06 Novembre 2020, 13:03
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PALERMO – Anche il tempo in cui si è lavorato grazie a una borsa di studio va calcolato ai fini della stabilizzazione dei medici. Sempre nel presupposto che l’attività risulti assimilabile a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Così ha stabilito il Tar accogliendo il ricorso di una dottoressa.
Il medico, assistito dagli avvocati Massimiliano e Riccardo Mangano, chiedeva l’annullamento della delibera dell’ospedale Civico di Palermo con la quale nel dicembre 2018 erano stati ammessi o esclusi, come lei, i candidati che ambivano alla stabilizzazione.
Come requisito fondamentale c’era l‘obbligo di avere “maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso o anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale per il personale medico”
Secondo la ricorrente, andava considerato il rapporto con borsa di studio avuto negli anni trascorsi con l’ospedale Garibaldi di Catania. “Non si tratta di un contratto di lavoro”, ha obiettivo il Civico.
Il Tribunale amministrativo, presieduto da Calogero Ferlisi, di rimando dal Cga ha ammesso il ricorso della dottoressa.
“Risulta innegabile che il rapporto da lei avuto con l’Azienda Garibaldi – scrive il collegio – assume i connotati di una vera e propria collaborazione coordinata e continuativa in ragione della predeterminazione delle giornate e del tempo lavoro minimo da effettuare e degli emolumenti mensili conseguiti a scadenze fisse; dell’esclusività della prestazione stante il divieto di percepire assegni o sovvenzioni proventi da altre attività professionali o rapporti di lavoro; dell’obbligo di seguire programmi e direttive fornite dal da un responsabile di area, salva una certa autonomia nell’organizzazione della propria attività; del controllo meccanizzato delle presenze in ingresso ed in uscita; dell’obbligo di trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dell’attività; della pacifica assenza di vincolo di subordinazione”.
Pertanto la delibera va annullata nella parte in cui il medico era stato escluso dalla stabilizzazione.
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06 Novembre 2020, 13:03