30 Gennaio 2014, 15:21
2 min di lettura
Nel documento viene ricostruita la vicenda: Nel lontano febbraio del 1976, l’assessorato regionale ai Lavori pubblici emanò un decreto con il quale autorizzava l’amministrazione a occupare un terreno di proprietà dell’Iacp per il quale, però, il Comune di Catania non avrebbe mai proceduto a fornalizzare l’espropriazione per pubblica utilità. “Scaduti i termini previsti dal decreto – si legge nel provvedimento – l’occupazione è divenuta illegittima”.
A quel punto, il 12 luglio 1985, dopo la scadenza dei termini e dopo che l’opera era stata eseguita, è stata sottoscritta la dichiarazione di accettazione dell’indennità di espropriazione con la quale I’Iacp accettava come indennità definitiva la somma di 473.528.000 lire (244.556,80 euro), “somma accettata in forma transattiva e definitiva, senza che la ditta proprietaria avesse piu nulla a pretendere per la sopradetta cessione volontaria” – si legge ancora. Da allora, però, non un solo euro sarebbe stato versato all’Istituto da parte del Comune, tanto che Palmeri evidenzia come “necessita, a scanso di ulteriori danni all’Ente, riproporre l’atto in questione, con gli interessi aggiomati alla presuntiva data di pagamento”.
Alla luce anche della sentenza emessa nel 2008 dalla Corte d’Appello che ha respinto il ricorso del Comune, condannandolo al pagamento di 244.556,80 euro oltre agli interessi legali dal 1986, e ancora al pagamento in favore dell’ IACP, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 4.900 euro.
“Considerato che il mancato pagamento di quanto dovuto alla superiore ditta, comporterebbe maggiori oneri nei confronti di questa pubblica Amministrazione e che le predette somme costituiscono “Debito fuori Bilancio” derivante dall’obbligo del pagamento di somme scaturenti da sentenze esecutive – scrive infine Palmeri – determina di dare mandato alla Direzione Ragioneria Generale di procedere al pagamento di euro 565.785,13 in favore dell’ Istituto Autonomo Case Popolari”. Il pagamento dovrà essere immediato, dal momento che sul nuovo debito non dovrà pronunciarsi il consiglio comunale. Di fronte a un titolo esecutivo, infatti, l’organo assembleare non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo.
Pubblicato il
30 Gennaio 2014, 15:21