Italkali “stoppata” a Realmonte | Il Tar dà ragione al Comune

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23 Settembre 2016, 14:54

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REALMONTE (AGRIGENTO) – Sarà il comune di Realmonte (Agrigento) a scegliere, d’intesa con l’Italkali, il luogo in cui sorgerà l’impianto di produzione di sali potassici. Lo ha deciso il Tar di Palermo, rigettando il ricorso della società mineraria che aveva individuato un fondo di circa ventitré ettari in località Castagna/Baiale/Vallonforte. Un progetto, approvato dall’assessorato regionale dell’Energia, che prevedeva l’utilizzo dell’acqua marina per la lavorazione della kainite e il mare come recapito dei reflui della lavorazione.

Alla realizzazione in località Castagna/Baiale/Vallonforte, il comune della Scala dei Turchi si è opposto per due volte. Nel 2012 il consiglio comunale aveva deliberato di non accogliere ”l’ubicazione del sito proposto dall’Italkali” e di istituire un tavolo tecnico per verificare la ”compatibilità del territorio con un impianto industriale del genere e verificati gli effetti su salute, territorio, ambiente e potenzialità lavorative e il sito su cui dovrebbe sorgere l’impianto”. Consiglio comunale che nel 2015 ha ribadito la sua posizione, rigettando la richiesta di perimetrazione dell’area della concessione considerato, si legge nella sentenza, ”che l’area oggetto della concessione ricomprendeva parte del centro abitato, diverse zone di completamento e di espansione ed era gravata da numerosi vincoli”.

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Il Tar, in particolare, ha rigettato la tesi prospettata dai legali dell’Italkali, secondo cui, essendo la società titolare di concessioni minerarie, ”avrebbe avuto anche la ‘facoltà’ di utilizzare il soprassuolo per realizzare le opere necessarie per lo sfruttamento della miniera”. Il comune di Realmonte, secondo la società mineraria, ”avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’estensione della concessione mineraria, riproducendola nel proprio strumento urbanistico generale”. I giudici amministrativi hanno, invece, accolto la tesi dei legali del comune di agrigentino, Girolamo Rubino e Calogero Marino. Secondo il Tar, infatti, la titolarità della concessione mineraria non comporterebbe ”il venir meno dei poteri di pianificazione urbanistica del Comune”.

Le competenze in materia di sottosuolo della Regione, devono ”essere mantenute distinte rispetto a quelle riferite al soprassuolo, che rientrano nel governo del territorio e sono di titolarità esclusiva dell’ente locale – scrivono i giudici -. Spetta, pertanto, esclusivamente al Comune valutare se e dove le opere finalizzate allo sfruttamento del sottosuolo possono essere realizzate e non esiste alcun obbligo dello stesso di riprodurre nel proprio strumento urbanistico generale il perimetro della concessione mineraria”. L’individuazione del luogo in cui sorgerà l’impianto, dunque, sarà individuato dal comune d’intesa con l’Italkali, ”un sito idoneo – scrivono i giudici – alla realizzazione degli impianti necessari per lo sfruttamento delle risorse minerarie”.

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23 Settembre 2016, 14:54

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