"Diffamò 2 giornalisti dell'ufficio stampa", Crocetta dovrà risarcire

“Diffamò 2 giornalisti dell’ufficio stampa”, Crocetta dovrà risarcire

Le frasi dell'ex governatore al centro di un processo in sede civile

PALERMO – L’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, è stato condannato per aver diffamato due giornalisti, Wladimir Pantaleone Stanislao Luricina, difesi dagli avvocati Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad’Auria. La sentenza è stata emessa dal giudice civile che ha condannato Crocetta a risarcire ciascuno con 15mila euro.

Con più dichiarazioni, nel 2013, dopo essersi insediato a Palazzo d’Orleans l’ex governatore ha definito i giornalisti dell’allora ufficio stampa della Regione, del quale facevano parte anche Pantaleone e Lauricina, “raccomandati”, sminuendo il loro lavoro, annunciandone il licenziamento.

“C’erano giornalisti che facevano 15 comunicati l’anno, io ne faccio 15 al giorno”, ha dichiarato. E a Rai 3 il 19 gennaio 2014, riferendosi ancora una volta agli ex componenti dell’Ufficio stampa, ha rincarato la dose: “Quelli lì sono alla base di molti guai che ho. Molti giornali del nord vengono informati in modo sbagliato da questi vendicatori”. Crocetta si è difeso sostenendo di non aver fatto alcun riferimento specifico a Pantaleone e Lauricina e che le sue erano state solo delle battute. Di diverso avviso il giudice che ha scritto: “non c’è dubbio che le espressioni adoperate da Crocetta nei riguardi dei giornalisti che componevano l’Ufficio stampa della Regione Siciliana e, dunque, degli odierni ricorrenti, abbiano una valenza certamente lesiva della reputazione personale e professionale di costoro, concretandosi in un addebito di pressoché nulla produttività connessa all’attività lavorativa dai medesimi svolta in contrasto con i dati, del tutto diversi, in possesso della stessa amministrazione regionale”.

“Nel diritto di critica, sebbene si riconosca che possa essere esercitato con l’uso di toni aspri e polemici, – spiega – soprattutto quando si tratta di critica politica, è pur sempre necessario che venga rispettato il limite della verità del fatto, e cioè che il giudizio espresso sia, comunque, ancorato a dati fattuali obiettivi e tale condizione non ricorre nella specie”. Infine, secondo il giudice il fatto che Crocetta non abbia esplicitamente citato Pantaleone e Lauricina non ha influenza perché entrambi erano facilmente individuabili nelle parole dell’ex governatore in quanto facevano parte dell’ufficio stampa. “La notorietà del diffamante, presidente della Regione Siciliana all’epoca dei fatti conosciuto come paladino della legalità e della lotta alla mafia, – scrive il giudice – la carica professionale rivestita dai soggetti diffamati, la circostanza che siano state poste in essere da parte del convenuto delle condotte reiterate, nonché il mezzo adoperato, atteso che nel nostro caso le dichiarazioni diffamatorie sono state rese durante una trasmissione televisiva andata in onda su Rai tre, sono state riportate su testate nazionali e su internet e, dunque, hanno avuto ampia diffusione”. Elementi che hanno aumentato la lesività delle dichiarazioni.
(ANSA).


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