Cronaca

Comune condannato, “dovrà pagare lavoratrice dopo 13 anni”

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26 Giugno 2021, 15:44

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CATANIA – La vicenda riguarda il caso di un lavoratrice la quale nel lontano 2008 aveva prestato la propria attività in favore del Comune di Catania nella qualità di tutor di un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente.

Ebbene, nonostante il progetto si fosse regolarmente concluso e la tutor avesse regolarmente svolto la propria attività, da allora ad oggi il compenso previsto non le è stato, neppure in parte, corrisposto, tra diversi solleciti e rassicurazioni varie.

La lavoratrice, quindi, assistita dall’avv. Luigi Randazzo e dall’avv. Francesco Verdemare dello Studio Gierrelex, si è vista costretta a ricorrere innanzi al Tribunale del Lavoro di Catania.

In sede giudiziale il Comune riferiva, a sostegno delle proprie difese, che il mancato pagamento fosse da attribuire al mancato saldo del finanziamento atteso dal Ministero per il progetto di che trattasi. La corresponsione dell’integrale finanziamento rappresentava, a suo dire, una vera e propria condizione sospensiva per il pagamento.

 In ogni caso, secondo il Comune, l’importo doveva ritenersi prescritto stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale, vertendosi nell’ambito di crediti retributivi.

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Orbene, secondo il Giudice del Lavoro di Catania, a voler accogliere la tesi del Comune di Catania secondo cui la condizione sospensiva non si sarebbe verificata e il credito sarebbe inesigibile, ne deriverebbe, per effetto, che la prescrizione non sarebbe  mai iniziata a decorrere.

E invero dalla disamina della documentazione prodotta dalla difesa della lavoratrice è emerso che le somme oggetto di finanziamento destinate al pagamento dei lavoratori fossero state integralmente erogate dal Ministero e che, pertanto, in accoglimento delle tesi degli avv.ti Randazzo e Verdemare, la condizione di esigibilità doveva considerarsi integralmente avverata.

In relazione alla prescrizione, il Giudice ha ritenuto che il dies a quo da prendere in considerazione non fosse quello di effettiva conclusione dell’attività lavorativa, bensì quello di ricezione del finanziamento ministeriale, ovvero il momento di effettivo avveramento della condizione di esigibilità, cosi come documentato dalle perizie di assestamento delle partite contabili.

Il Giudice del Lavoro con sentenza n 2943/2021, in accoglimento delle richieste della lavoratrice,  aderendo alle tesi svolte dagli avv. Randazzo e Verdemare dello Studio Gierrelex, ha quindi condannato l’Ente al pagamento dei compensi, oltre interessi e spese legali.

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26 Giugno 2021, 15:44

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