15 Aprile 2015, 13:20
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PALERMO – La prima sentenza è arrivata. Ed è una sconfessione nei confronti del Ciapi di Priolo e della Regione. Il Tar di Palermo dà ragione alla prima tranche degli esclusi dai contratti di “Garanzia Giovani”, il progetto finanziato con fondi ministeriali che permetterà di riassorbire i 1.753 lavoratori degli sportelli multifunzionali per tre mesi: con un’ordinanza depositata stamattina (562/2015), il collegio composto da Calogero Ferlisi (presidente), Giovanni Tulumello (consigliere) e Aurora Lento (consigliere ed estensore) sospende l’esclusione di una decina di lavoratori, assistiti da Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, Riccardo Mangano e Rossella Maria Stornaiuolo. Una decisione che rischia di creare un effetto-domino: come LiveSicilia ha raccontato nelle scorse settimane, infatti, gli esclusi sono cinquecento, e molti hanno già presentato ricorso.
Il progetto è stato finanziato con 15 milioni targati Roma. Sulla carta avrebbe dovuto dare lavoro a 283 addetti di segreteria, 365 impiegati amministrativi, 1.382 addetti all’erogazione delle attività di orientamento e 35 “responsabili dei processi” (i direttori, insomma). I candidati hanno partecipato a una selezione il 16 e il 17 ottobre, in base alla quale alla fine dell’autunno è stata pubblicata una graduatoria con 1.854 nomi. Fra i quali, in prima battuta, c’erano anche quelli dei lavoratori riammessi oggi. E che, appunto, al momento della stipula del contratto erano stati esclusi.
Il motivo, stando agli esclusi riammessi oggi, sarebbe la ritorsione. E per raccontarla è necessario fare un passo indietro. Tornare cioè alla primavera di quest’anno, quando è scaduto il contratto a tempo determinato che ha permesso di riassorbire i lavoratori rimasti fuori dagli enti di formazione: a quel punto, un centinaio di dipendenti ha scritto una lettera al Ciapi di Priolo contestando la conclusione del rapporto di lavoro, sostenendo di avere il diritto ad essere stabilizzati e chiedendo quindi “il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la immediata reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di assunzione a quella di effettiva reintegrazione”. Per l’avvocato Mangano i due fatti sono collegati: “Il bando – assicura – imponeva di autocertificare l’eventuale presenza di contenziosi, ma non la indicava come criterio automatico per l’esclusione. In ogni caso, una raccomandata non può essere considerata un contenzioso”. Dello stesso avviso è il Tar: “La proposizione di un mero atto stragiudiziario – scrivono i magistrati – non determina l’insorgenza di un contenzioso in senso tecnico, cosicchè non può ritenersi sussistente la causa di esclusione prevista dal bando”. Insomma: un altro papocchio. L’ennesimo, nell’universo Formazione.
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15 Aprile 2015, 13:20