30 Novembre 2024, 12:57
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PALERMO – Il reato di caporalato non può essere applicato nel caso di una professione intellettuale, come quella dell’insegnante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari applicata lo scorso aprile a Patrizia Ficicchia, 60 anni, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale “La Rocca di Cefalù”.
La coop gestiva gli istituti superiori paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese.
Annullata invece con rinvio la parte dell’ordinanza in cui viene contestata l’estorsione aggravata nei confronti dei dipendenti. In questo caso dovrà essere rivalutata dai giudici.
Secondo la Procura di Termini Imerese, l’indagata avrebbe obbligato professori e impiegati amministrativi a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati con la minaccia di non riassumerli in occasione dei rinnovi di contratto.
Nel loro ricorso gli avvocati Vincenzo Pillitteri e Giuseppe Muffoletto hanno sostenuto che le condizioni di lavoro erano chiare sin dal primo momento.
D’altra parte, così si legge nel ricorso, “è fatto notorio che nel Palermitano vi siano decine di scuole parificate che praticano le stesse condizioni ed alle quali il personale si sarebbe potuto rivolgere liberamente”.
In aggiunta i legali sottolineavano che l’assunzione in una scuola non è l’unica strada per ottenere il punteggio utile per poi lavorare negli istituti pubblici.
Il punteggio, che era il vero obiettivo dei professori e dei dipendenti amministrativi, non tanto lo stipendio, non configura lo stato di bisogno che non può essere giustificato dalla crisi occupazionale.
“L’ho fatto e lo continuo a fare per poter avanzare nella graduatoria scolastica per acquisire punteggio – mise a verbale un impiegato del personale Ata -. L’istituto conosce bene questa nostra esigenza quindi fa leva sulla nostra situazione di disagio”.
“Chi come me vive sulla propria pelle il dramma del precariato scolastico, ma è animato da estremo amore verso questo mestiere, sa quanto sia difficile muovere i primi passi nell’insegnamento in Sicilia – aveva detto una delle insegnanti – riuscire a fare esperienze dietro la cattedra senza dover emigrare al Nord. È il motivo per cui ho accettato le condizioni”.
Secondo i supremi giudici il reato previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale non si può estendere per analogia nel caso di lavoro intellettuale perché è stato pensato per contrastare il “sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattutto nelle campagne meridionali”.
Dunque per la Cassazione il reato di caporalato non può essere esteso ad un settore per il quale non era stato pensato dal legislatore.
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30 Novembre 2024, 12:57