Il testo del disegno di legge

di

19 Marzo 2010, 19:43

4 min di lettura

TITOLO I
COMITATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE

Art. 1
Costituzione

1.- E’ costituito, con sede in Palermo, il Comitato Regionale delle Autonomie.
2.- Il Comitato Regionale delle Autonomie, organo di rappresentanza degli enti locali  siciliani, favorisce la partecipazione di tali enti all’attività legislativa, di controllo e di indirizzo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 2
Attribuzioni
1.- Il Comitato Regionale delle Autonomie, in attuazione delle disposizioni dell’art.12 dello Statuto, esercita l’iniziativa in tutte le materie di competenza legislativa della Regione:
– presenta all’ARS proposte di legge su  materie di competenza degli enti locali, che devono essere comunque controfirmate da almeno un deputato eletto all’interno del territorio in cui ricade l’ente locale proponente;
– partecipa alla predisposizione di leggi e normative attraverso l’espressione di un parere obbligatorio non-vincolante sul testo approvato dalle Commissioni competenti dell’Assemblea Regionale Siciliana.
– esprime il proprio parere non-vincolante anche sul Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione, nella parte di competenza.
– può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità istituzionale nei casi previsti dall’art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 3
Valutazione dello stato degli enti pubblici siciliani
1.- Il Consiglio delle Autonomie Locali e l’Assemblea Regionale Siciliana, entro il primo trimestre di ogni anno, si riuniscono in sessione congiunta per una valutazione dello stato del sistema degli enti  pubblici in Sicilia.
2.- Al termine della seduta è prevista l’approvazione, a maggioranza, di un documento nel quale sono fissate le linee di indirizzo che i vari enti dovranno seguire nell’attuazione delle loro attività istituzionali;
3.- Le sedute congiunte sono presiedute dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e si applica il regolamento di quest’ultima.

Art. 4
Modalità di espressione ed efficacia dei pareri

1.- I pareri del Comitato Regionale delle Autonomie, adottati a maggioranza di due terzi dei propri componenti, devono essere trasmessi all’Assemblea Regionale entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui gli stessi vengono richiesti, e devono essere accompagnati da una relazione e da eventuali proposte di emendamento.

Art. 5
Composizione e modalità di elezione

Alla costituzione del Comitato Regionale delle Autonomie  provvede il Presidente della Regione.
Sono chiamati a farne parte:
1) I nove presidenti delle province regionali;
2) I nove sindaci dei comuni capoluogo;
3) Dodici consiglieri provinciali eletti dai consiglieri provinciali;
4) Dodici consiglieri comunali eletti dai consiglieri comunali.
I rappresentanti dei Consigli Provinciali, dei consigli comunali, vengono eletti a seguito di apposita tornata elettorale fissata dal Presidente della Regione.
Il procedimento elettorale viene determinato da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, tenendo conto della distribuzione dei Comuni e delle province in differenti fasce di popolazione.
La perdita della qualifica che ha determinato la nomina comporta la decadenza automatica da componente del consiglio.
La composizione del Comitato Regionale delle Autonomie si rinnova ogni cinque anni su iniziativa del presidente dell’Assemblea Regione Siciliana, a seguito della sua elezione e della  costituzione degli organi di quest’ultima.
Per ogni altro aspetto le modalità di svolgimento delle elezioni del Comitato saranno disciplinate da apposito regolamento del presidente della Regione da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il Comitato Regionale delle Autonomie rimane in carica per l’intera durata della legislatura regionale.
I componenti restano in carica fino alla nomina dei loro successori e decadono nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica.

Art. 6
Organizzazione interna al Comitato
1.- Nella prima seduta, il Comitato Regionale delle Autonomie elegge, al proprio interno, il Presidente ed predispone l’approvazione del proprio regolamento che sarà adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro e non oltre novanta giorni dalla sua prima convocazione.
2.- Prima della sua approvazione finale, la proposta di regolamento è trasmessa all’Assemblea Regionale che esprime parere vincolante sulla sua validità e funzionalità.
3.- Il regolamento interno disciplina l’elezione di uno o più Vice-presidenti e dell’Ufficio di Presidenza, ne regolamenta le rispettive competenze.
4.- Il regolamento interno disciplina, inoltre, la convocazione e lo svolgimento delle sedute, le modalità di deliberazione, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori;
5.- Il regolamento interno potrà disciplinare la partecipazione facoltativa alle sedute del Presidente della Regione, di Assessori regionali, di Presidenti di Provincia e di Unioni di Comuni, di Sindaci o di esperti nelle materie da trattare.
6.- Le risorse per il funzionamento del  Comitato Regionale delle Autonomie saranno suddivise mediante apposito regolamento tra gli enti locali di cui il Comitato stesso è espressione e non graveranno sul bilancio della Regione Siciliana.
7.- La gestione delle risorse umane e strumentali del Comitato Regionale delle Autonomie è assicurata dall’Ufficio di Presidenza.
8.- Gli uffici svolgono le funzioni di supporto al funzionamento del Comitato.
9.- La dotazione organica del personale sarà stabilita con regolamento interno del Comitato che istituisce il ruolo del personale in servizio. Il personale in servizio può essere scelto tra impiegati dipendenti da istituzioni pubbliche che prestino servizio nel territorio della Regione Siciliana e che transiteranno, previa nulla osta degli enti di appartenenza, nel ruolo del Comitato Regionale delle Autonomie.

Articoli Correlati

Art. 7
Indennità di carica

1.- Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ed i componenti di quest’ultimo svolgono la loro funzione all’interno del Consiglio a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 8
Norma finale
1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2.  E’  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

ALESSANDRO  ARICO’

Pubblicato il

19 Marzo 2010, 19:43

Condividi sui social