“Foss, illegittima la nomina | di Valeria Grasso”

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22 Aprile 2014, 19:58

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Illustre On. Ministro

con provvedimento del Commissario straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, n. 1 dell’8 aprile 2014 ( la numerazione tradisce un’attività non certo febbrile…..pubblicato sul sito della Fondazione) la S.ra Valeria Grasso, già imprenditrice “del settore fitness” (come si evince dal curriculum anch’esso pubblicato sul medesimo sito), nonché coraggiosa vittima ed apprezzata testimone di giustizia della lotta al racket in Sicilia, e’ stata nominata Sovrintendente dell’Istituzione culturale a titolo gratuito e con diritto al rimborso delle spese sostenute.

1. Giova premettere che l’obiettivo di questa nota non è in alcun modo quello scalfire il ruolo e la testimonianza della S.ra Grasso, per la quale si auspicano (e se possibile, per il Suo tramite, ci si permette di sollecitare) i previsti riconoscimenti nelle sedi appropriate, ma contestare, tuttavia, che la stessa, in virtù di una concezione politicamente distorta dell’antimafia ‘bon à tout faire’, ed alla quale è consentito, proprio per il ruolo acquisito, violare le regole con deprecabili pratiche lottizzatorie (purtroppo assai ricorrenti nelle nomine del governo regionale e più volte segnalate agli organi di controllo) possa rivestire il ruolo che il Presidente della Regione, per il tramite del vertice della Fondazione, le ha inteso conferire in spregio al rilievo artistico e culturale dell’Istituzione ed in assenza dei requisiti prescrittidalla normativa vigente e dello Statuto della Fondazione.

La stessa Sovrintendente, infatti, ha poi convocato una conferenza stampa annunciando la nomina di consulenti ed esperti che conferma l’inadeguatezza della scelta e la carenza di requisiti in ordine alle quali si richiede l’intervento del Suo Ministero e sulle quali si sono pronunciati, denunciandone l’inadeguatezza, molteplici ed autorevoli esponenti della cultura musicale e non (tra i quali il Prof. Lanza Tomasi, il Maestro Battiato, il dott. Santino ed altri sui media e social netwrork).

2. In merito giova ricordare che la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS), alla quale – com’è noto – il Suo Ministero contribuisce annualmente nell’ambito dei finanziamenti allo spettacolo, è stata istituita ai sensi dell’art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, giusta il quale l’Istituzione in questione è disciplinata”secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.

La normativa statale, alla quale – come evidenziato – quella regionale fa espresso rinvio dinamico, e che regola le fondazioni lirico-sinfonicheprevede al riguardo che il sovrintendente delle stesse all’art.13, secondo comma, “è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo’ nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente”.

Analogamente l’art. 17 del vigente Statuto della Fondazione prevede che “il sovrintendente è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo e artistico”. Si tratta di una previsione che per alcuni versi rafforza quella della normativa statale, sancendo che le competenze nel settore artistico devono risultare aggiuntive rispetto alle altrettanto comprovate competenze nel settore amministrativo.

Giusta le previsioni del citato Statuto la Fondazione è presieduta dall’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo (sulle cui competenze in materia non si indugia e che peraltro è candidata alle elezioni europee), ed in atto è priva di consiglio di amministrazione in quanto sottoposta a gestione straordinaria (il Commissario, dal luglio 2013, è il Capo di gabinetto del Presidente della Regione), tralasciando di considerare che in precedenza si sono verificate molteplici sovrapposizioni tra cariche apicali nella Fondazione ed analoghe cariche nell’amministrazione e nel Governo regionale.

Questo soltanto per descrivere il contesto di commistione tra politica ed amministrazione che opprime la prestigiosa istituzione culturale, incompatibile con il principio di autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche imposta dalla richiamata normativa; contesto che genera la nomina di cui in questa sede si revoca in dubbio la legittimità.

Sembra opportuno sottolineare che la Fondazione in questione, analogamente alle altre – come recentemente precisato in un recente arresto giurisprudenziale (TAR Sardegna, II, 8 novembre 2013, n. 694, ma si veda dello stesso Tribunale sent. 23 maggio 2008, n. 1051) – cura interessi di rango sostanzialmente pubblicistico. E tale prospettazione è confermata dalla stessa giurisprudenza costituzionale la quale in merito ha affermato che“la dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117, comma 2, lett. g), cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), cost., essendo le dette fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche la competenza statale in materia di ordinamento civile (sentt. n.59 del 2000,307 del 2004, 51, 270, 405 del 2005, 133, 142 del 2008)”(Corte cost. sent. 21 aprile 2011, n. 153).

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Da tutto ciò derivano conseguenze rilevanti. Infatti, se la Fondazione è un ente (formalmente privatistico, ma) in buona parte assoggettato ad un regime “di stampo pubblicistico”(TAR Sardegna, Sez. II, n. 1051/2008), gioco forza “anche gli atti che incidono sull’organizzazione ed il funzionamento dei suoi organi devono essere ricondotti ai principi propri del diritto amministrativo, tra cui i fondamentali canoni di imparzialità e trasparenza, con il corollario, fra l’altro, dell’obbligo di motivazione esaustiva e logica” (TAR Sardegna, Sez. II, n. 694/2013). E questo indipendentemente dalla rilevanza statale o regionale della Fondazione lirico-sinfonica.

Conseguentemente, pur riconoscendone la natura fiduciaria e di alta amministrazione, non può revocarsi in dubbio che l’atto di nomina deve pur sempre essere “assistito dalle garanzie generali e dai limiti propri degli atti amministrativi, essendo pur sempre volto alla cura e al perseguimento degli interessi pubblici”, per cuila “fiduciarietà della nomina non può…essere ancorata a criteri personali”, giacché “le conoscenze di carattere tecnico sono…una condizione assolutamentenecessaria” (Cons. Stato, IV, 25 luglio 2013, n. 8214).

Sicché, come richiamato dal giudice amministrativo di primo grado nella recente menzionata sentenza, la nomina in questione è connotata “da requisiti tecnico-professionali piuttosto stringenti, nonché pienamente giustificati dalle funzioni tecnico-amministrative affidate al Sovrintendente della Fondazione”.

Alla stregua del quadro sinteticamente richiamato non può revocarsi in dubbio che la nomina del Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana risulti illegittima, ancorché avvenuta su intervento del Presidente della Regione e senza che la stessa, come dovuto, fosse preceduta da alcuna valutazione comparativa, ma solo da una discrezionale scelta politica basata su criteri incompatibili con l’imparzialità e la trasparenza.

Tanto si rappresenta richiedendo ad ogni effetto di legge, per ripristinare la legalità violata e scongiurare un pregiudizio erariale, l’intervento del Suo Ministero e delle altre Autorità competenti all’esercizio del controllo.

Confidando nell’accoglimento della presente istanza, si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Gaetano Armao

 

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22 Aprile 2014, 19:58

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