07 Dicembre 2012, 21:44
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CATANIA. Niente da fare. Quell’ultima, irresistibile, nomina last minute non ha convinto nemmeno il Tar di Catania. E del resto, l’ormai ex Governatore Raffaele Lombardo, lo aveva dichiarato anche a LiveSicilia: “Non ho resistito alla tentazione della nomina” ben sapendo che, ad elezioni regionali già celebrate, il passo era stato piuttosto azzardato. Fatto sta che i magistrati hanno rigettato la richiesta di reintegro a Commissario straordinario della provincia di Catania depositata da Michelangelo Lo Monaco (difeso dal legale Agatino Cariola) che lì era stato messo proprio da Lombardo dopo le dimissioni di Giuseppe Castiglione. Dunque, Antonina Liotta resta al suo posto. Ed a voler essere puntigliosi, potrebbe ben dirsi che quella del presidente uscente è stata una debacle su tutta la linea con tanto di strascico polemico al momento del cambio al timone tra il primo ed il secondo Commissario. Una coda al veleno tradottasi a colpi di carta bollata con il dispositivo emesso dai giudici nelle scorse ore. Ecco quanto ha scritto il collegio giudicante presieduto da Calogero Ferlisi:
“Ritenuto che, a prescindere dalla norma testualmente indicata nel provvedimento impugnato [art. 1, lett. b), c.3 della L. Reg. n. 43 del 2 agosto 2012], la nomina del ricorrente, quale commissario straordinario della Provincia regionale di Catania, intervenuta con D.P. n. 530 del 5 novembre 2011, ben dopo lo svolgimento della tornata elettorale del 28 ottobre 2012, sembra ricadere nella previsione dell’art. 3 bis della L. reg. n. 22/1995, con comminatoria di nullità, rilevabile anche d’ufficio;
– che, come già rilevato nel decreto cautelare presidenziale n. 1077 del 16/11/2012, il provvedimento impugnato non è atto a determinare nocumento all’immagine del ricorrente, il che rileva in termini di assenza di danno grave ed irreparabile (unico profilo addotto in ricorso, pagg. 14-15);
Rilevato, altresì, che la nomina del commissario ricorrente, intervenuta nell’ambito dei poteri di controllo che la Regione esercita nei confronti degli Enti locali territoriali, non sembra allo stato interferire con le disposizioni che disciplinano il funzionamento della Provincia regionale intimata, fatti salvi gli adeguati approfondimenti, in sede di merito, delle complesse ed articolate argomentazioni svolte dalla Difesa del ricorrente (specie nella memoria depositata il 1°.dicembre 2012), anche in termini di possibili profili di incostituzionalità dell’art. 3 bis della L. reg. n. 22/1995, come in atto interpretato dal C.G.A. con parere n. 1156/2012;
-che le spese della presente fase cautelare, data la novità della questione e le difficoltà interpretative della novella legislativa di cui si è fatta applicazione, possono andare compensate tra le parti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), rigetta la domanda cautelare all’esame”.
Insomma, poco spazio all’interpretazione: il dispositivo parla chiaro. Altro che giurisprudenza.
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07 Dicembre 2012, 21:44