24 Gennaio 2023, 05:00
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CATANIA. Il commissario di Palazzo degli Elefanti, Federico Portoghese, risponde colpo su colpo alle contestazioni inviate dall’assessorato regionale Enti locali circa la presunta assenza dei requisiti necessari a guidare l’ente.
In particolare, a Palermo ritengono che i dirigenti universitari in quiescenza non possano essere chiamati a sostituire né i sindaci né, tanto meno, le guide delle Città Metropolitane. “Una simile tesi, non può condividersi” si legge nelle cosiddette controdeduzioni redatte dall’avvocato Andrea Scuderi del foro catanese.
Ecco le motivazioni. “Soffermandosi in particolare – si legge – sulle figure dei docenti, ricercatori e funzionari dipendenti delle Università statali, si trascura in primo luogo la profonda distanza che separa tali figure da quelle dei Dirigenti delle Università medesime e pubbliche in generale.
E ciò, quale conseguenza d’un percorso normativo che iniziato negli anni ’90 e caratterizzato dall’assunzione e attribuzione alle posizioni Dirigenziali contrattualizzate di spiccati requisiti di professionalità ed autonomia (ivi compresa la potestà di diretto esercizio di attività amministrativa e provvedimentale) – trova oggi piena esplicazione, con l’efficacia propria del principi di riforma vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale, nelle disposizioni contenute agli articoli da 13 a 27 del decreto legislativo 165 del 2001”
“Sicché – si legge – appare incongrua quanto all’analisi della fattispecie ed all’interpretazione del quadro normativo – un’assimilazione delle figure del docenti o del funzionari dipendenti delle istituzioni universitarie e statali, con quelle dei dirigenti delle istituzioni stesse”.
Le controdeduzioni di Portoghese tendono a sottolineare anche un altro dato, che anche le Università andrebbero annoverate a pieno titolo tra gli enti statali. “Le Università statali peraltro sono chiaramente inserite, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001 tra le amministrazioni pubbliche al cui personale ordinario e dirigenziale tale testo normativo è applicabile (venendo con ciò, in tutto e oggettivamente, equiparate alle amministrazioni dello Stato)”.
E ancora: “Al secondo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001 Invero, si legge che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie…”
“Si tratta di considerazioni – si legge nel testo inviato a Palermo – che rendono evidenti come il parere dell’Ufficio legislativo e di cui si discute ha finito per ignorare quell’evoluzione normativa che, sino ai tempi più recenti, giova a restituire un inquadramento giuridico della Dirigenza, assolutamente diverso rispetto a quello cut faceva riferimento, la risalente sentenza delle Sezioni Unite numero 10700 del 2006 (peraltro riferibile al semplici dipendenti)”.
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24 Gennaio 2023, 05:00