Giornalista assunto senza concorso| Condannata l’ex giunta di Palagonia

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23 Dicembre 2012, 11:08

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PALERMO – Non si possono assumere giornalisti senza concorso nella pubblica amministrazione. E non possono essere nominati caporedattori. Lo ha ribadito la Corte dei conti condannando per danno erariale l’ex sindaco di Palagonia, Fausto Fagone, gli ex assessori Giuseppe Urzì, Gioacchino Rossitto, Bernardo Vaccaro, Vincenzo Pirracchio, Giuseppe Rivela, Giuseppe Bassotto, Floriana Mazzara, e il dirigente del settore Peronale, Francesca Sinatra. Dovranno pagare complessivamente poco meno di 50mila euro, di cui la metà il solo Fagone.

Nel luglio del 2003 il primo cittadino nominò Salvatore Reitano – che definì “persona che conosceva ed aveva bisogno di lavorare” – addetto stampa con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Contratto prorogato fino al 2007 per la “necessità di mantenere l’incarico di addetto stampa al fine di divulgare adeguatamente l’immagine del Comune attraverso i mezzi di comunicazione, comunicati stampa, avvisi e quant’altro ritenuto utile”. Il compenso iniziale di 750 euro passò a mille euro mensili, più 500 euro di spese per i viaggi. Nel luglio del 2007 la giunta municipale, su proposta dalla Sinatra, bandì una “selezione riservata per la copertura di un posto di addetto Ufficio stampa”. Il mese successivo Reitano divenne dipendente del Comune con la qualifica di capo redattore che – da marzo 2008 a ottobre 2011 – gli procurò un aumento di retribuzione per più di 88 mila euro.

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Un esposto diede il via alle indagini della Procura regionale della Corte de conti che citò sindaco e assessori in giudizio. Si sono difesi sostenendo che la stabilizzazione di Reitano non avrebbe prodotto alcun danno erariale visto che il posto di addetto stampa era previsto nella pianta organica. I pubblici ministeri hanno precisato che si può ricorrere alla nomina di esterni solo quando nessuno fra i dipendenti interni ha le professionalità per ricoprire l’incarico. Ed ancora: bisognava avviare “ una selezione avente i connotati tipici del concorso, oppure l’imprescindibile salvaguardia dei principi di imparzialità e di buon andamento deve essere recuperata nel momento del consolidamento di quel rapporto, originariamente solo temporaneo, attraverso l’obbligatoria sottoposizione dell’aspirante dipendente di ruolo a prove selettive”. Ed invece per Reitano si scelse ” una selezione riservata” nel corso della quale furono solo valutati i titoli.

L’ultima contestazione del pubblico ministero riguarda la delibera di giunta con cui venne deciso di applicare a Reitano il trattamento economico di caporedattore: “La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 127, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico”. Da qui la condanna per sindaco e assessore per complessivi 49 mila euro, di cui 24 mila a carico di Fagone.

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23 Dicembre 2012, 11:08

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