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Congedo parentale, cosa cambia dal 13 agosto

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05 Agosto 2022, 13:10

2 min di lettura

Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome,  priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104, sono alcune delle novità che entreranno in vigore dal 13 agosto.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva europea relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le nuove norme puntano infatti a conciliare i tempi di vita e di lavoro in modo da aumentare la presenza femminile nel mercato, in Italia ancora molto distante dalla media europea. Nella media del 2020 il tasso di occupazione femminile era al 49% a fronte del 62,2% della media Ue a 27, a febbraio 2022 risulta al 50,4%.

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Con la nuova normativa:

  • La durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione viene estesa da 6 a 9 mesi, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
  • La durata del congedo parentale spettante al genitore solo viene estesa da 10 a 11 mesi, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • L’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione, viene estesa da 6 a 12 anni.

Nel decreto, inoltre, è confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

La normativa prevede inoltre che il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

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05 Agosto 2022, 13:10

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