Il Tar: “Tante gravi irregolarità” | Eduform, addio accreditamento

di

04 Gennaio 2018, 20:21

4 min di lettura

L’Eduform non ha più l’accreditamento per svolgere i corsi di Formazione. La conferma arriva dal Tar che ha respinto il ricorso dell’ente al quale la Regione aveva tolto, nel maggio del 2016, la “patente” per accedere ai fondi pubblici.

E così, anche la sentenza del tribunale amministrativo conferma la “chiusura” di quello che era stato un gigante del settore. L’ente si occupava in particolare della formazione scolastica obbligatoria fin dal 2004, quando nacque per volere di Antonino Marasà, ex preside dell’Istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo e considerato uno dei nomi “pesanti” del settore. Di quelli, insomma, che “contavano”. Anche a detta dello stesso Marasà che proprio in quei giorni del 2016 a Livesicilia raccontava: “Mi cercavano tutti, sia i politici sia i burocrati, adesso mi hanno lasciato solo”.

La sentenza del Tar, quindi, lascia in piedi il pesantissimo decreto con cui il dirigente generale Gianni Silvia aveva giustificato la revoca dell’accreditamento, appunto. Nelle sei pagine del documento, ad esempio, anche il riferimento a una nota del Comando dei carabinieri per la Tutela del lavoro impegnati nella verifica “in itinere” dei corsi destinati agli studenti di Mazara del Vallo: “La sede – riportarono le forze dell’ordine – risultava chiusa, senza attività in essere”. Un altro locale, che l’Eduform aveva ricevuto in affitto per sei anni era stato liberato dall’ente dopo uno sfratto esecutivo “per morosità persistente”. Sfratto dovuto, secondo Marasà, ai ritardi con i quali la Regione ha trasferito i finanziamenti previsti dai Piani e dai bandi regionali.

Dalle indagini dei carabinieri, però, sarebbe emersa anche l’assunzione di personale in violazione del divieto assoluto introdotto dal 2009 e anche la presenza di dipendenti non iscritti all’albo dei formatori. E ancora, ecco la contestazione di illeciti relativi alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della perizia sui locali e le attrezzature, e persino il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti fin dall’ottobre del 2012. Contestazioni dalle quali, secondo l’Arma, sarebbero scaturite anche ipotesi di reato. Ad appesantire il quadro, la denuncia trasmessa già un anno fa dal Nucleo operativo gruppo tutela del lavoro di Palermo, emessa nei confronti di Marasà, del tecnico e del professionista incaricati della verifica della conformità dei locali.

Articoli Correlati

Accuse sufficienti, ha spiegato il Tar nella recente sentenza, per giustificare quella revoca. Nonostante appunto l’ente si sia opposto attraverso tre argomentazioni. Innanzitutto ha contestato il fatto di non aver avuto accesso ai documenti necessari per la difesa. “Sia l’avviso di inizio procedimento che il provvedimento finale impugnato, – scrive il Tar – contengono la chiara indicazione delle inadempienze rilevate nell’attività svolta dall’ente ricorrente, di modo che dal contenuto di tali atti sono autonomamente evincibili le ragioni poste a fondamento delle determinazioni adottate, senza che l’eventuale mancata conoscenza di taluni atti del procedimento – oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria Penale – abbia in alcun modo impedito od ostacolato la possibilità del ricorrente di giustificarsi e difendersi, rispetto agli addebiti mossi”.

L’ente ha poi contestato la brevità del tempo concesso dall’assessorato per le proprie “precisazioni”: dieci giorni. “Non è vero – ribatte il Tar nella sua sentenza – che il termine di dieci giorni possa ritenersi, in linea generale, un termine incongruo per la presentazione delle giustificazioni richieste. In proposito parte ricorrente, nel lasso di tempo concesso, non deve elaborare articolate tesi giuridiche o tecniche (ma forse anche in tal caso il termine potrebbe ritenersi congruo), ma semplicemente giustificare le irregolarità fattuali riscontrate, attività per lo svolgimento della quale dieci giorni risultano più che sufficienti. Inoltre – aggiungono i giudici amministrativi – il provvedimento finale è stato adottato circa sette mesi dopo l’avviso di avvio procedimento (atto con il quale sono state richieste eventuali memorie e documenti sulle inadempienze rilevate) ed in tale lasso di tempo il ricorrente non ha fatto pervenire nulla all’amministrazione”. Infine Eduform ha contestato che il provvedimento poggiasse su presupposti “errati”.

Anche qui, il Tar è stato molto chiaro: “Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – contiene il rilievo di parecchie gravi irregolarità riscontrate, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la revoca adottata, mentre l’ente ricorrente si limita a formulare giustificazioni, per lo più generiche, con riguardo solo ad alcune di tali irregolarità. In particolare non viene fornita alcuna, seppur flebile, giustificazione al fatto che è emerso che il personale dell’Ente che ha svolto corsi nel 2014 non risulta iscritto all’Albo regionale dei formatori; che manca il documento di valutazione dei rischi previsto; che i locali e le attrezzature della sede formativa di Mazara del Vallo sono difformi da quanto previsto” dalle norme. E ancora, “che è stato commesso un falso allo scopo di coprire la mancata tempestiva nomina del medico; che le perizie giurate di conformità dei locali sono risultate false. Inoltre le giustificazioni per il mancato rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro risultano del tutto vaghe e generiche, costituisce un grave inadempimento ad elementari obblighi dell’ente il fatto che la sua sede è risultata chiusa”. E così, il Tar conferma: via l’accreditamento all’Eduform. Uno dei tanti colossi crollati della Formazione siciliana.

Pubblicato il

04 Gennaio 2018, 20:21

Condividi sui social