“Erano tasse, non compensi”| Stop alla sanzione dell’Antitrust

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19 Febbraio 2018, 19:41

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PALERMO – Pagare una tassa non è come pagare per una pratica commerciale: a stabilirlo è il Consiglio di stato in una recente ordinanza che riguarda un ricorso contro l’azienda Ato Messina 1, multata dall’Antitrust per aver messo in atto delle pratiche commerciali scorrette. Della vicenda dovrà ora occuparsi il Tribunale amministrativo regionale.

La storia inizia con il ricorso di Confconsumatori contro Ato Messina 1, società oggi in liquidazione che dal 2005 al 2013 ha svolto il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani in 33 comuni del messinese. Per svolgere il servizio la società ha fatturato direttamente ai cittadini la Tia, Tassa di igiene ambientale, arrivando in alcuni casi a utilizzare, dopo invii di bollette e solleciti con raccomandate, lo strumento dell’ingiunzione fiscale per ottenere le somme dovute. Proprio per questa pratica alla società erano stati contestati “come pratica commerciale scorretta – si legge nell’ordinanza del Consiglio di stato pubblicata oggi – l’invio di ingiunzioni per crediti in realtà insussistenti o non più esigibili”.

L’Antitrust si era pronunciata su questi comportamenti e aveva stabilito che l’Ato Messina 1 dovesse pagare una sanzione di cinquantamila euro, con il rischio ulteriore di vedersi sospendere le attività. Dopo la sentenza dell’Antitrust la società si era rivolta al Tar, sostenendo che quelli che riscuoteva per la raccolta rifiuti non erano pagamenti per servizi ma tributi. Dunque, era la tesi dell’azienda, trattandosi di tasse e non di scambi commerciali non potevano esserci stati comportamenti post vendita scorretti, e della questione non doveva essere investita l’Antitrust. Ma il Tar aveva respinto le obiezioni dell’Ato, confermando la sanzione.

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<p>L'avvocato Massimiliano Mangano</p>

A quel punto l’azienda si è rivolta al Consiglio di Stato. Che ha ribaltato la situazione accogliendo il ricorso della società assistita dall’avvocato Massimiliano Mangano, sospendendo gli atti impugnati, ovvero la sanzione. I giudici del Consiglio rimandano tutto al Tar perché prenda una decisione di merito, anche sulla questione “della impossibilità di configurare nella specie una pratica commerciale, dato che l’incasso della Tia rappresenta riscossione di crediti pubblicistici”. Sarà dunque il Tribunale amministrativo a decidere se la riscossione di somme per la raccolta dei rifiuti sia una pratica commerciale o no, e se sulla faccenda possa intervenire l’Antitrust.

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19 Febbraio 2018, 19:41

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