Per il reato di voto di scambio | non serve il fattore intimidazione

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09 Settembre 2014, 16:46

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ROMA – Sul voto di scambio politico mafioso, la Cassazione – con una nuova decisione depositata oggi, dopo quella del 28 agosto più ‘favorevole’ agli imputati – cambia orientamento e afferma, accogliendo il punto di vista della Procura di Palermo, che il reato si configura anche senza “l’attuazione nè la esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni”. Ad avviso della Sesta sezione penale della Suprema Corte – collegio presieduto da Franco Ippolito che è anche il segretario generale della Cassazione, relatore Guglielmo Leo – “la sufficienza dell’assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinchè si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva”.

Con questa decisione, e sulla scia di questi principi che contrastano con il precedente verdetto che riteneva elemento essenziale del reato il ricorso al potere di intimidazione, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di scarcerazione di Pietro Luca Polizzi accusato di aver procurato i voti della mafia per le regionali del 2012 in favore di Doriana Licata, sorella dell’imprenditore Aldo Licata, candidata con l’Mpa di Raffaele Lombardo. I voti raccolti, 4.686 in tutto, non furono sufficienti per l’elezione al parlamentino siciliano. Ad avviso del Tribunale del riesame, era stato promesso, e poi dato, nonostante l’insuccesso, denaro ai clan che si erano adoperati per la raccolta dei voti ma siccome non era stato dimostrato il ricorso all’intimidazione, Polizzi andava scarcerato.

Nel ricorso in Cassazione, la Procura di Palermo ha sostenuto che non è necessario che “nello svolgimento della campagna elettorale vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione e minaccia, bastando che l’indicazione di voto sia percepita all’esterno come proveniente dalla consorteria mafiosa, e dunque come indicazione sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo mafioso”. Dello stesso parere sono stati i supremi giudici che sottolineano come “la consumazione del reato precede l’effettiva acquisizione dei suffragi, essendo centrata sulla mera conclusione dell’accordo concernete lo cambio tra voto e denaro”. “Dunque, – prosegue la Cassazione – l’esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l’oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell’accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un ‘post factum’, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose”. La ‘ratio’ della norma che punisce il voto di scambio – chiariscono gli ‘ermellini’ – “consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa” ed elemento costitutivo del reato è il “comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano”. “Del resto, non può certo teorizzarsi che il metodo mafioso venga meno ogni qual volta i singoli interlocutori dell’organizzazione criminale traggono un vantaggio, più o meno proporzionato, dalla propria accondiscendenza”, conclude la Cassazione.

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09 Settembre 2014, 16:46

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