“Il federalismo non si impone” | Armao: “Eravamo nel giusto”

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12 Luglio 2012, 20:39

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La Corte costituzionale stabilisce che il passaggio al federalismo fiscale non può essere un atto unilaterale imposto dallo Stato alle Regioni. Con una sentenza di ieri, infatti, la numero 178, la Corte ha sancito il principio secondo il quale una legge ordinaria del parlamento nazionale non può imporre alle autonomie speciali regole che incidono sul loro ordinamento finanziario.

Accolto quindi il ricorso avanzato dalle Regioni a Statuto speciale, compresa la Sicilia, e la provincia autonoma di Trento, che avevano impugnato due norme del decreto legislativo 118/2011. Questo decreto, attuativo delle legge delega sul federalismo fiscale, disciplina le regole sui bilanci e le contabilità delle regioni e degli enti locali, per superare la loro attuale disomogeneità e per armonizzarne forme e contenuti al fine di rendere possibili i confronti. Per le regioni a statuto speciale è stabilito che decorrenza e modalità applicative di questa disciplina saranno stabilite in conformità agli statuti speciali, e quindi con norme di attuazione degli stessi.

“Questa è la terza occasione – ha commentato l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao – in cui la Corte costituzionale dà ragione alla Sicilia sul tema del federalismo fiscale. E conferma quello che diciamo noi da tempo: il federalismo non può essere imposto unilateralmente, ma deve essere negoziato in Conferenza Stato-Regioni”.

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In estrema sintesi la Corte ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale della norma (contenuta nel comma 1 dell’art. 37) che dispone l’immediata e diretta applicazione del decreto legislativo 118 alle autonomie speciali qualora – entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi da attuare a seguito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile – non risultino concluse le procedure per l’adozione delle norme di attuazione statutarie.

Secondo la Corte l’estensione automatica della disciplina statale alle autonomie speciali costituisce una deroga illegittima alla regola generale (art. 27 legge n. 49 del 2009) secondo cui l’applicazione delle discipline sul federalismo fiscale deve avvenire nel rispetto degli statuti speciali e con i relativi meccanismi paritetici. Per gli stessi motivi viene dichiarata incostituzionale anche una norma (contenuta nell’art. 29, comma 1) che riguarda l’applicazione immediata e diretta alle autonomie speciali di regole contabili nel settore sanitario. La sentenza potrebbe avere più ampio rilievo, perché vi vengono affermati principi (non automatica applicazione di leggi statali incidenti sull’ordinamento finanziario delle autonomie speciali; necessità di rispettare meccanismi paritetici di attuazione) che potrebbero trovare applicazione (anche quando il governo invocasse il principio di coordinamento della finanza pubblica) in altri interventi dello Stato.

Tra questi, anche sul decreto riguardante “i meccanismi sanzionatori e premiali”, che impone una relazione di fine mandato al governo. “Anche in quel caso – precisa Armao – era previsto il meccanismo che oggi la Corte ha considerato illegittimo. Ma l’aspetto più importante, adesso, è il fato che venga riconosciuta la necessità della concertazione tra Stato e Regione. E del resto, il tavolo di lavoro che abbiamo messo su col governo nazionale sta procedendo spedito. Siamo già alla quarta riunione. La trattativa – ha concluso Armao – per ridefinire i rapporti tra lo Stato centrale e la Sicilia è a buon punto”.

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12 Luglio 2012, 20:39

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