Lo Statuto e i poteri sulla polizia |Cosa prevede l’articolo 31

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03 Aprile 2020, 17:41

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PALERMO – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal governo regionale. Il presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato”. E’ quanto prevede l’art.31 della statuto speciale della Regione siciliana, a cui fa riferimento il governatore Nello Musumeci nel ddl per l’attuazione della norma approvato dalla giunta.

L’art.31 continua: “Tuttavia il governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del governo regionale congiuntamente al presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza”. Inoltre “il presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia. Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi”.

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Spetta al Consiglio dei ministri l’eventuale ok allo schema di attuazione dell’art.31 che assegna al presidente della Regione il potere di avvalersi della polizia di Stato e dell’esercito. L’iter procedurale, a differenza di come si era appreso in un primo momento, è differente rispetto a quello di una ddl di rango costituzionale: sullo schema di attuazione dovrà esprimere un parere la commissione paritetica Stato-Regione, poi la decisione è di competenza del Cdm, quindi la firma finale del decreto dal parte del Capo dello Stato. Il governo Musumeci già in passato si è avvalso dello schema di attuazione di norme dello statuto in materia finanziaria poi approvate dal Cdm, iter che si completò nel giro di qualche mese.

(ANSA).

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03 Aprile 2020, 17:41

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