11 Marzo 2014, 13:41
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CATANIA – In relazione all’articolo pubblicato si rappresenta che la Oikos s.p.a. si è trovata coinvolta in una particolare questione burocratica che ha provocato un ritardo nell’aggiudicazione della gara. La questione sull’ottemperanza della Oikos alla legge n. 68/99 sulla tutela dei lavoratori disabili è stata infatti oggetto di notevoli approfondimenti giuridici e di pronunce di organismi amministrativi.
In particolare il TAR Catania, con sentenza passata in giudicato, nel rigettare il ricorso della Dusty intentato a seguito dell’esclusione della stessa dalla gara, ha ritenuto infondati i rilievi mossi sull’inottemperanza della Oikos alla suddetta legge.
Peraltro la commissione ha ritenuto di aggiudicare la gara al R.T.I. Ipi/Oikos richiamando la giurisprudenza amministrativa già utilizzata nella gara precedente allorché la Dusty risultò aggiudicataria nonostante non fosse ottemperante alla legge n. 68/99 al momento della presentazione della domanda e avesse successivamente “sanato” la propria posizione attraverso il pagamento della sanzione irrogata dall’Ispettorato del lavoro, organo deputato ai controlli sulla normativa in oggetto. Nel caso della Oikos l’Ispettorato del lavoro ha, al contrario, ritenuto che la Oikos fosse assolutamente ottemperante alla L. 68/99 al momento della partecipazione alla gara.
Peraltro il ritardo nell’aggiudicazione della gara ha consentito alla Dusty di proseguire nel servizio per un periodo considerevole rispetto alla scadenza naturale dell’appalto.
La Oikos s.p.a. ed in particolare Il Presidente del c.d.a. Domenico Proto sono assolutamente certi che riusciranno a dimostrare l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria.
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11 Marzo 2014, 13:41