito”. La sentenza del Tribunale civile di Catania è già passata in giudicato.

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20 Dicembre 2024, 09:23

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