Legge 40, dal tribunale di Catania | la questione di legittimità

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22 Ottobre 2010, 17:57

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Il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che arrivano da donatori esteri. Un sentenza che ricalca in parte quando già stabilito con sentenza del tribunale di Firenze due settimane fa. A spiegarlo è stata l’avvocato Marilisa D’Amico, docente di Diritto costituzionale all’università di Milano, del collegio di difesa della coppia che ha fatto ricorso.

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Non si può discriminare una coppia in ragione del grado di sterilità”: una coppia che non ha ovuli o seme in base alla legge italiana, spiega l’avvocato Marilisa D’Amico che ha seguito il ricorso assieme agli avvocati Costantini, Clara e Papandrea, non può infatti fare uso delle tecniche di fecondazione assistita perché è vietato l’utilizzo di materiale genetico (appunto ovuli o seme) esterni alla coppia. E’ sulla base anche di questa considerazione che è stato presentato il ricorso urgente che ha portato al rinvio della legge 40 all’esame della Corte Costituzionale, per la seconda volta in pochi giorni e sempre sul tema della fecondazione eterologa, caposaldo della legge italiana. “Il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di fecondazione eterologa – ha aggiunto il legale – rispetto al principio di eguaglianza, diritto alla saluta e conformità delle norme italiane a quelle europee”. Il ricorso era stato impostato non solo rispetto alla sentenza della Corte Europea che aveva condannato la legge austriaca, simile a quella italiana, ma soprattutto riguardo ai principi costituzionali italiani.

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22 Ottobre 2010, 17:57

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