05 Aprile 2013, 14:15
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PALERMO – La cosiddetta “norma sulla doppia preferenza di genere”, in realtà interviene modificando la legge regionale numero 35 del 1997. La norma, per intenderci, che disciplina “l’elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.
La modifica apportata ieri dall’Assemblea, è il frutto dello stralcio che ha liberato il ddl da una marea di emendamenti e da un altro paio di articoli che proponevano modifiche più radicali alla legge elettorale. Modifiche che i deputati si sono impegnati a discutere in un secondo momento. Nel frattempo, la norma si limita a prevedere poche, ma radicali correzioni. Intanto, la divisione nella lista tra i sessi, in modo che uno dei due non rappresenti più dei due terzi dei candidati: “Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale – si legge nella norma approvata – e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5”.
Ma la modifica più grossa, ovviamente è un’altra: “Il voto alla lista è espresso, – si legge sempre nel nuovo articolo aggiunto alla legge del 1997 – tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza”. Questo passaggio verrà inserito più volte all’interno della vecchia legge, visto che riguarderà i Comuni di ogni dimensione. Da quelli inferiori ai diecimila abitanti, a quelli più grandi.
Altra modifica, invece, interviene sul cosiddetto “Testo unico per l’elezione dei consigli comunali della Regione siciliana”. E si tratta delle norme sulla verifica del singolo voto e della regolarità della lista: “La Commissione elettorale circondariale verifica il rispetto delle disposizioni del comma l dell’articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, – prosegue la nota – riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista”.
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05 Aprile 2013, 14:15