Divorzio e tenore di vita |Dibattito aperto a Catania

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14 Aprile 2018, 17:03

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CATANIA – L’assegno divorzile? E’ cambiato il mondo. E’ di pochi giorni fa, infatti, la notizia per certi versi clamorosa, della riunione delle Sezioni riunite della Corte di Cassazione per decidere, una volta per tutte, che ne sarà della natura dell’assegno divorzile alle ex mogli. Assegno che, come spiegano gli addetti ai lavori, per sua natura originaria, ha uno scopo esclusivamente assistenziale – ed è dovuto soltanto nei casi in cui la parte “debole” non possiede mezzi adeguati – una volta che la coppia scioglie per sempre il vincolo familiare.

La questione, lo ricordiamo, venne sollevata da un caso che pochi mesi fa ha messo totalmente in subbuglio le aule dei tribunali civili di tutta Italia e fa riferimento a una sentenza, ormai nota come “Grilli-Lowenstein” emanata dalla prima sezione della Cassazione (Cass. 11504/2017) che ha sancito, dopo anni di dibattiti, il principio dell’autoresponsabilità e autosufficienza fra coniugi divorziati.

“I giudici sono ormai orientati a non ritenere più valido il parametro del mantenimento del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio – spiega il noto avvocato catanese Federico De Geronimo – e sono dell’avviso che l’assegno divorzile, soltanto di tipo assistenziale, dev’essere concesso esclusivamente a chi è privo di redditi di qualsiasi natura, mobiliari o immobiliari. Il problema della sentenza Grilli, ed ecco la necessità di esprimere un’ulteriore parere unitario, da un lato chiude un corso storico, che è quello del mantenimento di un principio ormai abusato e superato, oltre che inesistente nel nostro Codice, dall’altro ha scatenato la corsa di migliaia di ex mariti che mirano alla revisione dell’assegno e di ex mogli che, sapendo di dover perdere tutto, cercano di allungare quanto più è possibile lo stato di “separate”.

Ecco, dunque, che lo scorso 10 aprile si è tenuta la riunione delle Sezioni Riunite. Gli Ermellini, che oggi sono stati chiamati ad esprimersi su un aspetto fondamentale del Diritto di famiglia, emaneranno entro un mese una sentenza che deve “necessariamente” tener conto delle evoluzioni della società e dei modelli familiari ormai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa. “Non si tratta di un fulmine a ciel sereno – aggiunge De Geronimo – perchè già da tempo, la giurisprudenza si è orientata a ridisegnare i presupposti dell’assegno divorzile, restringendo e delimitando i confini di un concetto astratto – il tenore di vita – che pur non esistendo nell’originario impianto normativo, rischia di ancorare le decisioni a un modello tradizionale di matrimonio e dei rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi che appare superato nella realtà sociale attuale”.

Ma cosa ne pensano i giudici sempre più spesso sono costretti ad annaspare in un mare di giurisprudenza sempre più contraddittoria? “La sentenza cosiddetta Grilli – spiega Cristiana Delfa, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Catania – con l’affermazione del principio di autosufficienza economica del coniuge istante come limite al riconoscimento dell’assegno divorzile e le successive applicazioni del suddetto principio hanno destato grande clamore, specie perché legate a personaggi noti e facoltosi. Tuttavia, l’impatto che la stessa ha avuto e avrà in larga parte del contenzioso sarà, verosimilmente nel territorio di nostra competenza, circoscritto. Invero, la stragrande maggioranza dei procedimenti divorzili con i quali ci confrontiamo quotidianamente, in una economia depressa come la nostra, attiene a realtà socio-economiche molto modeste in cui l’assegno mantiene concretamente quella componente assistenziale che gli è propria. Riconosciamo spesso, tenuto conto dei redditi assai contenuti dei soggetti onerati, assegni divorzili di importi talmente esigui da non essere sufficienti a far fronte ai bisogni primari e di sopravvivenza del coniuge più debole e nemmeno lontanamente idonei ad assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita. La verità è che la separazione, prima, e il divorzio, poi – conclude il giudice Delfa – determinano un ineludibile impoverimento – spesso fino ai confini della sopravvivenza – di entrambi i coniugi che escono “deboli” dalle suddette vicende e il tradizionale riferimento al “ tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale” cui parametrare l’assegno è stato, nella gran parte delle vicende processuali con famiglie monoreddito o, comunque, con redditi esigui, una mera affermazione di principio”.

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14 Aprile 2018, 17:03

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