Compra una casa all’asta | Ma scopre che era confiscata

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07 Ottobre 2014, 06:15

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PALERMO – Il suo rischia di non essere un caso isolato. Si è aggiudicato all’asta una casa che, secondo il giudice, non poteva comprare perché l’immobile, nel frattempo, è stato confiscato alla mafia. Si tratta di un appartamento in viale Michelangelo, in uno dei tanti palazzi tirati su dalla Costruzioni Mimosa di Luigi e Giampaolo Corso nella periferia di Palermo.

Il signor P.B. lo ha comprato all’asta per 230 mila euro nel settembre 2010. I soldi sono finiti ad una società che vantava un credito nei confronti della Mimosa. Nel novembre dello stesso anno il giudice dell’Esecuzione immobiliare ha provveduto a emettere il decreto con cui trasferiva l’appartamento nella disponibilità giuridica, oltre che di fatto, al nuovo acquirente. Lo stesso giudice aveva ordinato la cancellazione delle cosiddette “formalità” al conservatore dei Registri immobiliari. E cioè il pignoramento chiesto e ottenuto dal creditore della Mimosa (si tratta dell’atto che ha dato il via alla procedura che si è conclusa con la vendita all’asta della casa), il decreto di sequestro e poi la sentenza di confisca. Quest’ultima è datata novembre 1999 e cioè in epoca antecedente alla vendita all’asta.

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Fatta salva la buona fede del signor P.B., accade però che ad un certo punto il nuovo proprietario decide di vendere l’immobile. Si presenta dal notaio e al momento di firmare l’atto si accorge che le “formalità” non erano state cancellate dal Registro immobiliare. Ed è ora che il giudice dell’Esecuzione ha chiesto al giudice penale di occuparsi della faccenda. In verità la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione vuole che, una volta accertata la buona fede dell’acquirente, la cancellazione debba essere eseguita.

Ma non tutti i casi sono uguali. Il giudice penale ha fatto semplicemente rilevare che la vendita non poteva essere concretizzata. Qualcuno avrebbe dovuto accorgersene in tempo. Questo, però, è un tema il cui accertamento non compete al giudice penale. Il Gip Lorenzo Matassa si limita a sottolineare che “non può essere oggetto di cessione ciò che ormai fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Né può disporsi la revoca o la disattivazione di una confisca se non sovvertendo l’esito di tutto il contesto processuale dal quale il provvedimento ablativo ebbe origine”. Insomma, la casa non poteva comprata all’asta, figuriamoci rivenduta in futuro.

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07 Ottobre 2014, 06:15

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