23 Dicembre 2013, 13:20
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PALERMO- Quel Fondo voluto dall’Assemblea per finanziare le imprese è incostituzionale. Così, il Commissario dello Stato è intervenuto nel “cuore” della recente norma sull’Irfis, approvata la scorsa settimana all’Ars. Negli articoli, insomma, che stabiliscono la natura, i limiti e i destinatari dei contributi che sarebbero stati gestiti dalla società finanziaria regionale: l’articolo 4 e l’articolo 5.
La legge approvata, infatti, interviene modificando “tramite – scrive Carmelo Aronica – un complesso meccanismo di rinvio, abrogazione e/o modifiche di disposizioni contenute in precedenti leggi regionali” una norma del 1973. Quella che prevede uno stanziamento per le imprese destinato alla copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a medio termine, come prevede il Testo Unico per gli interventi a favore del Mezzogiorno.
Una garanzia per il credito, insomma. Che nella legge di quaranta anni fa era operata dalla Regione attraverso quel fondo da 10 miliardi di lire. In particolare, però, i contributi erano previsti in favore delle “imprese artigiane ed industriali che realizzino investimenti nel territorio regionale, nonché ai centri di ricerca scientifica e tecnologica”. Quella norma definisce quindi la dotazione del fondo, la ristretta platea di beneficiari connessa al finanziamento di operazioni di investimento e di ricerca scientifica, la misura della garanzia (75% del finanziamento concesso dalle banche e un limite massimo dello stesso) “che è sussidiaria e che opera solo nel caso in cui gli istituiti di credito dimostrino le perdite sofferte dopo avere escusso i beni costituiti in garanzia dagli imprenditori”-
Ecco, la norma approvata dall’Ars interviene intanto abbattendo gli “steccati” tra tipologie di imprese, limitandosi a indicare, tra i beneficiari, quelle “operanti nel territorio regionale”. “Il predetto fondo – scrive il Commissario – è altresì destinato per la concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altri istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l’Irfis-FinSicilia. È evidente dal confronto tra le due disposizioni – aggiunge Aronica – l’ampliamento dei soggetti beneficiari (la generalità delle imprese) e delle finalità imprenditoriali, adesso indeterminate e prima connesse esclusivamente agli investimenti ed alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica”.
Per il Commissario, quindi, la nuova norma “introduce una garanzia diretta ed immediata senza alcun limite”, costituendo così “ palese violazione dell’articolo 97 della Costituzione, laddove non pone alcun limite all’intervento pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, in assenza di una soglia massima o di un criterio di determinazione della stessa per l’assolvimento della garanzia prestata”.
Infine,per Aronica, la legge approvata dall’Ars potrebbe rappresentare un indebito “aiuto di Stato”. Una censura che, oltre al già citato articolo 4 della legge regionale, riguarda anche l’articolo 5. Quello che prevede un Fondo per l’agricoltura che l’Esa avrebbe dovuto trasferire a Irfis. Quella norma, inoltre, spiega il Commissario: “non contiene la quantificazione degli oneri derivanti ed il limite alla garanzia ‘a prima richiesta’ o i criteri per la concessione delle diverse provvidenze e rimette la copertura ad indistinte disponibilità di un fondo esistente presso l’Ente di Sviluppo Agricolo, senza, peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente legislazione, continuano ad essere destinate per altre finalità”. Così, il cuore della legge è stato cancellato.
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23 Dicembre 2013, 13:20